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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04454/2023

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ORDINANZA sul ricorso 27075/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Valle n. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/09/20201 6 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, avverso un'ordinanza del Tribunale di Milano del 16 settembre 2020, esponendo che: - si era opposta al precetto notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo, in particolare, la nullità dell'intimazione per viollazione dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., stante l'inesistenza di beni pignorabili nel luogo di elezione del domicilio da parte del creditore, invece presenti nel circondario del Tribunale di Pesaro; - l'opposta si era costituita chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pesaro; - il Tribunale di Milano aveva fissato l'udienza per la discussione dell'inibitoria e in quella sede aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pesaro, senza provvedere sull'istanza di sospensiva e invece liquidando le spese di lite; - le parti avevano promosso opposizione al precetto davanti al Tribunale di Pesaro, mostrando acquiescenza alla previa ordinanza, ma la [OSCURATO:SOCIETA] aveva al contempo rivolto istanza al Tribunale di Milano perché confermasse la dichiarazione d'incompetenza in fase di pieno merito; - il Tribunale di Milano aveva quindi inteso riassunta la causa in fase "post" cautelare, e dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pesaro liquidando le spese in misura maggiorata rispetto alla fase solo cautelare; è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA].; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria; RG n 27075 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe violato il giudicato derivante dalla precedente dichiarazione d'incompetenza non impugnata con regolamento necessario e liquidando le spese, peraltro in aperta violazione dei limiti normativi previsti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 51, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato per aver pronunciato in persona di giudicante che aveva già conosciuto della medesima causa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., per violazione dei limiti legali nella liquidazione delle spese processuali; nelle sue conclusioni la parte chiede esplicitamente pronuncia di regolamento di competenza volto a confermare la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro; Rilevato che il primo motivo è fondato, con assorbimento logico dei restanti; con la prima pronuncia del 12 novembre 2019 il Tribunale di Milano si era spogliato della competenza per ragioni territoriali in favore di quella del Tribunale di Pesaro, liquidando infatti anche le spese; lo stesso Tribunale non poteva rivedere il proprio provvedimento declinatorio, che avrebbe potuto essere impugnato con il regolamento necessario di competenza a norma dell'art. 42 cod. proc. civ.; non essendo stato proposto per tempo il regolamento, la statuizione è divenuta definitiva: e quella oggetto del presente scrutinio è pertanto da cassare senza rinvio; il Pubblico Ministero osserva diversamente che il primo provvedimento non era idoneo al giudicato perché emesso nell'ambito di un subprocedimento RG n 27075 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] cautelare e prima della trattazione di pieno merito, sicché avrebbe potuto solo reclamarsi ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.; va detto in contrario che il provvedimento in parola era esplicitamente ed inequivocamente una statuizione della propria incompetenza in favore della competenza di altro ufficio giudiziario, con liquidazione delle spese e senza alcuna fissazione di un termine per la riassunzione del giudizio nel pieno merito, sicché, per il principio dell'apparenza prima che per il regime suo proprio, avrebbe dovuto impugnarsi con regolamento di competenza (Cass., 06/12/2021, n. 38587, in cui è stato riaffermato tale principio, dichiarando inammissibile il regolamento di competenza perché la pronuncia impugnata ripartiva solo gli affari interni al medesimo Tribunale e, dunque, doveva ritenersi utilizzato in senso "atecnico" il termine "competenza"); va quindi sottolineato che: alla presente fattispecie non è affatto riferibile la giurisprudenza secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione che chiude la fase sommaria non è idoneo al giudicato e quindi non è ricorribile per cassazione neppure ex art. 111, Cost. (Cass., 27/10/2011, n. 22503, Cass., 14/06/2016, n. 12170), posto che, nell'ipotesi, non si è trattato del provvedimento di un giudice dell'esecuzione, essendo la stessa minacciata ma non iniziata, bensì del provvedimento di un giudice della cognizione non sulla inibitoria ma sulla propria incompetenza, con cui, si ripete, lo stesso, si è spogliato del procedimento chiudendolo davanti a sé, per poi, con ulteriore statuizione senza alcuna base legale, riprenderne la trattazione; il presente regolamento di competenza è stato correttamente proposto in relazione al principio dell'apparenza processuale, in quanto consistente in un'erronea statuizione sulla competenza previamente cristallizzata e sulle conseguenti pronunce accessorie; RG n 27075 del 2020 Cons. rei. [OSCURATO:PERSONA] up,N/ i i le spese debbono seguire la soccombenza sia per il presente giudizio di legittimità che per la fase di riassunzione dell'opposizione davanti Tribunale che aveva già dismesso la propria "potestas iudicandi", con distrazione in favore del difensore del ricorrente per dichiaratone anticipo; P. Q. M. La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata, • condannando parte controricorrente al pagamento alle spese processuali di parte ricorrente liquidate in euro 2.500,00, oltre 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, sia per il giudizio di merito che, distintamente, per quello di legittim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27075/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] della Valle n. 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/09/20201 6 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, avverso un'ordinanza del Tribunale di Milano del 16 settembre 2020, esponendo che: - si era opposta al precetto notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo, in particolare, la nullità dell'intimazione per viollazione dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., stante l'inesistenza di beni pignorabili nel luogo di elezione del domicilio da parte del creditore, invece presenti nel circondario del Tribunale di Pesaro; - l'opposta si era costituita chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza dell'adito Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pesaro; - il Tribunale di Milano aveva fissato l'udienza per la discussione dell'inibitoria e in quella sede aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Pesaro, senza provvedere sull'istanza di sospensiva e invece liquidando le spese di lite; - le parti avevano promosso opposizione al precetto davanti al Tribunale di Pesaro, mostrando acquiescenza alla previa ordinanza, ma la [OSCURATO:SOCIETA] aveva al contempo rivolto istanza al Tribunale di Milano perché confermasse la dichiarazione d'incompetenza in fase di pieno merito; - il Tribunale di Milano aveva quindi inteso riassunta la causa in fase "post" cautelare, e dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pesaro liquidando le spese in misura maggiorata rispetto alla fase solo cautelare; è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA].; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte; parte ricorrente ha depositato memoria; RG n 27075 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe violato il giudicato derivante dalla precedente dichiarazione d'incompetenza non impugnata con regolamento necessario e liquidando le spese, peraltro in aperta violazione dei limiti normativi previsti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 51, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato per aver pronunciato in persona di giudicante che aveva già conosciuto della medesima causa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., per violazione dei limiti legali nella liquidazione delle spese processuali; nelle sue conclusioni la parte chiede esplicitamente pronuncia di regolamento di competenza volto a confermare la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro; Rilevato che il primo motivo è fondato, con assorbimento logico dei restanti; con la prima pronuncia del 12 novembre 2019 il Tribunale di Milano si era spogliato della competenza per ragioni territoriali in favore di quella del Tribunale di Pesaro, liquidando infatti anche le spese; lo stesso Tribunale non poteva rivedere il proprio provvedimento declinatorio, che avrebbe potuto essere impugnato con il regolamento necessario di competenza a norma dell'art. 42 cod. proc. civ.; non essendo stato proposto per tempo il regolamento, la statuizione è divenuta definitiva: e quella oggetto del presente scrutinio è pertanto da cassare senza rinvio; il Pubblico Ministero osserva diversamente che il primo provvedimento non era idoneo al giudicato perché emesso nell'ambito di un subprocedimento RG n 27075 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] cautelare e prima della trattazione di pieno merito, sicché avrebbe potuto solo reclamarsi ex art. 669-terdecies cod. proc. civ.; va detto in contrario che il provvedimento in parola era esplicitamente ed inequivocamente una statuizione della propria incompetenza in favore della competenza di altro ufficio giudiziario, con liquidazione delle spese e senza alcuna fissazione di un termine per la riassunzione del giudizio nel pieno merito, sicché, per il principio dell'apparenza prima che per il regime suo proprio, avrebbe dovuto impugnarsi con regolamento di competenza (Cass., 06/12/2021, n. 38587, in cui è stato riaffermato tale principio, dichiarando inammissibile il regolamento di competenza perché la pronuncia impugnata ripartiva solo gli affari interni al medesimo Tribunale e, dunque, doveva ritenersi utilizzato in senso "atecnico" il termine "competenza"); va quindi sottolineato che: alla presente fattispecie non è affatto riferibile la giurisprudenza secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione che chiude la fase sommaria non è idoneo al giudicato e quindi non è ricorribile per cassazione neppure ex art. 111, Cost. (Cass., 27/10/2011, n. 22503, Cass., 14/06/2016, n. 12170), posto che, nell'ipotesi, non si è trattato del provvedimento di un giudice dell'esecuzione, essendo la stessa minacciata ma non iniziata, bensì del provvedimento di un giudice della cognizione non sulla inibitoria ma sulla propria incompetenza, con cui, si ripete, lo stesso, si è spogliato del procedimento chiudendolo davanti a sé, per poi, con ulteriore statuizione senza alcuna base legale, riprenderne la trattazione; il presente regolamento di competenza è stato correttamente proposto in relazione al principio dell'apparenza processuale, in quanto consistente in un'erronea statuizione sulla competenza previamente cristallizzata e sulle conseguenti pronunce accessorie; RG n 27075 del 2020 Cons. rei. [OSCURATO:PERSONA] up,N/ i i le spese debbono seguire la soccombenza sia per il presente giudizio di legittimità che per la fase di riassunzione dell'opposizione davanti Tribunale che aveva già dismesso la propria "potestas iudicandi", con distrazione in favore del difensore del ricorrente per dichiaratone anticipo; P. Q. M. La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata, • condannando parte controricorrente al pagamento alle spese processuali di parte ricorrente liquidate in euro 2.500,00, oltre 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, sia per il giudizio di merito che, distintamente, per quello di legittim
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