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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09828/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 20/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di un anno, nove mesi e euro 2400,00 di multa, per il reato di riciclaggio di cui al capo g), e la confisca obbligatoria ex art. 648-quater cod. pen. di quanto in sequestro, per un valore concorrente con il profitto del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., pari ad euro 285.963,60.

Dalla sentenza impugnata è emerso che il ricorrente, in concorso con altri, ha creato un insieme di diverse società allo specifico fine di fornire ai clienti privati strumenti e sistemi per schermare i propri fondi nonché per rendere anonimi i beneficiari finali dei prelievi da conti correnti esteri.

Tale sistema ha permesso di immettere capitali di dubbia provenienza, nonché beni preziosi, all'interno di un circuito capace di rendere quegli stessi capitali non tracciabili, permettendo all'anonimo utilizzatore finale di avvalersi di somme di denaro sostanzialmente pulite.

Con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo g), il profitto è stato indicato come pari ad euro 1.429.818,040 che, diviso fra i cinque imputati, è risultato pari a euro 285.963,60, con conseguente confisca obbligatoria, ai sensi del secondo comma dell’art. 648-quater cod. pen., dell’intera somma sequestrata al ricorrente pari ad euro 130.000,00.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:

2.1. Omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sulla documentazione relativa alla liceità della provenienza delle somme oggetto di confisca ed alla estraneità delle stesse, ex art. 648-quater cod. pen.

Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per non avere il [OSCURATO:PERSONA] correttamente individuato la tipologia di confisca, con le relative conseguenze in termini di non corretta applicazione delle norme richiamate.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-quater cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata applicata la confisca in relazione al delitto di cui al capo g) dell’imputazione in difetto dei presupposti previsti dalla legge.

Si deduce che la difesa, unitamente alla richiesta di applicazione di pena, aveva avanzato istanza affinché il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse la confisca in relazione alla somma di euro 84.487,40, rinvenuta sul conto corrente dell'imputato al momento del sequestro, trattandosi di denaro accreditato in epoca successiva alla commissione del reato contestato e, in relazione ad alcune somme, in epoca successiva allo stesso sequestro (in particolare, un bonifico di euro 3.691,42, relativo alla fattura del 15 marzo 2024) e derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa effettuata dall’imputato con regolare contratto di consulenza, in relazione alla quale era stata depositata specifica documentazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto, ignorando le allegazioni documentali della difesa e disponendo ugualmente la confisca di tutto il denaro presente sul conto corrente dell'imputato, ivi comprese le somme confluite successivamente alla commissione dei fatti contestati, a seguito di bonifici tracciati provenienti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.

2. Nella fattispecie, mediante un unico articolato motivo di ricorso, si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, non l’ammontare della somma di denaro oggetto della confisca bensì il fatto che la stessa ha avuto ad oggetto somme di denaro confluite sul conto corrente dell’imputato successivamente alla commissione del reato, di provenienza lecita e senza che sussista alcun nesso di derivazione diretta di dette somme con il delitto commesso.

2.1. Come già indicato, con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., è stata disposta, come emerge chiaramente dalla motivazione, la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi del secondo comma dell'articolo 648-quater, cod. pen.

La confisca per equivalente del prezzo e del profitto costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e può solo eventualmente assumere carattere punitivo, quando sottrae al destinatario più di quanto questi abbia effettivamente guadagnato mediante l’illecito (Corte cost., sent. n. 112 de 2019).

Inoltre, la somma corrispondente al profitto del reato di riciclaggio, pari a 1.429.818,04 euro, importo non contestato, in assenza di una quota precisa da attribuire a ciascun imputato, è stata ripartita in parti uguali tra i cinque imputati (risultando in 285.963,60 ciascuno), secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite "Massini" in base al quale: «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali» (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01).

2.2. Trattandosi di confisca per equivalente del profitto del reato, prevista dall’art. 648-quater cod. pen. con riferimento al delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., per il quale è stata disposta l’applicazione della pena su accordo delle parti, alcuna rilevanza può avere la circostanza, evidenziata nel ricorso, che la confisca abbia avuto ad oggetto l'intera somma già sottoposta a sequestro di euro 130.000,00 (somma, peraltro, di gran lunga inferiore al valore corrispondente al profitto confiscabile), senza distinguere quella parte di denaro, pari a euro 84.487,40, confluita sul conto corrente dell’imputato in epoca successiva al commesso reato, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, ed in parte anche successivamente al sequestro (relativamente ad un bonifico di 3961,42 euro).

Nella fattispecie, quindi, legittimamente si è provveduto alla confisca per equivalente del denaro, espressamente prevista dalla legge come obbligatoria ai sensi dell'art. 648- quater cod. pen. per il delitto di cui all'articolo 648-bis cod. pen., anche per quella parte confluita sul conto corrente dell’imputato in epoca successiva alla commissione del reato e di provenienza lecita, trattandosi di confisca per equivalente e non rilevando, pertanto, la insussistenza di un nesso di pertinenzialità delle somme di denaro con il reato né che il denaro sia di provenienza lecita.

Ne discende l’irrilevanza di ogni questione proposta sull’omessa motivazione - anche con riferimento alla scelta del provvedimento ablatorio - sull’entità del vincolo, sulla valenza dimostrativa dei documenti prodotti (irrilevanti sotto il profilo della natura per equivalente della confisca) e sulla capacità dimostrativa dei medesimi rispetto all’entità delle sottrazioni contestate.

2.3. Prive di pregio sono altresì le argomentazioni difensive con le quali si vorrebbe trarre dalla natura “sanzionatoria” della confisca per equivalente la non confiscabilità delle somme di denaro confluite sul conto corrente dell’imputato successivamente alla commissione del reato, invocando principi asseritamente affermati nella sentenza a Sezioni Unite “Massini”.

Sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Massini”, invero, sebbene con la confisca di valore si “rompa” il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato, stante l’identità, invece, quantitativa tra quanto guadagnato con l’illecito e l’importo confiscato, «questa “rottura” non incide sull’essenza recuperatoria della confisca» (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, cit., in motivazione).

3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 20/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di un anno, nove mesi e euro 2400,00 di multa, per il reato di riciclaggio di cui al capo g), e la confisca obbligatoria ex art. 648-quater cod. pen. di quanto in sequestro, per un valore concorrente con il profitto del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., pari ad euro 285.963,60. Dalla sentenza impugnata è emerso che il ricorrente, in concorso con altri, ha creato un insieme di diverse società allo specifico fine di fornire ai clienti privati strumenti e sistemi per schermare i propri fondi nonché per rendere anonimi i beneficiari finali dei prelievi da conti correnti esteri. Tale sistema ha permesso di immettere capitali di dubbia provenienza, nonché beni preziosi, all'interno di un circuito capace di rendere quegli stessi capitali non tracciabili, permettendo all'anonimo utilizzatore finale di avvalersi di somme di denaro sostanzialmente pulite. Con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo g), il profitto è stato indicato come pari ad euro 1.429.818,040 che, diviso fra i cinque imputati, è risultato pari a euro 285.963,60, con conseguente confisca obbligatoria, ai sensi del secondo comma dell’art. 648-quater cod. pen., dell’intera somma sequestrata al ricorrente pari ad euro 130.000,00. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo: 2.1. Omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sulla documentazione relativa alla liceità della provenienza delle somme oggetto di confisca ed alla estraneità delle stesse, ex art. 648-quater cod. pen. Contraddittorietà della motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per non avere il [OSCURATO:PERSONA] correttamente individuato la tipologia di confisca, con le relative conseguenze in termini di non corretta applicazione delle norme richiamate. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-quater cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per essere stata applicata la confisca in relazione al delitto di cui al capo g) dell’imputazione in difetto dei presupposti previsti dalla legge. Si deduce che la difesa, unitamente alla richiesta di applicazione di pena, aveva avanzato istanza affinché il [OSCURATO:PERSONA] non disponesse la confisca in relazione alla somma di euro 84.487,40, rinvenuta sul conto corrente dell'imputato al momento del sequestro, trattandosi di denaro accreditato in epoca successiva alla commissione del reato contestato e, in relazione ad alcune somme, in epoca successiva allo stesso sequestro (in particolare, un bonifico di euro 3.691,42, relativo alla fattura del 15 marzo 2024) e derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa effettuata dall’imputato con regolare contratto di consulenza, in relazione alla quale era stata depositata specifica documentazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto, ignorando le allegazioni documentali della difesa e disponendo ugualmente la confisca di tutto il denaro presente sul conto corrente dell'imputato, ivi comprese le somme confluite successivamente alla commissione dei fatti contestati, a seguito di bonifici tracciati provenienti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. Nella fattispecie, mediante un unico articolato motivo di ricorso, si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, non l’ammontare della somma di denaro oggetto della confisca bensì il fatto che la stessa ha avuto ad oggetto somme di denaro confluite sul conto corrente dell’imputato successivamente alla commissione del reato, di provenienza lecita e senza che sussista alcun nesso di derivazione diretta di dette somme con il delitto commesso. 2.1. Come già indicato, con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., è stata disposta, come emerge chiaramente dalla motivazione, la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi del secondo comma dell'articolo 648-quater, cod. pen. La confisca per equivalente del prezzo e del profitto costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e può solo eventualmente assumere carattere punitivo, quando sottrae al destinatario più di quanto questi abbia effettivamente guadagnato mediante l’illecito (Corte cost., sent. n. 112 de 2019). Inoltre, la somma corrispondente al profitto del reato di riciclaggio, pari a 1.429.818,04 euro, importo non contestato, in assenza di una quota precisa da attribuire a ciascun imputato, è stata ripartita in parti uguali tra i cinque imputati (risultando in 285.963,60 ciascuno), secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite "Massini" in base al quale: «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01). 2.2. Trattandosi di confisca per equivalente del profitto del reato, prevista dall’art. 648-quater cod. pen. con riferimento al delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., per il quale è stata disposta l’applicazione della pena su accordo delle parti, alcuna rilevanza può avere la circostanza, evidenziata nel ricorso, che la confisca abbia avuto ad oggetto l'intera somma già sottoposta a sequestro di euro 130.000,00 (somma, peraltro, di gran lunga inferiore al valore corrispondente al profitto confiscabile), senza distinguere quella parte di denaro, pari a euro 84.487,40, confluita sul conto corrente dell’imputato in epoca successiva al commesso reato, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, ed in parte anche successivamente al sequestro (relativamente ad un bonifico di 3961,42 euro). Nella fattispecie, quindi, legittimamente si è provveduto alla confisca per equivalente del denaro, espressamente prevista dalla legge come obbligatoria ai sensi dell'art. 648- quater cod. pen. per il delitto di cui all'articolo 648-bis cod. pen., anche per quella parte confluita sul conto corrente dell’imputato in epoca successiva alla commissione del reato e di provenienza lecita, trattandosi di confisca per equivalente e non rilevando, pertanto, la insussistenza di un nesso di pertinenzialità delle somme di denaro con il reato né che il denaro sia di provenienza lecita. Ne discende l’irrilevanza di ogni questione proposta sull’omessa motivazione - anche con riferimento alla scelta del provvedimento ablatorio - sull’entità del vincolo, sulla valenza dimostrativa dei documenti prodotti (irrilevanti sotto il profilo della natura per equivalente della confisca) e sulla capacità dimostrativa dei medesimi rispetto all’entità delle sottrazioni contestate. 2.3. Prive di pregio sono altresì le argomentazioni difensive con le quali si vorrebbe trarre dalla natura “sanzionatoria” della confisca per equivalente la non confiscabilità delle somme di denaro confluite sul conto corrente dell’imputato successivamente alla commissione del reato, invocando principi asseritamente affermati nella sentenza a Sezioni Unite “Massini”. Sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Massini”, invero, sebbene con la confisca di valore si “rompa” il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato, stante l’identità, invece, quantitativa tra quanto guadagnato con l’illecito e l’importo confiscato, «questa “rottura” non incide sull’essenza recuperatoria della confisca» (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, cit., in motivazione). 3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara in
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