CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 33760/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4301/2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro -tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1885/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI Rilevato che, con sentenza resa in data 7/11/2018, la Corte d'appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, in accoglimento dell'appello proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Univer- sità e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dal Villani a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo il Villani, dopo il conse- guimento della laurea in medicina, frequentato il corso di specializza- zione in radiodiagnostica (dall'anno accademico 1981/82 all'anno ac- cademico 1983/84), senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazio- nale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sot- tolineato il carattere incontestato dell'inadempimento dello Stato ita- liano rispetto all'obbligazione dedotta in giudizio dal Villani, rilevando come a quest'ultimo spettasse la rivendicata indennità sia pure a par- tire dal 10 gennaio 1983, atteso che solo a far data da tale termine poteva ritenersi concretizzato l'inadempimento dello Stato italiano ri- spetto agli obblighi di recepimento delle nominate direttive comunita- rie; avverso la sentenza del giudice del rinvio, il Ministero dell'Istru- zione, dell'Università e della Ricerca propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il de- posito di memoria; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; considerato che, Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 4301/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle direttive CEE 82/76, 93/16, 75/362, 75/363, nonché per violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 11 della legge n. 370/99 e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 24 gennaio 2018 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al conseguimento del beneficio dallo stesso rivendicato, essendosi quest'ultimo iscritto alla scuola di specializza- zione in radiodiagnostica nell'anno accademico 1981/82, e, pertanto, prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria dedotta in giudizio a fondamento della remunerazione oggetto d'esame, con la conseguente insussistenza di alcun inadempimento rilevabile in questa sede, in con- formità a quanto sostenuto nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea resa in data 24 gennaio 2018; il motivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio come, secondo quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa in data 3 marzo 2022 (nella causa C-590/20), con riguardo alla questione relativa all'applicabilità della direttiva 82/76 ai periodi di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell'entrata in vigore (il 29 gennaio 1982) della ridetta direttiva e pro- seguiti dopo la scadenza (il 10 gennaio 1983) del termine di trasposi- zione della medesima direttiva, "occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una norma giuridica nuova si ap- plica a partire dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce e, pur non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativa precedente, essa disciplina gli effetti futuri di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove. Ciò non vale nel caso in cui la norma nuova sia accompagnata da disposizioni spe- cifiche che ne determinino speciali condizioni di applicazione nel tempo, Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 4301/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri attribuendole un effetto retroattivo (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 50 e la giurispru- denza ivi citata)"; a "questo proposito", prosegue la CGUE, "occorre constatare che l'iscrizione in una scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76, al fine di beneficiare di for- mazioni in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili, ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acquisita anterior- mente all'entrata in vigore di detta direttiva" con la conseguenza che "una tale iscrizione nonché i periodi di formazione ad essa correlati non possono, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso contenute nella direttiva 82/76, essere fatti rientrare nell'ambito di applicazione di quest'ultima per il periodo anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 52 e la giurispru- denza sopra citata)"; è dunque "soltanto alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76, ossia a partire dal 1° gennaio 1983, che tale direttiva ha fatto entrare nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione gli effetti di un'iscrizione effettuata prima dell'entrata in vigore della diret- tiva in parola (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, E. B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata)"; ciò posto, osserva la CGUE, "per quanto riguarda le formazioni pro- seguite dopo la scadenza, il 10 gennaio 1983, del termine di trasposi- zione di detta direttiva, un'iscrizione quale quella di cui sopra ha con- tinuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazioni stesse, successivamente alla data summenzionata", con la conse- guenza che "la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costitui- sce una situazione sorta prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 4301/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dalla scadenza, il 10 gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima"; in forza di tali premesse, "poiché, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ri- dotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1 gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remune- razione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76"; "infatti", rileva la CGUE, "la Corte ha già statuito che le norme tran- sitorie contenute negli articoli 12 e 14 della direttiva 82/76 non pos- sono ritenersi aver avuto l'effetto di limitare nel tempo l'obbligo di ver- sare una remunerazione adeguata ai medici a titolo della loro forma- zione a tempo ridotto in medicina specialistica (v., in tal senso, sen- tenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C.616/16 e C.617/16, EU:C:2018:32, punti 33 e 35)"; la CGUE ha dunque conclusivamente dichiarato che "l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della forma- zione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola ri- guardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ov- vero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362";Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 4301/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, in accordo con quanto sanzionato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno stabilito il principio di diritto ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassun- tiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accade- mici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE (Sez. U, Sentenza n. 20278 del 23/6/2022); nel recepire integralmente le conclusioni fatte proprie dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte, ritiene questo Collegio di dover riconoscere la radicale infondatezza della censura avanzata in questa sede dal Ministero ricorrente, essen- dosi la sentenza della Corte d'appello di Bari impugnata in questa sede integralmente uniformata ai richiamati principi di diritto, correttamente riconoscendo il diritto del Villani, in presenza dei relativi presupposti di carattere sostanziale (in questa sede neppure contestati), al consegui- mento di una remunerazione adeguata a partire dal 1 gennaio 1983 fino al termine del corso di specializzazione dallo stesso seguito; sulla base di tali premesse, rilevata l'infondatezza della censura esaminata, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso; le specifiche ragioni della decisione - con particolare riguardo all'epoca di adozione dei principi di diritto risolutivi dell'odierna contro- versia da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea e delle Se- zioni Unite della Corte di cassazione - valgono a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legitti- mità;Adunanza del 7 luglio 2022 R.G. n. 4301/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sente giudizio di legittimità. Così