CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 novembre 1974, avverso l'ordinanza emessa il 10 dicembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2022 il Tribunale di Potenza - Sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio, emessa dalla Seconda Sezione di questa Corte il 30 settembre 2022, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione e ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata, con cui a [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere (di seguito sostituita) in relazione al delitto di concorso in estorsione pluriaggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione di legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare sia che all'indagato non è stata contestata la partecipazione alla presunta associazione mafiosa o la presenza di contatti con gli altri coindagati, soggetti assolutamente a lui ignoti, sia che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa a distanza di due anni dai fatti oggetto di addebito, così da determinare la necessità di un onere argomentativo più stringente sulla attualità delle esigenze; 2.2 violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione per essere stata ritenuta sussistente l'aggravante del metodo mafioso in ragione della ripartizione del profitto dell'attività di recupero crediti tra i Riviezzi, Cassotta e Piegari, senza considerare, però, il difetto di prova sulla consapevolezza da parte dell'indagato di tale situazione di fatto e della riconducibilità dell'azione, cui avrebbe partecipato, ad una modalità mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nella sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata il 30 settembre 2022, la Seconda Sezione di questa Corte ha affermato, innanzitutto, che lo sviluppo argomentativo della motivazione dell'ordinanza impugnata era fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appariva dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi erano stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine, concernente la responsabilità, a titolo di concorso del ricorrente nell'episodio che ha dato origine alla contestazione sub 5) del capo di incolpazione. La menzionata Sezione, dopo avere precisato che il Tribunale del riesame, al pari del Giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto che i fatti accertati dovessero qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo perché commessi al fine specifico di agevolare l'attività del clan Riviezzo, associazione mafiosa che aveva tra le sue finalità il recupero di crediti per conto altrui con mezzi violenti, ha aggiunto che, secondo detta impostazione, era di tutta evidenza che nel giudizio de libertate dovesse essere provata l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione, dovendosi anche tenere conto del fatto che nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 R.G.N.R. a carico del coindagato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte, il giudice del rinvio aveva ritenuto che non vi fossero elementi per affermare la sussistenza del clan Riviezzi. La Seconda Sezione, quindi, rilevato che il venir meno in sede cautelare dell'esistenza dell'associazione superava la frammentazione del procedimento derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti dai coindagati, perché individuava un vizio del provvedimento stesso, che non può non ritenersi comune a tutti i coindagati, ha annullato l'ordinanza impugnata, limitatamente alla qualificazione giuridica e all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 3. In sede di rinvio, il Tribunale di Potenza, ribadita la qualificazione dei fatti come estorsione, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione e ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua sotto il profilo del metodo mafioso, evidenziando che "le modalità della minaccia, l'utilizzo dell'arma, l'intervento di gruppo sono tutte circostanze che militano nel senso dell'utilizzazione del metodo mafioso, sebbene la vicenda non si inserisca in un contesto associativo". 4. Siffatta motivazione, posta a base della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., si appalesa viziata, non delineando gli elementi costitutivi dell'anzidetta circostanza. 4.1 Al riguardo giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. di natura oggettiva, è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio mafioso e da esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 9/03/2018, Marando, Rv. 273190 -01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 -01; Sez. 2, n. 38094 del 5/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065 - 01); essa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 -01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01; Sez. 2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, Rv. 265515 - 01).La medesima giurisprudenza (Sez. 2, n. 10467 del 10/02/2016, Letizia e altri, Rv. 266654 - 01) riconosce altresì come l'aggravante de qua ricorra nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 5, n. 28442 del 17/04/2009, Russo e altri, Rv. 244333 -01). Invero, l'elemento caratterizzante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. non necessariamente deve essere diverso e più specifico rispetto alla minaccia integrante l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 629 cod. pen., essendo invece rilevante l'indagine volta a verificare se la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, sia o meno espressione di capacità persuasiva promanante dalla forza del vincolo associativo e sia, dunque, idonea a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà. Ad integrare tale elemento, non occorre, pertanto, un quid ulteriore e diverso, essendo sufficiente la verifica che la capacità persuasiva si riconnetta, eo ipso, a determinate modalità della stessa condotta e alla qualità dell'agente. 4.2 Di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Potenza, il quale, per un verso, ha evidenziato indici che non possono ritenersi tipica espressione dell'agire mafioso, ben potendo l'agire con arma e in concorso con altre persone connotare un delitto di estorsione non aggravato dalla circostanza de qua; per altro verso, non ha chiarito in cosa fossero consistite le modalità della minaccia, così da potersi verificare se esse fossero espressione di capacità persuasiva promanante dalla forza del vincolo associativo e fossero, dunque, idonee a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà. Il Tribunale, infatti, ha riportato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e le conversazioni intercettate, che hanno consentito di ricostruire i fatti, ma non le ha valutate criticamente in modo da evidenziare quali fossero i profili idonei a integrare l'aggravante in parola. Né è consentito a questa Corte enucleare dalla ricostruzione dei fatti le specifiche modalità in ipotesi indicative del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, infatti, non ha il compito di formulare valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel provvedimento impugnato, dovendo il controllo in sede di legittimità limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva.4.3 Si impone, pertanto,' l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen., che procederà ad effettuare nuovo esame sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. alla luce dei canoni ermeneutici suindicati. 5. Al disposto annullamento consegue, altresì, la necessità di rivisitazione delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento è logicamente subordinato all'esito della rinnovata valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. p