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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37536/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore presente deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi episodi riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione (capi 1121 commesso il 19/12/2007; 1122 commesso il 19/12/2007 e 1128 commesso il 18/1/2008).

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17/9/19, ha confermato la pronuncia del Tribunale.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.

I) Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c); 179; 296 cod. proc. pen.; 14 Convenzione europea di estradizione; 111, commi 3 e 4, Cost.La difesa si duole della dichiarazione di latitanza pronunciata nei confronti del ricorrente in mancanza dei presupposti di legge.

Deduce inoltre la improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 Convenzione europea di estradizione.

Con riferimento al secondo profilo rappresenta che Ndreu era stato estradato in data 4/8/2011 dalla Svizzera - dove aveva subito un periodo di detenzione dal 10/2/2010 nell'ambito di altro procedimento - essendo stato attinto da mandato di arresto europeo, recante la data del 4/2/2011, in seguito ad applicazione della misura della custodia in carcere, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna per i reati di sfruttamento della prostituzione e procurata evasione.

Essendo stata richiesta la estradizione per fatto diverso da quello per cui si procede nel presente ambito, sulla scorta del principio stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea, si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale in relazione al procedimento 10588/07 R.G.N.R. per non essere mai stata richiesta l'estradizione.

Intimamente connessa alla questione della improcedibilità sarebbe quella della emissione del decreto di latitanza.

Dal 10/2/2010 al 14/2/2011, data di esecuzione del mandato di arresto per altro titolo, il ricorrente si è trovato in stato di restrizione in Svizzera.

Ciò renderebbe evidente che costui non intendesse sottrarsi volontariamente alla custodia cautelare e non potesse avere conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. nell'ambito del presente procedimento.

Tale ultima ordinanza risultava inoltre ineseguibile, non essendo stata richiesta l'estradizione per i titoli di reato in contestazione.

In conclusione, sussisterebbe nullità assoluta ai sensi e per gli effetti degli artt. 178, 179 cod.proc.pen.; 14, comma 1, lett. b), Convenzione del Consiglio d'Europa di Parigi del 13.12.1957; 111, commi 3 e 4, Cost.

Sarebbe comunque nulla la sentenza della Corte d'Appello di Bologna e la precedente sentenza del Tribunale.

II) Violazione degli artt. 189 e 190 cod. proc. pen.; inutilizzabilità delle riprese effettuate in ambito domiciliare acquisite in violazione dell'art.14 Cost.

La Corte d'appello avrebbe utilizzato a fini decisori atti illegittimamente acquisiti.

Non sarebbero state in alcun modo autorizzate le riprese effettuate all'interno dell'abitazione in cui Ndreu alloggiava.

Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] oltre a non potere essere acquisite per mancanza del contraddittorio e del consenso del ricorrente, non sarebbero in alcun modo riscontrate.

III) Erronea applicazione degli artt. 132, 133, 81 e 62-bis cod. pen.; omessa motivazione in ordinecAla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Quanto al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue.

In forza del principio di specialità di cui al combinato disposto degli artt. 721 cod.proc.pen. e 14 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, il soggetto estradato non può essere perseguito per reati anteriori e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa: tale clausola deve configurarsi, alla stregua dell'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, come introduttiva di una condizione di procedibilità la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale [cfr. Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218767 - 01: "In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva 3 IÌ disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione)"; Sez. 1, Sentenza n. 33668 del 17/06/2005, Rv. 232075 - 01:"In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale e, con la sola eccezione dell'ammissibilità degli atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, all'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero all'archiviazione della notizia di reato. (Ha specificato la Corte che l'eventuale rinunzia dell'imputato alla clausola di specialità deve emergere da un comportamento inequivocamente indicativo dell'accettazione del procedimento a suo carico, che non può essere identificato nel ricorso da parte dell'imputato medesimo a una difesa nel merito, la quale non può comportare l'abdicazione ai poteri di censura specifica, legittimamente esercitabili - come nella specie - in sede di impugnazione); Sez. 3, Sentenza n. 39353 del 24/09/2008, Rv. 241295 - 01: "In materia di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, impedisce la prosecuzione di quest'ultimo, (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nei confronti dell'imputato, estradato per il solo reato di cessione di sostanze stupefacenti, potesse essere proseguito il processo, iniziato anteriormente alla estradizione, per il reato di contrabbando commesso in precedenza)"].

Altro principio cardine in materia è che non può essere presunto un consenso tacito dell'interessato a che si proceda anche per reati non compresi nel provvedimento di estradizione [ex multis Sez. 1, Sentenza n. 14005 del 22/02/2007, Rv. 236435 - 01: " In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale, in modo da risultare inequivoco; pertanto il consenso non può essere desunto da comportamenti positivi od omissivi dell'imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa ed univoca la sua volontà. (Nel caso di specie è stato escluso che tale consenso possa essere desunto dalla richiesta di definizione del processo in appello mediante patteggiamento della pena ex art. 599 cod.proc.pen., con contestuale rinunzia agli altri motivi di gravame, tra i quali la violazione del principio di specialità)"].

La norma citata prevede comunque una condizione derogatoria, stabilendo che si possa procedere ove la persona estradata, per libera scelta non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Il principio ha ricevuto successiva conferma nella L. n. 69 del 2005, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri": con tale disposizione si è previsto che "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'art. 26".

La norma rimanda ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1, "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della libertà personale".

Al secondo comma essa introduce alcune ipotesi derogatorie, che rendono inoperante il principio di specialità, costituite dalla rinuncia da parte del soggetto che abbia subito la consegna a beneficiarne rispetto a reati anteriori alla sua consegna, ovvero dalla formulazione da parte dello Stato membro dell'istanza di assoggettare la persona a un diverso provvedimento coercitivo della libertà, cui segua l'assenso suppletivo dello Stato richiesto.

Si è dunque affermato nella giurisprudenza di legittimità che, secondo l'interpretazione consentita dalla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, il principio di specialità non va applicato in senso assoluto come ostativo alla sottoposizione della persona ricercata a procedimento penale nello Stato richiedente per reati diversi ed anteriori alla consegna, rispetto a quelli per i quali è stato emesso il mandato di arresto Europeo, ma lo stesso resta inattuato, sia quando il titolo di reato per cui si indaga o si celebra il giudizio è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, sia se si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure limitative della libertà personale (Cass. sez. 1, n. 18778 del 27/03/2011, Reccia, rv. 256013; sez. 1, n. 38716 del 31/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], rv. 256760; sez. 1, n. 734 del 02/12/2011, Moscovita, rv. 249473; sez. 1, n. 40256 del 19/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], rv. 238052).

Nel diverso caso in cui tale soggetto sia destinatario di provvedimento impositivo di misura cautelare in procedimento per reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata accordata e commessi anteriormente ad essa, in difetto di ulteriore consenso espresso dello Stato che deve operare la consegna, che può essere richiesto in estensione una volta avvenuta la consegna, secondo quanto consentito dalla L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 3, deve ritenersi preclusa allo Stato di emissione del mandato di arresto, non già l'adozione della misura, che resta valida, ma la sua esecuzione, sia durante il procedimento, che in esito allo stesso (Cass. sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, rv. 251366).

Si è quindi osservato, secondo orientamento largamente recepito nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005, sia operante un principio di specialità "attenuata", in virtù del quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento (così Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Rv. 269430 - 01: «In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento»; Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Rv. 268062:«In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione»; conformi: n. 39240 del 2011 Rv. 251366; n. 18778 del 2013 Rv. 256013, n. 14880 del 2015 Rv. 263292). 2.1 Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame, occorre in primis rilevare come la questione riguardante l'applicazione del principio di specialità non sia mai stata sottoposta all'attenzione della Corte d'appello nei motivi di gravame, rivestendo carattere di novità in questa sede.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

In proposito si è precisato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.

In ogni caso il motivo è infondato.

Dagli atti allegati a sostegno, risulta che il ricorrente è stato raggiunto da M.A.E. emesso in data 4/2/2011 dal G.i.p. del Tribunale di Bologna per i reati di sfruttamento della prostituzione e procurata evasione e consegnato all'Autorità italiana in data 4/8/2011.

Non risulta invece prodotto il provvedimento di estradizione.

Essendo stato il ricorrente trasferito nel territorio dello Stato non già per effetto di un provvedimento di estradizione, bensì in forza di un mandato d'arresto europeo, vige il principio di specialità "attenuata" sopra richiamato, per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale anche per fatti anteriori e diversi da quello cui si riferisce la consegna, a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento.

Tale ultima condizione risulta rispettata.

Ed invero l'imputato non risulta mai essere stato sottoposto a misura restrittiva per i reati di cui al presente procedimento, atteso lo stato di latitanza.

3. La questione concernente il decreto di latitanza è parimenti infondata: la Corte di appello sul punto argomenta in modo puntuale [cfr. pag. 10 della sentenza: "il primo motivo non può trovare accoglimento.

L'imputato è stato dichiarato latitante con ordinanza in data 1.12.2011 a seguito dell'esito negativo di ricerche estese in ambito nazionale nei luoghi all'epoca conosciuti dagli inquirenti e dall'A.G. utili al rintraccio.

E' stato altresì segnalato nel verbale di vane ricerche del 4.11.2011, che NDREU era stato oggetto di decreto di espulsione dopo la scarcerazione per altra causa avvenuta in data 23.8.2011 in seguito a cattura su richiesta di consegna risalente al 14.2.2011 avvenuta in territorio svizzero, dove l'imputato era da tempo migrato dopo i fatti oggetto del presente procedimento e dove già era stato arrestato il 10.2.2010 per altri reati in tema di stupefacenti.

Peraltro, dagli atti non si evince alcun riscontro circa l'avvenuta esecuzione di tale espulsione; anzi, in senso contrario depone quanto annotato dalla PG nel medesimo verbale di vane ricerche datato 4.11.2011, in cui si dà atto che" in data 23.0.8.2011 veniva scarcerato per decorrenza dei termini ed espulso dall'Italia; da quella data il nominato in oggetto si è reso irreperibile, verosimilmente si è già recato in Albania...", posto che, in caso di materiale esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ne sarebbero stati indicati, quantomeno, la data e luogo.

Di contro, dai dati processuali disponibili è agevole comprendere come NDREU sapesse perfettamente di poter essere colpito da un provvedimento di cattura e ricercato, già prima del suo arresto in territorio svizzero, posto che egli stesso era giunto in Italia dall'Olanda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] su mandato del cognato HOHXA Nevruz ( che a sua volta si era allontanato dall'Italia trasferendosi in Olanda) per curarne gli affari illeciti connessi al traffico di stupefacenti da questi gestito in Italia.

Appena giunto, NDREU prese contatti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale lo accompagnò nell'abitazione di Rastignano, dove lo stesso Hoxha aveva alloggiato in passato, e dove veniva osservato dalla PG maneggiare due panetti che avvolgeva nel cellophan e occultava nella boscaglia limitrofa.

Durante la sua breve permanenza sul territorio nazionale, NDREU aveva il tempo di avvedersi che gli organi di polizia erano sulle sue tracce, come riscontrato dalla telefonata con HOHXA subito dopo la seconda consegna di un panetto di stupefacente (iIi data 19.12.2007) a tale [OSCURATO:PERSONA] ( progr. 107), quando NDREU, informandolo dell'esito dell'operazione appena conclusa, si mostra preoccupato per avere notato la probabile presenza della Polizia -" un lupo" -che potrebbe averlo visto mentre effettuava la consegna, e HOXHA cerca di tranquillizzarlo"].

Risulta dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito che, all'atto della emissione del decreto di latitanza, datato 1/12/2011, il ricorrente aveva riacquistato la libertà, essendo stata dichiarata l'inefficacia della misura a cui era stato sottoposto per il reato di sfruttamento della prostituzione, per il quale era stata assentita la consegna.

L'argomentare della difesa nel ricorso è confuso nella parte in cui pone in rilievo che il ricorrente non potesse essere dichiarato latitante in quanto detenuto all'estero.

L'osservazione non è conferente poiché il decreto di latitanza, emesso in data 1/12/2011, è intervenuto dopo il periodo di restrizione in Svizzera, quando il ricorrente è stato rimesso in libertà in Italia, in data 23/8/2011. 8 157> Deve darsi atto della congruità di quanto diffusamente rappresentato in sentenza in ordine alla legittimità del decreto di latitanza.

La Corte ha adeguatamente motivato quanto alla consapevolezza del ricorrente di essere ricercato, facendo riferimento alle vicende riguardanti i complici coinvolti nel medesimo procedimento, al contenuto delle conversazioni intercettate, all'assenza di indicazioni sul proprio domicilio all'atto della scarcerazione.

Quanto al profilo riguardante l'espulsione del ricorrente, si è condivisibilmente affermato in plurime pronunce di questa Corte che il decreto di espulsione non esclude automaticamente la possibilità di dichiarare la latitanza in presenza di ulteriori elementi idonei a far desumere la volontarietà di sottrarsi all'esecuzione della misura (così in motivazione Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Rv. 268827 - 01).

Sul punto la Corte di merito ha osservato, con argomentare logico, non censurabile in questa sede, che al decreto di espulsione non è stata data esecuzione, inferendo tale circostanza dalla mancanza di annotazioni riguardanti l'accompagnamento alla frontiera del ricorrente e dal contenuto del verbale di vane ricerche richiamato sopra.

4. Manifestamente infondato, per carenza di specificità, è la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, attinente alla prospettata inutilizzabilità delle riprese filmate in ambito domiciliare perché asseritamente non autorizzate.

Con riguardo a tale profilo la Corte d'appello richiama l'esistenza di decreti autorizzativi alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dell'imputato e qualifica quelli captati come "comportamenti comunicativi", qualifica rimasta incontestata nel ricorso.

Ebbene, alla stregua di quanto risulta sostenuto in sentenza, le riprese filmate devono considerarsi pienamente utilizzabili perché debitamente autorizzate (cfr. in argomento Sez. 3, n. 31515 del 22/07/2020, Noviello, Rv. 280039 - 01).

Il contrario rilievo difensivo si appalesa sul punto del tutto sfornito di elementi a sostegno.

L'ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, riguardante l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti da [OSCURATO:PERSONA], risulta ripropositiva di temi già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito, che ha evidenziato in modo puntuale gli elementi estrinseci che avvalorano le dichiarazioni del collaborante.

Il rilievo in ordine alla violazione del principio del contraddittorio per mancanza di consenso di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisizione delle dichiarazioni del collaborante, non è confortata da argomentazioni a sostegno.

Peraltro, la questione non era stata sollevata con i motivi di appello: il carattere di novità della doglianza, proposta per la prima volta innanzi a questa Corte, rende il motivo inammissibile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017 Rv. 269745 - 01, richiamata in precedenza).

5. Il motivo riguardante la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infondato: benchè la Corte di merito non abbia esplicitamente indicato le ragioni del diniego, si rinviene una motivazione implicita nella valutazione di congruità espressa in sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato [cfr. Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 - 01:"La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore presente deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di plurimi episodi riguardanti la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione (capi 1121 commesso il 19/12/2007; 1122 commesso il 19/12/2007 e 1128 commesso il 18/1/2008). La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17/9/19, ha confermato la pronuncia del Tribunale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c); 179; 296 cod. proc. pen.; 14 Convenzione europea di estradizione; 111, commi 3 e 4, Cost.La difesa si duole della dichiarazione di latitanza pronunciata nei confronti del ricorrente in mancanza dei presupposti di legge. Deduce inoltre la improcedibilità dell'azione penale per violazione del principio di specialità di cui all'art. 14 Convenzione europea di estradizione. Con riferimento al secondo profilo rappresenta che Ndreu era stato estradato in data 4/8/2011 dalla Svizzera - dove aveva subito un periodo di detenzione dal 10/2/2010 nell'ambito di altro procedimento - essendo stato attinto da mandato di arresto europeo, recante la data del 4/2/2011, in seguito ad applicazione della misura della custodia in carcere, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bologna per i reati di sfruttamento della prostituzione e procurata evasione. Essendo stata richiesta la estradizione per fatto diverso da quello per cui si procede nel presente ambito, sulla scorta del principio stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea, si sarebbe dovuta dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale in relazione al procedimento 10588/07 R.G.N.R. per non essere mai stata richiesta l'estradizione. Intimamente connessa alla questione della improcedibilità sarebbe quella della emissione del decreto di latitanza. Dal 10/2/2010 al 14/2/2011, data di esecuzione del mandato di arresto per altro titolo, il ricorrente si è trovato in stato di restrizione in Svizzera. Ciò renderebbe evidente che costui non intendesse sottrarsi volontariamente alla custodia cautelare e non potesse avere conoscenza dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. nell'ambito del presente procedimento. Tale ultima ordinanza risultava inoltre ineseguibile, non essendo stata richiesta l'estradizione per i titoli di reato in contestazione. In conclusione, sussisterebbe nullità assoluta ai sensi e per gli effetti degli artt. 178, 179 cod.proc.pen.; 14, comma 1, lett. b), Convenzione del Consiglio d'Europa di Parigi del 13.12.1957; 111, commi 3 e 4, Cost. Sarebbe comunque nulla la sentenza della Corte d'Appello di Bologna e la precedente sentenza del Tribunale. II) Violazione degli artt. 189 e 190 cod. proc. pen.; inutilizzabilità delle riprese effettuate in ambito domiciliare acquisite in violazione dell'art.14 Cost. La Corte d'appello avrebbe utilizzato a fini decisori atti illegittimamente acquisiti. Non sarebbero state in alcun modo autorizzate le riprese effettuate all'interno dell'abitazione in cui Ndreu alloggiava. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] oltre a non potere essere acquisite per mancanza del contraddittorio e del consenso del ricorrente, non sarebbero in alcun modo riscontrate. III) Erronea applicazione degli artt. 132, 133, 81 e 62-bis cod. pen.; omessa motivazione in ordinecAla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Quanto al primo motivo di doglianza si osserva quanto segue. In forza del principio di specialità di cui al combinato disposto degli artt. 721 cod.proc.pen. e 14 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, il soggetto estradato non può essere perseguito per reati anteriori e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa: tale clausola deve configurarsi, alla stregua dell'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, come introduttiva di una condizione di procedibilità la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale [cfr. Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218767 - 01: "In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14.1 della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva 3 IÌ disciplinata dagli artt. 12 e 14.1, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14.1, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 cod. proc. pen.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione)"; Sez. 1, Sentenza n. 33668 del 17/06/2005, Rv. 232075 - 01:"In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale e, con la sola eccezione dell'ammissibilità degli atti di indagine diretti ad assicurare le fonti di prova, all'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ovvero all'archiviazione della notizia di reato. (Ha specificato la Corte che l'eventuale rinunzia dell'imputato alla clausola di specialità deve emergere da un comportamento inequivocamente indicativo dell'accettazione del procedimento a suo carico, che non può essere identificato nel ricorso da parte dell'imputato medesimo a una difesa nel merito, la quale non può comportare l'abdicazione ai poteri di censura specifica, legittimamente esercitabili - come nella specie - in sede di impugnazione); Sez. 3, Sentenza n. 39353 del 24/09/2008, Rv. 241295 - 01: "In materia di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, impedisce la prosecuzione di quest'ultimo, (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nei confronti dell'imputato, estradato per il solo reato di cessione di sostanze stupefacenti, potesse essere proseguito il processo, iniziato anteriormente alla estradizione, per il reato di contrabbando commesso in precedenza)"]. Altro principio cardine in materia è che non può essere presunto un consenso tacito dell'interessato a che si proceda anche per reati non compresi nel provvedimento di estradizione [ex multis Sez. 1, Sentenza n. 14005 del 22/02/2007, Rv. 236435 - 01: " In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il consenso della persona interessata a che si proceda nei suoi confronti anche per un reato non compreso nel provvedimento di estradizione deve essere formulato in modo espresso e formale, in modo da risultare inequivoco; pertanto il consenso non può essere desunto da comportamenti positivi od omissivi dell'imputato che, in quanto diretti ad altri fini, non sono idonei a rivelare in maniera certa ed univoca la sua volontà. (Nel caso di specie è stato escluso che tale consenso possa essere desunto dalla richiesta di definizione del processo in appello mediante patteggiamento della pena ex art. 599 cod.proc.pen., con contestuale rinunzia agli altri motivi di gravame, tra i quali la violazione del principio di specialità)"]. La norma citata prevede comunque una condizione derogatoria, stabilendo che si possa procedere ove la persona estradata, per libera scelta non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero vi abbia fatto volontariamente ritorno. Il principio ha ricevuto successiva conferma nella L. n. 69 del 2005, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri": con tale disposizione si è previsto che "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'art. 26". La norma rimanda ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1, "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della libertà personale". Al secondo comma essa introduce alcune ipotesi derogatorie, che rendono inoperante il principio di specialità, costituite dalla rinuncia da parte del soggetto che abbia subito la consegna a beneficiarne rispetto a reati anteriori alla sua consegna, ovvero dalla formulazione da parte dello Stato membro dell'istanza di assoggettare la persona a un diverso provvedimento coercitivo della libertà, cui segua l'assenso suppletivo dello Stato richiesto. Si è dunque affermato nella giurisprudenza di legittimità che, secondo l'interpretazione consentita dalla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, il principio di specialità non va applicato in senso assoluto come ostativo alla sottoposizione della persona ricercata a procedimento penale nello Stato richiedente per reati diversi ed anteriori alla consegna, rispetto a quelli per i quali è stato emesso il mandato di arresto Europeo, ma lo stesso resta inattuato, sia quando il titolo di reato per cui si indaga o si celebra il giudizio è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, sia se si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure limitative della libertà personale (Cass. sez. 1, n. 18778 del 27/03/2011, Reccia, rv. 256013; sez. 1, n. 38716 del 31/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], rv. 256760; sez. 1, n. 734 del 02/12/2011, Moscovita, rv. 249473; sez. 1, n. 40256 del 19/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], rv. 238052). Nel diverso caso in cui tale soggetto sia destinatario di provvedimento impositivo di misura cautelare in procedimento per reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata accordata e commessi anteriormente ad essa, in difetto di ulteriore consenso espresso dello Stato che deve operare la consegna, che può essere richiesto in estensione una volta avvenuta la consegna, secondo quanto consentito dalla L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 3, deve ritenersi preclusa allo Stato di emissione del mandato di arresto, non già l'adozione della misura, che resta valida, ma la sua esecuzione, sia durante il procedimento, che in esito allo stesso (Cass. sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, rv. 251366). Si è quindi osservato, secondo orientamento largamente recepito nella giurisprudenza di legittimità, che, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005, sia operante un principio di specialità "attenuata", in virtù del quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento (così Sez. 2, n. 14738 del 19/01/2017, Rv. 269430 - 01: «In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento»; Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Rv. 268062:«In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione»; conformi: n. 39240 del 2011 Rv. 251366; n. 18778 del 2013 Rv. 256013, n. 14880 del 2015 Rv. 263292). 2.1 Tutto ciò premesso, venendo al caso in esame, occorre in primis rilevare come la questione riguardante l'applicazione del principio di specialità non sia mai stata sottoposta all'attenzione della Corte d'appello nei motivi di gravame, rivestendo carattere di novità in questa sede. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). In proposito si è precisato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. In ogni caso il motivo è infondato. Dagli atti allegati a sostegno, risulta che il ricorrente è stato raggiunto da M.A.E. emesso in data 4/2/2011 dal G.i.p. del Tribunale di Bologna per i reati di sfruttamento della prostituzione e procurata evasione e consegnato all'Autorità italiana in data 4/8/2011. Non risulta invece prodotto il provvedimento di estradizione. Essendo stato il ricorrente trasferito nel territorio dello Stato non già per effetto di un provvedimento di estradizione, bensì in forza di un mandato d'arresto europeo, vige il principio di specialità "attenuata" sopra richiamato, per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale anche per fatti anteriori e diversi da quello cui si riferisce la consegna, a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento. Tale ultima condizione risulta rispettata. Ed invero l'imputato non risulta mai essere stato sottoposto a misura restrittiva per i reati di cui al presente procedimento, atteso lo stato di latitanza. 3. La questione concernente il decreto di latitanza è parimenti infondata: la Corte di appello sul punto argomenta in modo puntuale [cfr. pag. 10 della sentenza: "il primo motivo non può trovare accoglimento. L'imputato è stato dichiarato latitante con ordinanza in data 1.12.2011 a seguito dell'esito negativo di ricerche estese in ambito nazionale nei luoghi all'epoca conosciuti dagli inquirenti e dall'A.G. utili al rintraccio. E' stato altresì segnalato nel verbale di vane ricerche del 4.11.2011, che NDREU era stato oggetto di decreto di espulsione dopo la scarcerazione per altra causa avvenuta in data 23.8.2011 in seguito a cattura su richiesta di consegna risalente al 14.2.2011 avvenuta in territorio svizzero, dove l'imputato era da tempo migrato dopo i fatti oggetto del presente procedimento e dove già era stato arrestato il 10.2.2010 per altri reati in tema di stupefacenti. Peraltro, dagli atti non si evince alcun riscontro circa l'avvenuta esecuzione di tale espulsione; anzi, in senso contrario depone quanto annotato dalla PG nel medesimo verbale di vane ricerche datato 4.11.2011, in cui si dà atto che" in data 23.0.8.2011 veniva scarcerato per decorrenza dei termini ed espulso dall'Italia; da quella data il nominato in oggetto si è reso irreperibile, verosimilmente si è già recato in Albania...", posto che, in caso di materiale esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ne sarebbero stati indicati, quantomeno, la data e luogo. Di contro, dai dati processuali disponibili è agevole comprendere come NDREU sapesse perfettamente di poter essere colpito da un provvedimento di cattura e ricercato, già prima del suo arresto in territorio svizzero, posto che egli stesso era giunto in Italia dall'Olanda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] su mandato del cognato HOHXA Nevruz ( che a sua volta si era allontanato dall'Italia trasferendosi in Olanda) per curarne gli affari illeciti connessi al traffico di stupefacenti da questi gestito in Italia. Appena giunto, NDREU prese contatti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale lo accompagnò nell'abitazione di Rastignano, dove lo stesso Hoxha aveva alloggiato in passato, e dove veniva osservato dalla PG maneggiare due panetti che avvolgeva nel cellophan e occultava nella boscaglia limitrofa. Durante la sua breve permanenza sul territorio nazionale, NDREU aveva il tempo di avvedersi che gli organi di polizia erano sulle sue tracce, come riscontrato dalla telefonata con HOHXA subito dopo la seconda consegna di un panetto di stupefacente (iIi data 19.12.2007) a tale [OSCURATO:PERSONA] ( progr. 107), quando NDREU, informandolo dell'esito dell'operazione appena conclusa, si mostra preoccupato per avere notato la probabile presenza della Polizia -" un lupo" -che potrebbe averlo visto mentre effettuava la consegna, e HOXHA cerca di tranquillizzarlo"]. Risulta dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito che, all'atto della emissione del decreto di latitanza, datato 1/12/2011, il ricorrente aveva riacquistato la libertà, essendo stata dichiarata l'inefficacia della misura a cui era stato sottoposto per il reato di sfruttamento della prostituzione, per il quale era stata assentita la consegna. L'argomentare della difesa nel ricorso è confuso nella parte in cui pone in rilievo che il ricorrente non potesse essere dichiarato latitante in quanto detenuto all'estero. L'osservazione non è conferente poiché il decreto di latitanza, emesso in data 1/12/2011, è intervenuto dopo il periodo di restrizione in Svizzera, quando il ricorrente è stato rimesso in libertà in Italia, in data 23/8/2011. 8 157> Deve darsi atto della congruità di quanto diffusamente rappresentato in sentenza in ordine alla legittimità del decreto di latitanza. La Corte ha adeguatamente motivato quanto alla consapevolezza del ricorrente di essere ricercato, facendo riferimento alle vicende riguardanti i complici coinvolti nel medesimo procedimento, al contenuto delle conversazioni intercettate, all'assenza di indicazioni sul proprio domicilio all'atto della scarcerazione. Quanto al profilo riguardante l'espulsione del ricorrente, si è condivisibilmente affermato in plurime pronunce di questa Corte che il decreto di espulsione non esclude automaticamente la possibilità di dichiarare la latitanza in presenza di ulteriori elementi idonei a far desumere la volontarietà di sottrarsi all'esecuzione della misura (così in motivazione Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Rv. 268827 - 01). Sul punto la Corte di merito ha osservato, con argomentare logico, non censurabile in questa sede, che al decreto di espulsione non è stata data esecuzione, inferendo tale circostanza dalla mancanza di annotazioni riguardanti l'accompagnamento alla frontiera del ricorrente e dal contenuto del verbale di vane ricerche richiamato sopra. 4. Manifestamente infondato, per carenza di specificità, è la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, attinente alla prospettata inutilizzabilità delle riprese filmate in ambito domiciliare perché asseritamente non autorizzate. Con riguardo a tale profilo la Corte d'appello richiama l'esistenza di decreti autorizzativi alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dell'imputato e qualifica quelli captati come "comportamenti comunicativi", qualifica rimasta incontestata nel ricorso. Ebbene, alla stregua di quanto risulta sostenuto in sentenza, le riprese filmate devono considerarsi pienamente utilizzabili perché debitamente autorizzate (cfr. in argomento Sez. 3, n. 31515 del 22/07/2020, Noviello, Rv. 280039 - 01). Il contrario rilievo difensivo si appalesa sul punto del tutto sfornito di elementi a sostegno. L'ulteriore doglianza proposta nel secondo motivo di ricorso, riguardante l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti da [OSCURATO:PERSONA], risulta ripropositiva di temi già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito, che ha evidenziato in modo puntuale gli elementi estrinseci che avvalorano le dichiarazioni del collaborante. Il rilievo in ordine alla violazione del principio del contraddittorio per mancanza di consenso di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisizione delle dichiarazioni del collaborante, non è confortata da argomentazioni a sostegno. Peraltro, la questione non era stata sollevata con i motivi di appello: il carattere di novità della doglianza, proposta per la prima volta innanzi a questa Corte, rende il motivo inammissibile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017 Rv. 269745 - 01, richiamata in precedenza). 5. Il motivo riguardante la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infondato: benchè la Corte di merito non abbia esplicitamente indicato le ragioni del diniego, si rinviene una motivazione implicita nella valutazione di congruità espressa in sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato [cfr. Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201 - 01:"La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritie
Sentenza Cassazione n. 37536/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris