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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41034/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito, attinenti alla valutazione delle prove assunte; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omesso rilievo officioso della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ad opera della Corte di appello, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, atteso che dal capo di imputazione e dall'accertamento fattuale operato dai giudici del merito risulta che il Gargiulo ha reiteratamente minacciato [OSCURATO:PERSONA], cosicché il comportamento risulta abituale e la causa di non punibilità non può trovare applicazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito, attinenti alla valutazione delle prove assunte; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omesso rilievo officioso della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ad opera della Corte di appello, è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, atteso che dal capo di imputazione e dall'accertamento fattuale operato dai giudici del merito risulta che il Gargiulo ha reiteratamente minacciato [OSCURATO:PERSONA], cosicché il comportamento risulta abituale e la causa di non punibilità non può trovare applicazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41034/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris