CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 11840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35990-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.625 e 625 co.1 nn.2 e 7 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio circa la riconducibilità del fatto all'imputato (errata deve ritenersi l'indicazione dell'oggetto del motivo nel titoletto) — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); che è altresì inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (anche in questo caso, deve ritenersi errata l'indicazione dell'oggetto del motivo nel titoletto) — è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione immune da vizi logici (si vedano, sul punto pp.2-3 della sentenza impugnata). La mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose - è anch'esso reiterativo di argomentazioni in fatto già valutate e smentite dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), secondo un percorso logico e fondato su argomenti di fatto che questa Corte non può rivedere se non forzando i limiti del giudizio di legittimità. A ciò si aggiunga che, come precisato dallo stesso ricorrente, l'evocazione del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. è solo subordinata all'esclusione della circostanza aggravante, dal momento che detto proscioglimento non è possibile per il furto pluriaggravato, il che esclude in radice la rilevanza della doglianza vista nell'ottica del giudizio ex art. 131-bis cod. pen., al netto del fatto che non vi era motivo di appello sul punto. 2Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti — è generico siccome fatto di mere petizioni di principio, che non affrontano nel concreto la regiudicanda e, in particolare, la motivazione offerta dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata, tanto più che, almeno per quanto concerne la recidiva riconosciuta all'imputato, essa era preclusiva dell'invocata prevalenza. Rilevato che il quinto e ultimo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla determinazione della pena — è generico perché fondato su considerazioni di carattere generale e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M