CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 ottobre 1965 avverso la sentenza della corte di appello di Caltanissetta del .u2s, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata per la inammissibilità del ricorso e ha depositato una memoria cui si richiama e nota spese sentito H difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] I. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale locale ritenendo [OSCURATO:PERSONA] - assolto in primo grado per la ritenuta insussistenza del fatto- responsabile, ai soli fini civili, del reato di calunnia allo stesso ascritto, realizzato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno correlato al fatto contestato e ritenuto, da liquidarsi in separato giudizio civile. 2. In particolare, ad avviso della Corte del merito, a differenza di quanto ritenuto in primo grado, l'attività istruttoria resa nei due gradi di merito, rinnovata in appello limitatamente alla sola escussione della persona offesa e per il tramite della acquisizione di alcuni documenti indicati dall'appellante nel gravame, avrebbe dato conto, al di la di ogni ragionevole dubbio, della natura calunniosa della denunzia querela presentata da Amico presso la Questura di Caltanissetta con la quale l'imputato avrebbe accusato il Tranchina di aver alterato il contenuto di alcune buste paga prodotte dalla personkoffesa nel corso di un contenzioso civile occorso con l'imputato e afferente alcune pendenze relative a un pregresso rapporto lavorativo. 3. Impugna la difesa di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta -violazione di legge in riferimento alla disposta rinnovazione istruttoria avuto riguardo ai documenti bancari prodotti dall'appellante sia perché il ribaltamento della sentenza assolutoria poteva unicamente fondarsi su una rinnovata escussione delle prove orali assunte in primo grado, sia perché le dette prove non rivestivano il carattere della novità, essendo state già vagliate in primo grado, non v'era certezza della data certa in cui era stata chiesto il rilascio delle copie poi prodotte e in ogni caso perché si trattava di elementi non in grado di incidere in termini dirimenti sull'esito del giudizio; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ascritta al ricorrente considerato che le valutazioni spese dalla Corte di appello i comunque affette da manifeste incongruenze logiche e da evidenti aspetti di contraddittorietà intrinseca, erano comunque inidonee a superare, nell'ottica della necessaria motivazione rafforzata, quelle rese in primo grado a sostegno dell'esito assolutorio, sia per l'inconsistenza in sè dell'argomento centrale valorizzato a sostegno dei ribaltamento della sentenza del Tribunale; sia per l'assenza di un puntuale e dirimente confronto con tutti gli snodi argomentativi rilevati dal primo giudice a sostegno della relativa decisione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni precisate di seguito. 2. Secondo la ricostruzione del fatto privilegiata dalla sentenza gravata il ricorrente avrebbe querelato la persona offesa perchè, a suo dire, quest'ultimo, in un contenzioso intentato dal primo per competenze retributive, avrebbe alterato il tenore di alcune buste paga, prodotte in copia in quel giudizio, aggiungendo all'originario contenuto delle stesse anche l'indicazione di alcuni importi versati dal Tranchina all'Amico a titolo di prestito, assertivamente mai restituiti. Da qui la denunzia per l'alterazione e l'uso dei detti documenti cui ha fatto seguito un procedimento penale chiuso con l'archiviazione delle accuse sul presupposto, lo si mette in evidenza in sentenza (pagina 2), dell'avvenuto incasso, da parte del ricorrente, delle maggiori somme riportate a titolo di prestito nelle buste paga assertivamente alterate nel contenuto proprio in relazione a detti importi (diversi dalla retribuzione erogata). Sempre in sentenza (pag. 8) viene dato risalto al fatto che con la querela si denunziava da parte dell'imputato la falsità delle buste paga allegate dal Tranchina nel corso del giudizio, la mancata erogazione di somme a prestito da parte del suddetto, e, ancor più radicalmente, la mancata percezione di tali diversi e maggiori importi riportati in calce e a al di fuori del prospetto paga recato dalle dette buste paga. 3. Ciò premesso, giova anche rilevare che in primo grado il Tribunale, nel pervenire alla assoluzione, aveva messo l'accento, tra l'altro, sulla mancata dimostrazione dell'avvenuto incasso di tali diversi importi, non comprovato dalle acquisizione istruttorie. Siffatto vuoto probatorio è stato tuttavia colmato grazie alle rinnovazione istruttoria operata nel corso del giudizio di appello: la documentazione bancaria prodotta dalla parte civile appellante ha infatti consentito di dimostrare, rendendola incontroversa, la circostanza in fatto legata all'incasso da parte dell'Amico delle somme portate dalle buste paga assertivamente false, peraltro già emarginata dal provvedimento con il quale erano state archiviate le accuse mosse al Tranchina nel procedimento promosso ai suoi danni in forza della querela presentata dal ricorrente. 4. Tanto precisato, le considerazioni che precedono disvelano con immediatezza l'inconsistenza del primo motivo di ricorso, quanto alla novità ma soprattutto alla decisività della documentazione acquisita all'esito della rinnovazione istruttoria assentita dalla Corte del merito su sollecitazione della parte civile appellante. Che poi la rinnovazione istruttoria funzionale al ribaltamento della assoluzione di primo grado non possa riguardare le prove documentali, dovendo piuttosto esclusivamente fondarsi su una rinnovata assunzione della prova dichiarativa (nel caso puntualmente disposta dando luogo a una nuova escussione della parte civile la cui attendibilità era stata messa in discussione dal primo giudice) è affermazione tanto infondata quanto apoditticamente addotta nella specie, non risultando in alcun modo argomentata nel ricorso. 5. Per altro verso, venendo al secondo motivo, non può che convenirsi con la Corte del merito in relazione alla estrema rilevanza inferenziale che occorre nel caso assegnare alla avvenuta dimostrazione, acquisita solo nel corso dell'appello, dell'incasso delle somme trascritte nelle busta paga assertivamente false: non v'e' chi non veda, infatti, come l'intero assunto dell'imputato ruotasse indefettibilmente intorno alla addotta mancata percezione di tali importi, oggetto immediato della alterazione documentale ascritta al ricorrente. Acquisita tale emergenza fattuale, stigmatizzata nella sua originaria insufficienza documentale da! Tribunale, la Corte di appello, con valutazione puntuale, attenta e lineare, ha affrontato (dalla pagina 9 della sentenza) tutti gli snodi argomentativi messi in risalto dalla sentenza appellata a sostegno della soluzione assolutoria, essenzialmente scardinati, nella lettura di segno opposto privilegiata con la decisione oggetto di scrutinio, dalla chiave interpretativa offerta dalla riferita dimostrazione dell; avvenuto incasso delle somme, trascritte nelle buste paga prodotte nel contenzioso civile, che l'Amico, proprio con la querela dai contenuti calunniosi, aveva sostenuto siccome mai erogate né percepite; aspetto in fatto coerentemente ritenuto decisivo della falsità delle accuse propalate in direzione del Tranchina (in linea, del resto, con le ragioni che ne avevano determinato l'archiviazione nel procedimento penale intrapreso ai suoi danni), così da invertire le valutazioni sulla responsabilità seppur al diverso fine delle statuizioni risarcitorie dirette a ristorare la parte civile appellante. Tutte le ragioni di incertezza valutativa considerate nella sentenza appellata, infatti, sono state coerentemente rilette dalla Corte del merito in termini di ineguivoca coerenza alla prospettazione accusatoria alla luce del dato relativo all'incasso dei citati pagamenti, superando i dubbi emarginati dalla originaria sentenza assolutoria. E tanto consente di rendere la sentenza in questione immune a censure prospettabili in questa sede quanto alla forza argomentativa che ne sostiene le conclusioni, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso. 6. Da qui la reiezione dell'impugnazione, alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifisione della parte civile di quelle affrontar nel grado, liquidate nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/1/2022