CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 29679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 16/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato gli appelli proposti avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quelle dell'obbligo di dimora e di presentazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato per il reato di concorso in estorsione, aggravato dall'art. 416 bis.1 cod. pen.A Moccia si contesta di avere, in concorso con altri estorto a [OSCURATO:PERSONA], Gianluca e Andrea il pagamento indebito di 300.000 euro da versarsi in dieci rate da 30.000 euro ciascuna. In particolare, Moccia in due occasioni - il 19.3.3018 e il 25.6.2018 — si sarebbe prestato a riscuotere ratei della estorsione: il 19.3.2018, l'indagato avrebbe deciso uti dominus di concedere una rateizzazione dell'importo da riscuotere con ciò comprovando la consapevolezza della natura illecita dei pagamenti ricevuti e dimostrando il suo coinvolgimento nella estorsione non solo a titolo personale o per conto dello zio Angelo ma della intera famiglia mafiosa. È utile ricostruire lo sviluppo del procedimento cautelare; dagli atti emerge che: - il 2.10.2020, dopo l'interrogatorio di garanzia, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta dell'interessato, aveva sostituito la misura dalla custodia in carcere con quelle dell'obbligo di dimora e di presentazione; - avverso detto provvedimento avevano proposto impugnazione sia il Pubblico Ministero, che chiedeva il rispristino della originaria misura custodiale, sia il difensore dell'indagato, che insisteva per la revoca di ogni misura, attesa la sopravvenienza di elementi favorevoli , capaci di superare il giudizio di gravità indiziaria (così testualmente la Corte di cassazione, con la sentenza sotto indicata); - la trattazione dei due gravami rimaneva separata davanti al Tribunale di Roma che, con ordinanza del 28.1.2021, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ripristinava la custodia in carcere, mentre 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile l'appello dell'indagato sul presupposto che l'originaria istanza, parzialmente accolta dal Giudice per le indagini preliminari, non fosse stata notificata ritualmente alle persone offese (Vittorio, Gianluca e [OSCURATO:PERSONA]) e che in ogni caso la doglianze esplicitate costituissero mera riproposizione di quelle già esaminate e disattese; -la Corte di cassazione, riuniti i procedimenti, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] annullava con rinvio ambedue le ordinanze del Tribunale (sent. n. 33112 del 2021); - quanto all'ordinanza con cui era stato accolto l'appello del Pubblico Ministero, la Corte rilevava che il Tribunale, nell'affermare che nessun elemento di novità fosse sopravvenuto a seguito dell'interrogatorio di garanzia al fine di rivalutare in melius "la provvista indiziaria" (così a pag. 4), non avesse considerato alcuni elementi pure evidenziati già dal Giudice per le indagini preliminari, quali: a) il limitato apporto concorsuale fornito dal ricorrente; b) l'episodicità del fatto, sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) che non aveva fatto riferimento all'indagato; c) la natura collaborativa delle spiegazioni fornite dall'odierno ricorrente. In tale contesto la Corte aveva inoltre ritenuto fondato anche il motivo relativo alle esigenze cautelari. - quanto invece all'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui, come detto, era stato dichiarato inammissibile l'appello dell'indagato, la Corte riteneva che l'originaria istanza, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, fosse stata ritualmente notificata alle persone offese (Vittorio, Gianluca e [OSCURATO:PERSONA]); - nel frattempo, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame aveva confermato l'originario titolo custodiale; - il 9.4.2021 la Corte di cassazione rigettava il ricorso presentato dall'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ritenendo immune da vizi il giudizio sul quadro indiziario, e dichiarando inammissibile il ricorso in relazione alle esigenze cautelari per carenza di interesse attesa l'intervenuta 'sostituzione della misura custodiale (cfr. sent. n. 27652 del 2021, e , in particolare, pagg. 17 e seguenti). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando tre motivi. In via preliminare si ricostruisce lo sviluppo del procedimento e, riportando il contenuto della originaria richiesta di revoca della misura cautelare accolta dal Giudice per le indagini preliminari ,e-si rivisita l'affermazione del Tribunale secondo cui nella specie vi sarebbe un giudicato cautelare, di cui sarebbe stato perimetrato l'ambito, quanto al giudizio di gravità indiziaria. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione per essersi il Tribunale sottratto all'obbligo di rivalutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari in ragione del "novum" sopravvenuto sia davanti al Giudice per le indagini preliminari che successivamente e che, diversamente da quanto ritenuto, non poteva considerarsi precluso. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per avere considerato le risultanze indiziarie in modo atomistico e parcellizzato smarrendone la valenza complessiva. Si fa riferimento al contenuto di alcune conversazioni trascritte, di cui viene richiamato il contenuto e, in particolare, quelle del 19.3.2020; il tema attiene alla partecipazione dell'indagato all'incontro con le persone offese e all'assunto difensivo secondo cui: a) quell'incontro avrebbe avuto giustificazione in un rapporto lecito riconducibile all'attività imprenditoriale dell'[OSCURATO:PERSONA].Ni., riconducibile al ricorrente, che forniva prodotti caseari e ortofrutticoli; b) quel giorno l'indagato si sarebbe trovato a riscuotere anche un creduto dello zio Angelo senza tuttavia sapere che quel credito avesse natura illecita; c) la disponibilità a rilasciare una ricevuta per la riscossione del credito confermerebbe la mancanza di consapevolezza di detta natura illecita. Si tratta di conversazioni che avrebbero trovato conferma nella documentazione commerciale attestante i rapporti tra la GENI, di cui [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale, e i soggetti estorti. Si rivisitano quindi le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata che non avrebbe valutato il "novum" sopravvenuto. Si tratta di conversazioni che avrebbero trovato conferma nella documentazione commerciale attestante i rapporti tra la GENI, di cui [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale, e i soggetti estorti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al tema delle esigenze cautelari, ritenute sussistenti senza valutare correttamente una sopravvenuta pronucia favorevole al ricorrente emessa da parte della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Quanto ai primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, la Corte di cassazione ha chiarito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648. In particolare, con la sentenza "Testini", le Sezioni unite della Corte ritennero pienamente condivisibili le argomentazioni della sentenza "Donati" circa l'immanenza nell'ordinamento processualpenalistico di un generale principio di preclusione, di cui la regola dell'art. 649 cod. proc. pen. è solo una particolare pregnante espressione, e che opera quindi anche in altri ambiti procedurali. Quanto al procedimento cautelare, la Corte evidenziò come il principio di preclusione abbia insita nella propria "ratio" la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni. Secondo le Sezioni unite "ne consegue che l'«idem» il cui «bis» è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto.... ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare. Tale conclusione, pacificamente accolta, come si è visto, per la determinazione dei limiti del giudicato cautelare, non può non valere simmetricamente, per comunanza di grado, anche in tema di giudicando cautelare. Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche del settore in discorso, negare, a causa di una pendenza in atto, l'immediato utilizzo dei nova utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo ex lege alla cessazione di quella pendenza. E' del resto prassi corrente, della cui legittimità non si dubita, la proposizione, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla stessa contestazione; con quanto poi ne può conseguire, in termini di interesse, sulla sorte di quest'ultimo. La soluzione non può essere diversa quando í nova siano fatti valere dal pubblico ministero. Le esigenze di una pronta tutela della collettività, costituenti il pendant di quelle che presidiano il favor libertatis, sono parimenti incompatibili con improprie e inutili dilazioni, quali quelle che deriverebbero da intralci di tipo procedurale, a volte anche di lunga durata, e magari non nella disponibilità dell'accusa. Le situazioni che si possono presentare nella realtà sono evidentemente le più varie e possono condizionare le scelte concrete del p.m. e riflettersi sulle conseguenze delle medesime sulla sorte dei procedimenti. Il punto fermo è comunque che l'autonomo utilizzo dei nova non può essere paralizzato da una pendenza in atto sullo stesso fatto, mentre a sua volta ne determina la non riversibilità dei medesimi in essa, operando, nell'identità degli elementi addotti, il meccanismo preclusivo" (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 - dep. 2011- Testini, Rv. 249001). Dunque, secondo le Sezioni unite della Corte, l'«idem» il cui «bis» è precluso in ambito cautelare non attiene solo alla mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare. 3. Sulla base di tale quadro di riferimento i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità. Il Tribunale ha ritenuto una serie di questioni a lui devolute in sede di appello- le stesse poste a fondamento del ricorso in esame - "coperte", quanto al giudizio di gravità indiziaria, per effetto della sentenza emessa dalla Corte di cassazione all'esito del giudizio di riesame. In particolare, dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 27652 del 9.4.2021- emessa nell'ambito del procedimento di riesame-, si evince come correttamente il Tribunale con l'ordinanza impugnata abbia ritenute precluse - perché coperte dal giudicato cautelare- le questioni relative: a) alla natura estorsiva della pretesa di denaro in danno di [OSCURATO:PERSONA]; b) alla compartecipazione criminosa dell'odierno ricorrente al fatto estorsivo; c) alla non rilevante valenza del contenuto delle conversazioni ambientali intercettate e valorizzate in chiave difensiva al fine di prospettare una ricostruzione alternativa lecita dei fatti per cui si procede; d) alla irrilevanza dei rapporti commerciali tra le società del ricorrente e i soggetti estorti; e) alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. Rispetto a tale quadro di riferimento non è obiettivamente chiaro quale sarebbe la questione su cui non si sarebbe formato il giudicato cautelare. Nonostante tale corretta impostazione, il Tribunale (pagg. 12 e ss. ordinanza impugnata) ha, nondimeno, ripercorso ulteriormente, in modo approfondito, puntale, con una trama argomentativa priva di illogicità e di contraddizioni i singoli temi di prova che la Corte di cassazione aveva indicato con la sentenza n.33112 del 2021 emessa nell'ambito del giudizio di appello, e di cui si è detto, con riguardo: a) al limitato apporto concorsuale fornito dal ricorrente; b) all'episodicità del fatto, sulla base delle stesse dichiarazioni della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) che non aveva fatto riferimento all'indagato; c) alla natura collaborativa delle spiegazioni fornite dall'odierno ricorrente. In tale contesto i motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono, da una parte, nella riproposizione di questioni già sostanzialmente coperte dal giudicato cautelare e comunque affrontate e risolte dal Tribunale dell'appello con il provvedimento impugnato, e, dall'altra, in una indistinta critica difettiva. Le censure difensive tendono in particolare a riproporre, attraverso una eccessiva valorizzazione del contenuto della sentenza n. 33112 del 2021 e degli elementi specifici che in quella occasione la Corte aveva evidenziato nell'annullare le ordinanze emesse in sede di appello, le stesse questioni già affrontate e risolte dal Tribunale del riesame e su cui il Tribunale dell'appello si è nondimeno soffermato ulteriormente. Né è stato chiarito - se non attraverso una indistinta riemersione e riproposizione di tematiche generali già affrontate e valutate — quali sarebbero gli elementi particolari ed ulteriori rispetto a quelli posti fondamento delle questioni coperte dal giudicato che il Tribunale dell'appello non avrebbe correttamente esaminato. 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Non diversamente, quanto alle esigenze cautelari e, in particolare, al rischio di recidiva, il Tribunale, valorizzando la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. derivante dalla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ha, anche in questo caso, spiegato in maniera puntuale perché le persistenti esigenze cautelari permangano, indicando in tal senso una serie di elementi confermativi in concreto della presunzione in questione, facendo riferimento alla personalità del ricorrente, al suo comportamento endo-procedimentale, al contesto criminale in cui i fatti devono essere ricondotti. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a generiche affermazioni senza spiegare perché non in astratto ma rispetto al fatto specifico per cui si procede le esigenze cautelari sarebbero insussistenti. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna