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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36620/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di sostituzione di persona e furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di sostituzione di persona e furto; Considerato che le doglianze vengono scandite con una mera elencazione (deve emettersi sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, la sentenza è stata emessa in violazione dell'art. 63, comma secondo, cod. pen.) senza l'indicazione dei motivi di ricorso né di ragioni a sostegno di tale apodittiche affermazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 36620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris