CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 644, 56, 629 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, travisamento della prova nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed all'affermazione della penale responsabilità per i reati di usura, estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di usura, estorsione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove; in particolare, i giudici di appello hanno coerentemente ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine al nucleo essenziale del thema probandum, non assumendo alcuna decisività le parziali omissioni o contraddizioni lamentate dalla difesa; rilevato che la versione dei fatti offerta dal Sulpizi risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della vittima del [OSCURATO:PERSONA] (vedi agg. da 8 a 14 della sentenza impugnata); rilevato che la Corte territoriale, con percorso argomentativo esaustivo, articolato e fondato in modo logico sulle risultanze istruttorie, ha indicato e adeguatamente valutato le ulteriori prove dichiarative e documentali che hanno fornito pieno riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Sulpizi (vedi pagine da 14 a 17 della sentenza di appello); rilevato che l'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del Sulpizi in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, univocità e 2coerenza, in quanto conducenti all'affermazione di piena credibilità delle asserzioni della persona offesa; ritenuto, pertanto, che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente e che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che i presunti travisamenti lamentati dalle difese si risolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte dal primo giudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento. Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che, pur formalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto dai giudici di merito; rilevato, in conclusione, che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione degli artt. 62-bis, 99, 133 cod. pen., travisamento della prova nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della contestata recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e non consentito. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con 34 conseguente aspecificità della doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato che l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha fonti di reddito lecite (vedi pag. 25 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai i precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 25 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante la gravità delle condotte criminose e la specifica pericolosità criminale del [OSCURATO:PERSONA] desumibile dall'intensità del dolo e dai precedenti a suo carico, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente difetto di specificità del ricorso. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato che il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge, travisamento della prova nonché vizio di motivazione con riguardo alla confisca delle somme di denaro sequestrate al ricorrente, è manifestamente infondato. rilevato che la Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha puntualmente individuato gli elementi probatori dai quali desumere che il denaro rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] costituisse il profitto 4dell'attività di narcotraffico realizzata dal ricorrente, con conseguente operatività della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata). La ricostruzione operata dai giudici di merito si fonda su apprezzamenti di fatto sorretti da argomentazione completa, coerente e razionale, non connotata da profili di contraddittorietà o da manifesta illogicità; ne consegue che le relative valutazioni risultano insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MrDott.ssa K ia li niente 5