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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33730/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 15 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 24 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pana di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs. 74 del 2000, commesso in Foggia il 12 settembre 2014.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 111 Cost., 192, 195 e 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottolineato che la prova della falsità della fattura n. 8 del 30 aprile 2013 prescinde dal disconoscimento effettuato dalla legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per cui, a fronte dell'acquisizione, avvenuta con il consenso delle parti, della comunicazione della notizia di reato, sono stati ritenuti non indispensabili, anche perché meramente esplorativi, gli approfondimenti istruttori sollecitati ex art. 603 cod. proc. peri., dovendosi al riguardo richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, come avvenuto nel caso di specie.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno richiamato gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la Coser s.r.I., società di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, nella dichiarazione fiscale relativa al 2013, ha indicato elementi passivi fittizi per euro 28.000, avvalendosi della fattura n. 8 datata 30 aprile 2013 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fattura la cui falsità è stata adeguatamente argomentata avuto riguardo a una pluralità di elementi fattuali convergenti (cfr. pagine 3-7 della decisione di primo grado e 4 e 5 della sentenza impugnata).

Precisato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello (pag. 5 della sentenza gravata) escluso la ravvisabilità di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, anche in ragione dei precedenti penali a carico dell'imputato, evidenziando che la pena base è stata comunque fissata in misura corrispondente al minimo edittale.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle .quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 15 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Foggia il 24 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pana di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 2 del d.lgs. 74 del 2000, commesso in Foggia il 12 settembre 2014. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 111 Cost., 192, 195 e 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottolineato che la prova della falsità della fattura n. 8 del 30 aprile 2013 prescinde dal disconoscimento effettuato dalla legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per cui, a fronte dell'acquisizione, avvenuta con il consenso delle parti, della comunicazione della notizia di reato, sono stati ritenuti non indispensabili, anche perché meramente esplorativi, gli approfondimenti istruttori sollecitati ex art. 603 cod. proc. peri., dovendosi al riguardo richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, come avvenuto nel caso di specie. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno richiamato gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la Coser s.r.I., società di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante, nella dichiarazione fiscale relativa al 2013, ha indicato elementi passivi fittizi per euro 28.000, avvalendosi della fattura n. 8 datata 30 aprile 2013 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fattura la cui falsità è stata adeguatamente argomentata avuto riguardo a una pluralità di elementi fattuali convergenti (cfr. pagine 3-7 della decisione di primo grado e 4 e 5 della sentenza impugnata). Precisato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello (pag. 5 della sentenza gravata) escluso la ravvisabilità di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, anche in ragione dei precedenti penali a carico dell'imputato, evidenziando che la pena base è stata comunque fissata in misura corrispondente al minimo edittale. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle .quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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