CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 23978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23382/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Peter GOMEZ e Marco LILLO, rappresentatie difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat i in ROMA, presso lo studio del secondo,via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente Responsabilità civile – Danni da diffamazione a mezzo stampaon line- Domanda risarcitoria. UP26.05.2023 Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.domiciliato in ROMA, presso lo studio di quest’ultimo, via [OSCURATO:PERSONA]. 2/B; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7867/20 19 del la CORTE D ’ APPELLO di ROMA, pubblicata il 17/12/2019; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. Con sentenza n. 7867 del 17 dicembre 2019 la Corte d'appello di Roma ha accolto l’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia n. 3508 del 9 gennaio 2014del Tribunale della stessa città, con cui era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti de i convenuti [OSCURATO:PERSONA] fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare che la pubblicazione in data 26 novembre 2010 sul sito internet “www.ilfattoquotidiano.it” dell’articolo dal titolo “Sentenza dell’Utri: Fininvest pagava il pizzo. Ma da Confindustria non arrivano sanzioni”, a firma del giornalista [OSCURATO:PERSONA] , integrasse una diffamazione a mezzo stampa, denigrazione o comunque,un illecito civile ai suoi danni , nonch é volta ad ottenere la condan na dei convenuti al risarcimento dei danni subìti da parte attrice , nella misura stabilita dal giudice; in particolare, la Corte d’appello , in riforma della sentenza di prime cure, ha condannato gli appellati, originari convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di Euro 35.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo; ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 12 L. n. 47 del 1948 ed ordinato la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Il UP26.05.2023 Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.fatto quotidiano “in immediata consecuzione all’articolo oggetto di causa”, con condanna degli appellati alle spese del grado. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha accolto integralmente la domanda proposta dall’attore originario , ritenendo che la frase diffamatoria, contenuta nell’ incipit dell’articolo con cui si attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il fatto determinato di aver pagato il pizzo per venti anni alla mafia , fosse lesiva dell’onore e reputazione dell’appellante. 2. Avverso la decisione della Corte d ’ appello di Roma , [OSCURATO:PERSONA] fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ai fini della decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla le gge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 23, commi 8 - bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378c.p.c. Ragionidella decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 21 Cost. e 5 1 e/o 59, 595 c.p . avendo la C orte territoriale errato nell’applicazione dei p rincipi giurisprudenziali consolidati in materia ed in particolare, nel non aver riconosc iuto UP26.05.2023 Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.l'esimente putativa nella valutazione del requisito di verità della notizia pubblicata sul giornale, e ciò , perché la C orte di merito non avrebbe tenuto conto “dell’intero prodotto giornalistico messo a disposizione degli utenti, nonché di tutte le prove documentali depositate dalle parti”. 2.Con il secondo motivo denunciano l'omesso esame di fatt i decisivi ed in particolare, lamentano la mancata corretta valutazione, per un verso, del provvedimento di archiviazione disposto in sede penale nonché,per l’altro verso, il mancato esame delfatto che l’odierno res istente avesse operato sin dal 1984 quale amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo è infondato i n ragione delle seguenti considerazioni. 3.1. In via generale , occorre riaffermare il consolidato principio secondo cui, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (tra le tante, Cass. 18/10/2005, n. 20138; Cass. 10/01/2012, n.80; Cass.21/05/2014, n. 11268; Cass. 27/07/2015, n.15759; Cass.30/05/2017, n. 13520; Cass. 14/03/2018 n. 6133; Cass.28/02/2019 n. 5811). Va pure evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla equiparazione tra stampa tradizionale cartacea e stampa telematica on line ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie pubblicate, solo o anche, con mezzo telematico (Cass. Sez. U, 18/11/2016 n. 23469 ) , affermando il principio secondo cui la tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.comma 3, Cost., alla libertà di stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. 3.2. Tanto preliminarmente richiamato, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la valutazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, unitamente all'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione ed, infine, l’esame in ordine all'esclusione della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se sorretti da argomentata motivazione; resta dunque del tutto estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento. Ebbene, nel caso di specie, la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate nell’articolo on line è stata positi vamente valutata dalla Corte territoriale, in ragione dell’offensività della notizia diffus a ; difatti, la Corte d’appello ha evidenzi ato che « E’ pur vero che la verità può essere anche solo putativa, segnatamente quando vengano riferiti fatti la cui verità storica non sia oggettivamente possibile controllare, ma anche in tal caso ciò che UP26.05.2023 Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.rileva ai fini della scriminante è la fedeltà dell’informazione, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, inteso come notizia del fatto storico e non come intrinseca verità storica del fatto» e ha aggiunto in merito a lla fattispecie in esame, « la verità del contenuto della notizia e cioè che la coppia [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato per venti anni il pizzo alla mafia, è prospettata come certa nell'articolo,senza che di ciò si trovi riscontro alcuno né nella sentenza della Corte d'Appello di Palermo né nella telefonata richiamata in cui si parla della diversa vicenda del secondo attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] presumibilmente compiuto da [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 7 della sentenzaimpugnata). La Corte territoriale neppure ha ritenuto valesse a scriminare la non veridicità dell’affermazione «il fattoche il lettore attraverso i link possa verific a re il contenuto delle fonti utilizzate dal giornale on line sia, per quanto detto, in ordine al fatto che il lettore frettoloso è tratto in inganno già dal solo incipit dell’articolo, sia perché non tutti i dispositivi utilizzati dai possibili lettori consentono un’agevole consultazione del link sia ancora perché la complessità e lunghezza della sentenza della Corte d’appello di Palermo non consente l’immediata cognizione dell’intera vicenda riportata solo attraverso uno stralcio della stessa»(pag. 8 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto, la portatalesiva dell’articolo in questione ha trovato fondamento nella violazione dei principi che governano l’esercizio del diritto di critica, dal momento che la notizia non era vera neppure sotto il profilo della verità putativa, e la sentenza impugnata ha correttamente applicato i c anoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, motivatamente accertando, nella fattispecie, la sussistenza dell'ipotesi diffamatoria e la non configurabilità dell'esimente ; i n proposito , questa Corte ha già affermato che la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.onore o reputazione viene esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e tale esercizio è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa). Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9458 del 18/04/2013). Prova che la Corte territoriale, come veduto, non ha ritenuto che fosse stata raggiunta. Tanto rilevato in ordine al motivato accertamento compiuto dallaCorte di merito (e ribadito che in sede di legittimità il predetto accertamento non può essere rimesso in discussione), è agevole rilevare che il primo motivo di ricorso , ad onta della sua formale intestazione, non denuncia errori di diritto ma invoca una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazioneun nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte terr itoriale ; la pretesa violazione delle norme invocate non sussiste , tenuto conto che la Corte territoriale ha escluso l’esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica compiendo un accertament o in fatto, ad ella riservato e sorretto da argomenta ta motivazione , come sopra indicato, per conseguenza,insindacabile da questa Corte. Tanto esime dal rilievo di come sia tutt’altro che implausibile la conclusione di un’intrinseca natura diffamatoria della suggestiva attribuzione pure all’odierno controricorrente in termini di certezza, mediante l’uso della terza persona plurale del verbo, di un concorso, a qualsiasi titolo, nel pagamento. 4. Il secondo motivo è inammissibile . Non sussiste l’asserito omesso esame di fatti decisivi per aver la Corte d’appello mancato di esaminare, da un lato, l’ intervenuta UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.archiviazione del procedimento in sede penale, e dall’altro , il fatto che l’odierno resistente avesse operato sin dal 1984, quale amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA]; con esso, la parte ricorrente non denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso tra le parti e di por tata decisiva per il giudizio (in tal senso, cfr. Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), ma denuncia l'inadeguatezza del giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla ritenuta violazione del limite dell’esercizio di critica, deducendo che se la Corte d ’ appello avesse valutato i fatti in termini di maggiore gravità, avrebbe ritenuto non travalicato il predetto limite. Così prospettata la censura resta , pertanto , estranea al paradigma dell'art. 360 n.5 c.p.c., nuovo testo, il quale non consente al giudice di legittimità disindacare i profili di merito delle valutazioni operate dal giudice d’appello, se non negli angusti limiti del difetto di motivazionecostituzionalmente rilevante (cfr., ancora, le citate Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, nonché, più recentemente, Cass.12/10/2017, n. 23940). Tanto esonera dal rilievo della non decisività del preteso fatto storico, non solo poiché la valutazione di non vincolatività – nel giudizio civile – del proscioglimento in sede penale già aveva degradato tale evento a concorrente elemento di convincimento, ma soprattutto poiché neppure una eventuale conoscenza del pagamento rende concorrente l’odierno resistente – a qualsiasi titolo –con il soggetto che ha materialmente pagato, mentre in tali termini è risultato l’effetto della presentazione dei fatti. 5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Iricorrenti va nno condannat i , tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il UP26.05.2023 Ric. n. 23382/2020 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.versamento, daparte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrent e , che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a tito