Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21733/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

micilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Agostino;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 83/2024 depositatail 23/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’escussione di fideiussioni omnibusprestate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e dalsignor [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A., in relazione a rapporto di conto corrente e a mutuo chirografario.A seguito dell’inadempimento della debitrice principale e del deposito, daparte di quest’ultima, del ricorso per l’ammissione al concordatopreventivo, la banca creditrice esercitava il recesso dai rapporti e,ritenendo escutibili le garanzie, proponeva ricorso per decreto ingiuntivonei confronti dei fideiussori, ottenendo il decreto n. 1403/2016 delTribunale di Pordenone.Il decreto ingiuntivo veniva opposto dai fideiussori, che deducevano, tral’altro, la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust,in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI, nonché ladecadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c.

Nel corsodel giudizio interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria delcredito.Con sentenza n. 462/2021 il Tribunale di Pordenone accoglieva leopposizioni, revocando il decreto ingiuntivo, sul presupposto della nullitàdella clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. edell’intervenuta decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria.Numero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/20262.

Avverso tale decisione proponeva appello la società Siena NPL 2018S.r.l.; proponevano appello incidentale i fideiussori, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava appello incidentale tardivo.2.1.

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 83 del 2024, dichiaravainammissibile l’appello incidentale tardivo della banca, rigettava l’appelloprincipale e quello incidentale dei fideiussori, confermando la sentenza diprimo grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Siena NPL 2018S.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.3.1.

Resistono con separati controricorsi e memoria il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 c.c., 2193 c.c. e169 l. fall.Si duole che la corte di merito abbia fatto decorrere il termine semestraledi cui all’art. 1957 c.c. dalla mera presentazione del ricorso per concordatopreventivo, anziché dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.Lamenta non essersi considerato che, in base alla disciplina concorsuale eal principio di pubblicità dichiarativa ex art. 2193 c.c., solo l’iscrizionerende conoscibile e opponibile ai terzi la domanda di concordato, sicchéprima di tale momento non può imputarsi al creditore alcuna inerziarilevante ai fini della decadenza; ne consegue che la banca non è incorsanella decadenza, avendo agito entro il termine decorrente da un fattoconoscibile.4.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile, per difetto didecisività e specificità, il motivo di appello volto a denunciare la nullitàNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026della decisione di primo grado per motivazione apparente in ordine alladecorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.Lamenta che, disattendendo i criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c., lacorte di merito ha erroneamente interpretato il contratto.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e1423 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato comeindebita convalida di fideiussioni nulle le dichiarazioni rese dai fideiussoriin data 26 luglio 2013.Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto integrare dettedichiarazioni una vietata conferma di contratti nulli, senza accertare seesse fossero invece espressive di una nuova e autonoma manifestazionedi autonomia negoziale, idonea a dar luogo a una rinnovazione dellagaranzia con efficacia ex nunc.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che dal contenutodelle dichiarazioni emerge la volontà di limitare la garanzia a una specificaobbligazione determinata, relativa a un finanziamento a medio terminerimodulato nell’ambito di un piano attestato, con conseguenteconfigurabilità di una fideiussione ordinaria e non omnibus, sicché laqualificazione operata dalla Corte d’appello si porrebbe in contrasto nonsolo con l’art. 1423 c.c., ma anche con i criteri ermeneutici di cui all’art.1362 c.c.5.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantoconnessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.La corte di merito ha individuato il dies a quo del termine di decadenza dicui all’art. 1957 c.c. nella data di presentazione della domanda diconcordato preventivo, come emerge dal passaggio motivazionale di cui apag. 10, secondo cui “in base al combinato disposto degli artt. 169 e 55 l.fall. si applicano ‘con riferimento alla data di presentazione della domandaNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026di concordato’ le disposizioni dell’art. 55 l. fall.”, senza tuttavia spiegare leragioni per le quali tale momento debba ritenersi idoneo a rendereconoscibile ai terzi l’evento rilevante ai fini della decorrenza del termine.In particolare, la corte di merito ha omesso di confrontarsi con il rilievo,dedotto dalla parte ricorrente, secondo cui, in base al principio dipubblicità dichiarativa di cui all’art. 2193 c.c. e alla disciplina concorsualerichiamata, solo la pubblicazione della domanda nel registro delle impreserende l’atto opponibile ai terzi, con conseguente impossibilità di imputareal creditore una inerzia sanzionabile prima di tale momento.Tale omissione si traduce in una motivazione inidonea a renderepercepibile il percorso logico‑giuridico seguito dal giudice di merito, conconseguente violazione dell’art. 132, 2° comma n. 4, c.p.c.5.1.

Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo va osservatoche la corte territoriale ha respinto il motivo di appello relativo alledichiarazioni del 26 luglio 2013 limitandosi ad affermare che la nullitàdella disposizione contrattuale “non può non trasmettersi all’accordo chedirettamente la riguarda, nell’intento di attribuirle effetto confermativo,risolvendosi, in definitiva, in una convalida del contratto nullo,inammissibile ex art. 1423 cod. civ.” (pag. 10 della sentenza impugnata),senza tuttavia procedere ad alcuna effettiva interpretazione del contenutonegoziale delle dichiarazioni medesime.A tale stregua si è sottratta al dovere di interpretazione della volontànegoziale secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., omettendo diverificare se le dichiarazioni dei fideiussori fossero dirette a dar vita a unnuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc, ovvero sirisolvessero in una mera conferma priva di effetti costitutivi.In particolare, la corte di merito ha escluso la configurabilità dellarinnovazione non all’esito di un’indagine sul contenuto concreto degli atti,ma sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull’equiparazioneNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026tra “conferma” e convalida vietata, prescindendo dall’accertamento dellareale volontà delle parti.In tal modo, la motivazione non consente di ricostruire l’iterlogico‑giuridico seguito dal giudice, risolvendosi in una affermazioneapodittica che non dà conto delle ragioni per le quali la fattispecie concretasia stata ricondotta alla convalida vietata piuttosto che a una lecita nuovaregolamentazione del rapporto.Giusta principio consolidato, anche un atto formalmente qualificato comericognizione o conferma può integrare la rinnovazione del negozio nullo,con effetti costitutivi, qualora dall’interpretazione complessiva risulti lavolontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti (Cass., 19novembre 1983, n. 6896; Cass. n. 27972/2018; Cass. 19 marzo 2013, n.6773; Cass., ord. 15 maggio 2018, n. 11748; Cass., Sez.

I, 23 ottobre1997, n. 10419; Cass. 14 maggio 2018, n. 11641, con richiamo a Cass.27 giugno 1998, n. 6396 e Cass. 2 marzo 2004, n. 4276).La motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una apoditticaequiparazione tra conferma e convalida vietata, senza dar conto dell’iterlogico seguito e senza confrontarsi con il contenuto specifico degli atti del2013, risulta pertanto meramente apparente e, come tale, inidonea asoddisfare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.(Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016,n. 22232; Cass., Sez.

I, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986).6.

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi legittimità, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
micilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Agostino;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 83/2024 depositatail 23/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’escussione di fideiussioni omnibusprestate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e dalsignor [OSCURATO:PERSONA] a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di SienaS.p.A., in relazione a rapporto di conto corrente e a mutuo chirografario.A seguito dell’inadempimento della debitrice principale e del deposito, daparte di quest’ultima, del ricorso per l’ammissione al concordatopreventivo, la banca creditrice esercitava il recesso dai rapporti e,ritenendo escutibili le garanzie, proponeva ricorso per decreto ingiuntivonei confronti dei fideiussori, ottenendo il decreto n. 1403/2016 delTribunale di Pordenone.Il decreto ingiuntivo veniva opposto dai fideiussori, che deducevano, tral’altro, la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust,in quanto riproduttive delle clausole dello schema ABI, nonché ladecadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c. Nel corsodel giudizio interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria delcredito.Con sentenza n. 462/2021 il Tribunale di Pordenone accoglieva leopposizioni, revocando il decreto ingiuntivo, sul presupposto della nullitàdella clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. edell’intervenuta decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria.Numero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/20262. Avverso tale decisione proponeva appello la società Siena NPL 2018S.r.l.; proponevano appello incidentale i fideiussori, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. spiegava appello incidentale tardivo.2.1. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 83 del 2024, dichiaravainammissibile l’appello incidentale tardivo della banca, rigettava l’appelloprincipale e quello incidentale dei fideiussori, confermando la sentenza diprimo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Siena NPL 2018S.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.3.1. Resistono con separati controricorsi e memoria il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 c.c., 2193 c.c. e169 l. fall.Si duole che la corte di merito abbia fatto decorrere il termine semestraledi cui all’art. 1957 c.c. dalla mera presentazione del ricorso per concordatopreventivo, anziché dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.Lamenta non essersi considerato che, in base alla disciplina concorsuale eal principio di pubblicità dichiarativa ex art. 2193 c.c., solo l’iscrizionerende conoscibile e opponibile ai terzi la domanda di concordato, sicchéprima di tale momento non può imputarsi al creditore alcuna inerziarilevante ai fini della decadenza; ne consegue che la banca non è incorsanella decadenza, avendo agito entro il termine decorrente da un fattoconoscibile.4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile, per difetto didecisività e specificità, il motivo di appello volto a denunciare la nullitàNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026della decisione di primo grado per motivazione apparente in ordine alladecorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.Lamenta che, disattendendo i criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c., lacorte di merito ha erroneamente interpretato il contratto.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e1423 c.c.Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato comeindebita convalida di fideiussioni nulle le dichiarazioni rese dai fideiussoriin data 26 luglio 2013.Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto integrare dettedichiarazioni una vietata conferma di contratti nulli, senza accertare seesse fossero invece espressive di una nuova e autonoma manifestazionedi autonomia negoziale, idonea a dar luogo a una rinnovazione dellagaranzia con efficacia ex nunc.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che dal contenutodelle dichiarazioni emerge la volontà di limitare la garanzia a una specificaobbligazione determinata, relativa a un finanziamento a medio terminerimodulato nell’ambito di un piano attestato, con conseguenteconfigurabilità di una fideiussione ordinaria e non omnibus, sicché laqualificazione operata dalla Corte d’appello si porrebbe in contrasto nonsolo con l’art. 1423 c.c., ma anche con i criteri ermeneutici di cui all’art.1362 c.c.5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantoconnessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.La corte di merito ha individuato il dies a quo del termine di decadenza dicui all’art. 1957 c.c. nella data di presentazione della domanda diconcordato preventivo, come emerge dal passaggio motivazionale di cui apag. 10, secondo cui “in base al combinato disposto degli artt. 169 e 55 l.fall. si applicano ‘con riferimento alla data di presentazione della domandaNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026di concordato’ le disposizioni dell’art. 55 l. fall.”, senza tuttavia spiegare leragioni per le quali tale momento debba ritenersi idoneo a rendereconoscibile ai terzi l’evento rilevante ai fini della decorrenza del termine.In particolare, la corte di merito ha omesso di confrontarsi con il rilievo,dedotto dalla parte ricorrente, secondo cui, in base al principio dipubblicità dichiarativa di cui all’art. 2193 c.c. e alla disciplina concorsualerichiamata, solo la pubblicazione della domanda nel registro delle impreserende l’atto opponibile ai terzi, con conseguente impossibilità di imputareal creditore una inerzia sanzionabile prima di tale momento.Tale omissione si traduce in una motivazione inidonea a renderepercepibile il percorso logico‑giuridico seguito dal giudice di merito, conconseguente violazione dell’art. 132, 2° comma n. 4, c.p.c.5.1. Con particolare riferimento al secondo e al terzo motivo va osservatoche la corte territoriale ha respinto il motivo di appello relativo alledichiarazioni del 26 luglio 2013 limitandosi ad affermare che la nullitàdella disposizione contrattuale “non può non trasmettersi all’accordo chedirettamente la riguarda, nell’intento di attribuirle effetto confermativo,risolvendosi, in definitiva, in una convalida del contratto nullo,inammissibile ex art. 1423 cod. civ.” (pag. 10 della sentenza impugnata),senza tuttavia procedere ad alcuna effettiva interpretazione del contenutonegoziale delle dichiarazioni medesime.A tale stregua si è sottratta al dovere di interpretazione della volontànegoziale secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c., omettendo diverificare se le dichiarazioni dei fideiussori fossero dirette a dar vita a unnuovo ed autonomo vincolo di garanzia, con efficacia ex nunc, ovvero sirisolvessero in una mera conferma priva di effetti costitutivi.In particolare, la corte di merito ha escluso la configurabilità dellarinnovazione non all’esito di un’indagine sul contenuto concreto degli atti,ma sulla base di un automatismo qualificatorio fondato sull’equiparazioneNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026tra “conferma” e convalida vietata, prescindendo dall’accertamento dellareale volontà delle parti.In tal modo, la motivazione non consente di ricostruire l’iterlogico‑giuridico seguito dal giudice, risolvendosi in una affermazioneapodittica che non dà conto delle ragioni per le quali la fattispecie concretasia stata ricondotta alla convalida vietata piuttosto che a una lecita nuovaregolamentazione del rapporto.Giusta principio consolidato, anche un atto formalmente qualificato comericognizione o conferma può integrare la rinnovazione del negozio nullo,con effetti costitutivi, qualora dall’interpretazione complessiva risulti lavolontà di regolare nuovamente i rapporti giuridici tra le parti (Cass., 19novembre 1983, n. 6896; Cass. n. 27972/2018; Cass. 19 marzo 2013, n.6773; Cass., ord. 15 maggio 2018, n. 11748; Cass., Sez. I, 23 ottobre1997, n. 10419; Cass. 14 maggio 2018, n. 11641, con richiamo a Cass.27 giugno 1998, n. 6396 e Cass. 2 marzo 2004, n. 4276).La motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una apoditticaequiparazione tra conferma e convalida vietata, senza dar conto dell’iterlogico seguito e senza confrontarsi con il contenuto specifico degli atti del2013, risulta pertanto meramente apparente e, come tale, inidonea asoddisfare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.(Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 3 novembre 2016,n. 22232; Cass., Sez. I, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986).6. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesiprincipi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 17314/2024Numero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 21733/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi legittimità, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 8 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris