CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 del Tribunale di Mantova letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Mantova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. ma , nel determinare la pena, non ha motivato in ordine alla omessa applicazione o esclusione della recidiva contestata. Deduce che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato solo al fine di escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena rende ancor più evidente la mancanza di motivazione, invece, dovuta in relazione alla recidiva facoltativa, anche al solo fine di escluderla. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto per saltum, va convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito. Il ricorso diretto per cassazione è consentito solo per violazione di legge, mentre nel caso in esame dalla illustrazione del motivo risulta che il ricorrente deduce chiaramente anche il vizio di motivazione, in particolare, rimarcando la contraddittorietà della stessa per avere il giudice attribuito espresso rilievo ai precedenti penali dell'imputato, ma al solo fine di ritenerli ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, trascurando di motivare in ordine alla recidiva facoltativa contestata, benché una specifica motivazione fosse dovuta, sia nel caso in cui la si affermi, sia che la si escluda (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251689; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, PG c/ Franco, Rv. 274782). Conseguentemente, il ricorso va convertito in appello ai sensi della norma indicata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e trasmette gli atti alla Corte di appello di Brescia.