CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15691/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nuzzi [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Matera; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA],ele Minieri, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ; 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale del Riesame di Matera ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GianMarco, avverso il decreto di sequestro probatorio -di 862 confezioni di vario peso e qualità contenenti cannabis light pari a complessivi grammi 1.998, disponibili per la vendita al pubblico all'interno di due distributori, ubicati rispettivamente in [OSCURATO:PERSONA] e in Matera, gestiti dai ricorrenti, fratelli, in qualità di titolari dell'impresa familiare- adottato ex art. 354 cod.proc.pen. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera il 15 luglio 2025, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 4 e 5, d.P.R. 309/90, e 2, comma 3-bis, della I. 242/2016, come novellato dal d.l. n. 48/2025, convertito in I. 80 del 9 giugno 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso ex art 325 cod.proc.pen. avverso il decreto di sequestro probatorio, denunciando violazione di legge in quanto lo stesso sarebbe stato emesso in applicazione di disposizioni che si assumono affette da illegittimità costituzionale, e, in particolare, della I. 242/2016, come novellata dal d.l. n. 48/2025, convertito in I. 80/2025, cd. 'decreto sicurezza', art. 18, che avrebbe sancito l'equiparazione delle infiorescenze della pianta alla cannabis ad alto contenuto di THC, e, quindi, alle sostanze stupefacenti (il riferimento è alla introduzione dei commi 3-bis agli artt. 1 e 2 della I. 242/2016). 2.1. Assume la difesa che il Tribunale di Matera ha fondato le proprie argomentazioni sul dictum di questa Corte, Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 Cc. (dep. 10/07/2019 ) Rv. 275956 - 01, secondo cui «[I]n tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge)». Decisione asseritamente superata: a) per la intervenuta modifica normativa, con il cd. Decreto Sicurezza, che con l'art. 18, ha interpolato l'art. 1 della I. 242/2016, con l'inserimento del comma «3-bis. ((Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali 2infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.))», e l'art. 2 della I. 242/2016, con l'inserimento del comma «3-bis. ((Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.))»; b) per via delle sopravvenute decisioni della Corte di Giustizia Europea -peraltro vincolante- sul caso Kanavape (CGUE 19/11/2020, causa C-663/18, BS, CA, secondo cui «gli artt. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento»), e, c) sul caso Biohemp (CGUE 4/10/2024, causa C-793/22); sopravvenienze con le quali questa Corte, nel suo massimo consesso, non si è confrontata per ovvia ragione temporale. Ne conseguirebbe che la differenza tra coltivazione e commercializzazione, riprodotta dalla ordinanza impugnata, non avrebbe più rilevanza. 2.2. La non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità (disapplicazione dell'art. 18 d.l. n. 48/2025 per contrasto con la normativa comunitaria -artt. 34 e 36 TFUE-, incostituzionalità dell'art. 18 d.l. n. 48/2025 per contrasto con gli artt. 2, 3, 25, 27, 41 Cost., incostituzionalità del d.l. n. 48/2025 e della relativa legge di conversione, e dell'art. 18 in particolare, in relazione all'art. 77 Cost.) sollecitate innanzi al giudice di merito risulterebbe dalle molteplici questioni già sollevate dai giudici di merito in proposito. 2.3. La rilevanza, nel caso di specie, deriverebbe dal fatto che la normativa in questione riguarda, proprio, coloro che, come gli indagati, vendono cannabis light in modo regolare, rispetto ai quali l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità, riguardando la possibilità di commerciare le infiorescenze, andrebbe a travolgere il sequestro effettuato. [OSCURATO:PERSONA] 3I ricorsi sono inammissibili. 1. Giova premettere che, come chiarito nell'ordinanza impugnata, la Guardia di Finanza di Matera aveva eseguito, di iniziativa, il 10 luglio 2025, sequestro probatorio di 862 confezioni (di vario peso e qualità contenenti cannabis light, pari a gr. 1998 complessivi) disponibili per la vendita al pubblico all'interno di due distributori -ubicati, rispettivamente, in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:SOCIETA], e in Matera alla via Amendola n. 17D- gestiti dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolari dell'omonima impresa familiare con sede in [OSCURATO:PERSONA], via Siris n. 141. 1.1. Il sequestro non veniva convalidato per il superamento dei termini previsti. 1.2. Veniva tuttavia successivamente disposto il sequestro dal pubblico ministero, nell'ambito del presente procedimento iscritto a carico dei predetti per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 4 e 5, d.P.R. 309/90, anche in relazione all'art. 2, comma 3-bis, I. 242/2016, come novellata dal d.l. n. 48/2025, conv. con I. n. 80/2025, «trattandosi di beni costituenti corpo del reato o cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, tanto che il mantenimento del sequestro è indispensabile per la prosecuzione delle indagini (volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro) nonché cose di cui il giudice potrà/dovrà, in caso di condanna, disporre la confisca». 1.3.Con istanza di riesame, muovendo dal presupposto che il detto sequestro è stato disposto unicamente in applicazione della legge novellata, la difesa dei ricorrenti aveva invocato a) la disapplicazione della norma interna, art. 18 della I. n. 48/2025 per contrasto con la normativa comunitaria in tema di libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione -artt. 34 e 36 TFUE, e i regolamenti UE n. 2013/1307, n. 2013/1308, n. 2021/2115- e b) l'incostituzionalità del detto art. 18, per contrasto con gli artt. 2, 3, 25, 27 e 41 Cost. . 1.4. Il Tribunale ha ricostruito il vigente quadro normativo nel senso che, a mente degli artt. 1 e 2 della novella legge n. 242/2016, risultano vietate le previste attività che abbiano ad oggetto «prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche se semilavorate, essiccate o tritate, e anche se il THC è inferiore allo 0,2% (limite precedentemente consentito dalla I. 242/2016); in definitiva non sono più vendibili le infiorescenze di canapa per scopi diversi dalla produzione di semi per l'agricoltura o dal florovivaismo professionale e, di conseguenza, la detenzione e commercializzazione non autorizzata di infiorescenze di cannabis ligth (dunque al di fuori degli usi specifici e limitati ancora consentiti), può configurare reato ai sensi del DPR 309/90». 1.4.1. Il Tribunale, con ampia ed argomentata decisione ha, dunque: -riconosciuto l'ampio astratto margine di discrezionalità legislativa nella definizione delle fattispecie penali e delle relative sanzioni; 4-interpretato il composito disposto normativo quale risultato di sintesi della ponderazione dei diversi interessi costituzionali garantiti consistenti nella salute pubblica, sicurezza pubblica, agricoltura; -rilevato che anche al cospetto del divieto di libera vendita delle infiorescenze di cannabis sativa light la sanzionabilità di una condotta siffatta ai sensi delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sugli stupefacenti possa giustificarsi solo previa valutazione della effettiva capacità drogante del prodotto ceduto o detenuto (secondo il dictum di Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 Cc. (dep. 10/07/2019 ) Rv. 275956 - 01: « La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»); -concluso per l'esistenza, nel sistema normativo preliminare alla adozione del 'Decreto Sicurezza', di un rapporto di regola-eccezione tra il d.P.R. 309/90 e la legge n. 242/2016, derogatoria, quest'ultima, di un principio generale, e dunque insuscettibile di applicazioni analogiche, con la conseguenza che non essendo espressamente menzionata tra le attività lecite la commercializzazione al dettaglio dei derivati della cannabis questa avrebbe dovuto ritenersi penalmente rilevante; in tal senso ha tratto conferma dalla ratio legis emergente dalla lettura dei lavori preparatori della legge del 2016, normativa di settore indirizzata esclusivamente al sostegno e sviluppo del comparto industriale della canapa, e da cui non è dato trarre la volontà legislativa di commercializzazione di marijuana e hashish derivanti dalle coltivazioni lecite; ha di poi confermato tale rapporto anche all'esito della novella dello scorso anno, e, collocato la novella legislativa nel medesimo solco dell'intervento del legislatore del 2016, solo con operatività limitata alla «zona grigia» costituita dall'ambito di vendita di infiorescenze di cannabis con basso contenuto di THC, non liberamente commerciabili, indipendentemente dal contenuto di tetraidrocannabiniolo, se destinati all'uso umano, rilevato che il persistente divieto di commercializzazione può e deve leggersi in coerenza al principio di necessaria offensività, da valutarsi caso per caso, come suggerisce la 5stessa finalità della norma, come esplicitata nel suo incipit : «Art. 18 - Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. 1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni ». Ha, perciò, escluso la rilevanza e dedotto la manifesta infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità della norma poiché non ha rilevato motivi di contrasto con la normativa comunitaria, ove si consideri che il diritto dell'Unione Europea consente agli stati membri di limitare la libera circolazione delle merci per ragioni di salute e di sicurezza, purché i limiti siano proporzionati, e la legge italiana non vieta la canapa industriale -fibra, semi, cosmetici, edilizia- ma solo le infiorescenze destinate al consumo umano, se hanno effetti psicotropi. 1.4.2. Ha rilevato, anche, nel concreto, che i campioni acquisiti e sottoposti ad analisi contengono una percentuale di THC compresa tra 0,42 e 0,70, sicché non risultando ictu °cui/ la mancanza di concreta offensività della condotta tale da far venir meno il fumus del reato (ai sensi dei principi giurisprudenziali consolidatisi già prima della novella di cui s'è detto), ha ritenuto positivamente soddisfatta la verifica demandata al giudice del riesame e giustificato il sequestro, sia a fini di ulteriori analisi anche sotto forma di accertamento irripetibile, sia perché trattasi di corpo di reato, passibili di confisca in caso di condanna. 2. La difesa denuncia, in questa sede, violazione di legge in virtù della postulata applicazione di disposizioni che si assumono affette da illegittimità costituzionale, in tesi unica ragione giuridica del disposto sequestro. Ritiene il Collegio che il ricorso, già inammissibile, è anche manifestamente infondato, posto che, palesemente, nessuna violazione di legge è apprezzabile, e nessuna censura può essere mossa al percorso logico giuridico fondante la decisione impugnata. 3. Innanzi tutto, pur astrattamente ammissibile, la questione posta all'attenzione di questa Corte, la sua consentibilità vien meno in concreto. A norma dell'art. 325 cod.proc.pen., infatti, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge -nella specie contestata-per questa dovendosi intendere l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). 6Principio nella specie da integrarsi con l'altro, affermato da giurisprudenza consolidata di questa Corte, con cui è stata affermata l'astratta ammissibilità del «ricorso per cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza» (Sez. 6, n. 25005 del 07/05/2024 Ud. (dep. 25/06/2024 ) Rv. 286713 - 02), ciò anche quando abbia ad oggetto, come unico motivo, la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata o priva di rilevanza in sede di merito (così, condivisibilmente, Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020 Cc. (dep. 10/07/2020 ) Rv. 279376 - 01). 4. Nella specie, dunque, i ricorsi risultano inammissibili, intanto, perché, a fronte delle ampie ragioni che hanno indotto il Tribunale a escludere la rilevanza e a dedurre la manifesta infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità, il motivo svolto risulta alfine meramente contestativo e in difetto di reale confronto con le stringenti e logiche deduzioni in diritto svolte dal giudice del merito, dunque perché generici estrinsecamente, riproponendo esattamente le censure tutte già svolte innanzi al Tribunale del riesame avverso il provvedimento genetico, e non svolgendone alcuna originale, nuova, verso il percorso logico-giuridico del Tribunale del Riesame, elaborato -in diritto- con perfetta aderenza al dato normativo e -in fatto- coerentemente alle emergenze investigative disponibili, oltre che spiegato con argomentazioni prive di cesure logiche. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5. I ricorsi risultano, in ogni caso, inammissibili perché manifestamente infondati. 5.1. Si osserva che, per effetto del combinato disposto della clausola di non applicazione enunciata all'art. 1, nuovo comma 3-bis, e del corrispondente divieto 7stabilito all'art. 2, nuovo comma 3 -bis, legge n. 242/2006, penalmente presidiato, a far data dal 12 aprile 2025, è vietata, sotto comminatoria di applicazione degli artt. 73 ss. d.P.R. n. 309 del 1990, l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa, in qualsiasi forma (semilavorata, essiccata o triturata) nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze (compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati). È però consentita, in via d'eccezione rispetto al divieto generalizzato -sempre a livello industriale-, la sola lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g -bis del comma 2 dell'art. 2 («g -bis) ((produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.))». 5.2. Si ripropone, pertanto, il rapporto, sopra esplicitato, ed ancora attuale, tra il d.P.R. 309/90, regola di divieto con le previste sanzioni penali, e la legge n. 242/2016, eccezione, derogatoria del principio generale, integrante la "liceizzazione della produzione agricola dei semi", e in quanto tale insuscettibile di applicazioni analogiche, con la conseguenza che la commercializzazione al dettaglio dei derivati della cannabis, non essendo espressamente menzionata tra le attività lecite, deve ritenersi penalmente sanzionata. La disciplina restrittiva di nuova introduzione dunque -come correttamente argomentato dal Tribunale del Riesame- si pone nell'ambito di un immutato quadro di insieme, coerente con la ratio della previsione di sanzioni penali nel [OSCURATO:PERSONA] (di tutela della salute individuale e pubblica, nella specie del bene primario della integrità fisica e psichica dei cittadini minacciata dalla circolazione della droga, e, correlativamente, di tutela dell'ordine sociale e della sicurezza pubblica), laddove esplicita, nell'incipit dell'art. 18 del d.l. 48/2025, il «fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale», finalità del tutto diversa ed eccentrica rispetto a quella della I. 242/2016, recante «disposizioni per la promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa», ed integrante una disciplina di settore indirizzata esclusivamente al sostegno e sviluppo del comparto industriale della canapa. La novellata legge 242/2016, in questa ottica, recepisce quanto già risultante dalle norme e dalla giurisprudenza, interna e europea, in particolare dalla sentenza n. 30475/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quanto alla punibilità delle condotte subordinata all'effettiva idoneità del prodotto a provocare un effetto psicotropo (c.d. principio di offensività); dai Regolamenti dell'Unione Europea, in 8particolare il Reg. (UE) n. 2021/2115, quanto alla definizione del limite di THC per le coltivazioni ammesse alla PAC, e Reg. (UE) n. 2013/915 della Commissione del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, e di un quadro armonizzato di riferimento; dalla Corte di giustizia dell'UE, con la decisione nella causa C-663/18 (Kanavape), quanto alla esclusione che il CBD anche estratto dalla pianta, in quanto privo di effetti psicotropi, possa essere considerato una sostanza stupefacente. Nessuno iato logico-giuridico, dunque, si apprezza tra la formulazione dell'art. 2 I. 242/2016 ante e post novella mercè il d.l. 48/2025, le cui scelte di criminalizzazione (operate nell'ambito della discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale), per quanto in questo procedimento applicabili in relazione alla contestata condotta di commercializzazione al pubblico di derivati della coltivazione lecita di canapa, risultano giustificate come già detto dall'incipit dell'art. 18 che, espressamente, individua la finalità delle modifiche nel «[...] fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, [...] ». 5.3. La questione inerente alla commercializzazione, ampiamente approfondita da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 Cc. (dep. 10/07/2019 ) Rv. 275956 - 01, [OSCURATO:PERSONA], risulta per le considerazioni già svolte tuttora coerente al dato normativo attuale, sicché deve continuare a ritenersi che «[I]n tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge)». Si osserva, infatti, quanto, in linea con la sentenza appena indicata, è stato successivamente, condivisibilmente, affermato da Sez. 6, n. 1245 del 17/11/2020 Cc. (dep. 13/01/2021 ) Rv. 280554 - 01 (resa in tema di sequestro di cannabis light in misura inferiore al valore dello 0,5%), che -individuata la ratio della indicazione delle soglie di percentuali di THC di cui all'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, nella tutela esclusiva dell'agricoltore il quale, pur 9impiegando qualità consentite, nell'ambito della filiera agroalimentare delineata dalla legge, coltivi canapa che, nel corso del ciclo produttivo, risulti contenere, nella struttura, una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 per cento e lo 0,6 per cento, ovvero superiore a tale limite massimo, ha ritenuto conseguentemente che «[...] erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 per cento. Pertanto, la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 (tra 0,2 e 0,6%) e 7 (superiore allo 0,6%) della legge del 2016», e che, a fini della punibilità rileva soltanto che la sostanza ceduta «[...] superi il parametro normativo della soglia drogante [...] a nulla rilevando che il medesimo quantitativo superi, o non, la dose media giornaliera» (così Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007 Ud. (dep. 20/12/2007 ) Rv. 237856 - 01), sicché la presenza di una percentuale "apprezzabile" di THC rinvenuta nei campioni esaminati resta sufficiente «a soddisfare la verifica demandata al giudice di riesame e giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro, spettando alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto della effettiva efficacia drogante dei prodotti in sequestro, e cioè della loro attitudine a provocare o meno, se assunti dall'uomo, effetti psicogeni (Sez. 4, n. 48650 del 24/10/2019, Rosato, non mass.; Sez. 3, n. 8525 del 26/11/2019, Ronnersa, non mass.)». 5.4. Così ricostruito il sistema normativo applicabile anche alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, impermeabile rispetto alla parte della novella che, vietando ex abrupto, sotto comminatoria di applicazione della legge penale, la coltivazione agroindustriale finora consentita e sfruttabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, potrebbe in tale ambito (diverso da quello che ne occupa) suscitare i dubbi di costituzionalità paventati dalla difesa dei ricorrenti, resta, appunto, la correttezza della proposta rilettura giudiziale -sostenuta anche da autorevole dottrina- dell'art. 18 d.l. 48/2025 nella sua totalità, tale da escludere -sulla base del necessario e doveroso rispetto del principio di concreta offensività della condotta- la rilevanza dei fatti relativi alle infiorescenze prodotte dalla coltivazione di cannabis sativa "per difetto dell'elemento dell'offesa", quando il derivato sia, in concreto, privo di efficacia drogante o psicotropa (cfr. sul punto già Sez. U, n. 30474 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275956-01398 e Corte cost. n. 109 del 2016), e, ancor più, nella fattispecie concreta qui in esame, in cui contestata è la condotta di commercializzazione. Fattispecie, quest'ultima, in cui, alla salvaguardia del principio di offensività in astratto, che "obbliga il legislatore a limitare la repressione penale a fatti che, nella 10loro configurazione astratta presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione: Corte cost. n. 211 del 2022; Corte cost. n. 225 del 2008; Corte cost. n. 265 del 2005; Corte cost. n. 519 e 263 del 2000" (così Rel. Mass. N. 33/2025), si aggiunge il doveroso -e nella specie positivamente compiuto- vaglio giudiziale concreto della condotta sub iudice, cui, appunto, il disposto sequestro è stato correttamente vocato. 5.5. Ne consegue che correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto l'irrilevanza delle questioni tutte di illegittimità costituzionale, ed ha altresì ritenuto assorbiti tutti gli altri rilievi mossi dalla difesa dei ricorrenti, ivi compresi quelli relativi al contrasto con la normativa unionale. Corretto risulta, infatti, il ragionamento del Tribunale impugnato anche con riferimento alla invocata ma respinta disapplicazione dell'art. 18 d.l. 48/2025 per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che consente la libera circolazione di merci all'interno dell'Unione. Noto che è il giudice -nell'ambito della nuova concezione del diritto 'integrato'- a essere chiamato ad assolvere un compito particolarmente complesso e delicato, ovverosia quello dell'interpretazione "adeguatrice", che consiste nel leggere e interpretare la norma interna in maniera tale da renderla compatibile con gli ordinamenti con i quali entra in conflitto, si osserva che l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla luce del diritto UE viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione, mentre permane in presenza di un margine, anche minimo, di discrezionalità che consenta all'interprete di scegliere tra più interpretazioni comunque plausibili della disposizione nazionale (Corte Giust. 4 dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 116) In definitiva (Corte cost. 25 luglio 2014, n. 226; ordinanza n. 207 del 2013; sentenze n. 75 del 2012, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 284 del 2007), «qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione Europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando -se del caso- il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto, provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale». 5.6. Ciò premesso si osserva che, come anticipato, il Tribunale ha ritenuto le considerazioni, tutte, svolte assorbenti dei rilievi anche sul contrasto con la disciplina unionale, posto che «l'Unione Europea consente agli Stati membri di limitare la libera circolazione delle merci per ragioni di salute e sicurezza, purché i limiti siano proporzionati, e il legislatore italiano, come già detto, non vieta la canapa industriale (fibra, semi, cosmetici, edilizia), ma soltanto le infiorescenze e i prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, in quanto destinate al consumo umano, se hanno effetti psicotropi». 115.7. Si rileva che l'art. 38 TFUE (di definizione ed attuazione della politica comune dell'agricoltura e della pesca) è applicabile ai prodotti agricoli enumerati nell'allegato 1 del TFUE, tra cui sono ricompresi i «semi, frutti oleosi, semi e sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi»; dalla disciplina di dettaglio -regolamenti UE nn. 2013/1307 e 2013/1308, e n. 2021/2115- risulta che la canapa è una coltura riconosciuta, anche agli effetti dei premi, dal legislatore europeo, il quale introduce delle disposizioni di controllo specifiche per quanto riguarda i metodi di determinazione del tetraidrocannabinolo dopo aver stabilito l'elenco delle varietà botaniche di specie di piante coltivate. Le piante di canapa, poi, una volta oggetto di coltivazione nel limite di THC ammesso, circolano nello spazio europeo come prodotti ottenuti: tema che, se apre al principio della libera circolazione delle merci in ambito UE di cui agli artt. 34 e 36 TFUE (secondo le fonti regolamento UE n. 2013/915 della Commissione del 25 aprile 2023, in tema di limiti alla quantità di cannabinoidi contenuti nei prodotti alimentari, rivisti col regolamento UE n. 2022/1393 della Commissione dell'Il agosto 2022, e n. 2009/1223, per il settore cosmetico, che prevede che il CBD possa essere impiegato sia come composto puro sia in forma di estratti ottenuti da piante o semi di Cannabis sativa) deve confrontarsi col contenuto della decisione della Corte di giustizia, nel noto caso Kanavape (CGUE 19/11/2020, causa C-663/18, B.S., C.A). La Corte di Lussemburgo ha statuito che gli "art. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento" (punto 96). Per la Corte europea, in tema di divieto della commercializzazione, "nell'esercizio del loro potere discrezionale in materia di tutela della salute pubblica, gli Stati membri devono rispettare il principio di proporzionalità. I mezzi che essi scelgono devono essere pertanto limitati a quanto effettivamente necessario per garantire la tutela della salute pubblica, e devono essere proporzionati all'obiettivo così perseguito [...]". 5.8. Il Tribunale, con valutazione coerente al decisum rammentato e non manifestamente illogica, ha perciò correttamente ritenuto di poter postulare la compatibilità comunitaria della normativa intera in esame, per la previa valutazione del rispetto del canone di proporzionalità da parte del legislatore nazionale, laddove ha dedotto che «il legislatore italiano, come già detto, non vieta la canapa industriale (fibra, semi, cosmetici, edilizia), ma soltanto le infiorescenze 12e i prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati, in quanto destinate al consumo umano, se hanno effetti psicotropi». La limitazione del divieto esclusivamente ad una ristretta parte del prodotto agricolo, solo in quanto destinato al consumo umano, e solo se con effetti psicotropi, in quanto misura idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica (specifica l'art. 18 del d.l. 48/2025 che le modifiche alla I. 242/2016 sono state apportate «[A]I fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale») e non eccedente proprio in virtù delle dedotte limitazioni quanto necessario per il suo raggiungimento, non illogicamente è stata ritenuta legittimamente sottrarsi all'obbligo di disapplicazione invocata col riesame (e nuovamente in questa sede peraltro nei medesimi originari termini). 6. Alle considerazioni, tutte, appena svolte può, soltanto, aggiungersi che l'accoglimento delle istanze difensive avrebbe condotto alla radicale elisione della ratio del sequestro, probatorio, necessario proprio al fine della verifica, giudiziale e concreta (eseguita prima della decisione del Tribunale del riesame con gli esiti ivi indicati in ordine alla quantità di THC contenuto nei reperti in sequestro) di offensività concreta della condotta contestata e di cui si è attestata la indefettibile necessità; sequestro dalla cui invocata revoca sarebbe scaturita la paralisi delle indagini. 7. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M