CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 settembre 2022 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione della sentenza di applicazione della pena impugnata in ordine all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato, tuttavia, che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); Rilevato che il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto lo stesso ricorrente non indica quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa dal Tribunale; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis