CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4364/2023depositata il 01/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, a seguito della comunicazione della anzidetta proposta,la parte ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveNumero registro generale 13823/2024Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 16015/2026Data pubblicazione 25/05/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 24/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo