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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32242/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8122 /2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], n.q. di ex amministratore unico e legale rappre- sentantedella società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , che agiscenell’inerzia del curatore fallimentare, rappresentata e difesa Oggetto:avviso accerta- mento-inerzia curatela dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore (PEC: massimodamore@avvocatina- poli.legalmail.it), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ; –controricorrente – avversola sentenza n. 6713 / 2 3 / 21 della [OSCURATO:PERSONA]- gionale del la Campania , depositata in data 19 . 7 .20 21 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza n. 6713 /2 3 / 21 la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania rigettava l’appello proposto avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Napoli n. 11980 / 2 2 /1 9 con la qualeil giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento n.TF503AF05369/2018, anno di imposta 2013.L’avviso veniva emesso a seguito della mancata presentazione delladocumentazione richiesta a mezzo di invito a comparire, noti- ficato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento e impugnato, per conto della società e nell’inerzia del curatore fallimentare, da GiovanniMorra n.q. di precedente amministratore e socio della so- cietàdichiarata fallita .

Nellasentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure, sul presuppostodella legittimazione attiva del ricorrente a proporre l'im- pugnazionein considerazione dell'inerzia della curatela fallimentare cheaveva rappresentato il proprio disinteresse ad impugnare, aveva ritenutoai fini degli artt. artt. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/72 pienamenteutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio e non esibita in fase amministrativa .

L a sua mancata produzione in tale faseera da imputare alla curatela la quale era risultata unica desti- natariadell'invito.

Nel merito, riteneva illegittimo l’accertamento, ex art.39, 2 comma , d.P.R. 600/73 e annullava l’avviso .

Ilgiudice d’appello riteneva non apparente la motivazione stesa dal giudicedi primo grado, e condivideva la precedente decisione anche inpunto di legittimazione ad agire e di utilizzabilità della documen- tazioneamministrativa, avendo la ricorrente dimostrato di non aver potutoadempiere alle richieste dell’ A mministrazione in sede proce- dimentale per causa non imputabile , consistente nella notifica del questionarioalla sola curatela inerte .

Per tali ragioni rigettava l’ap- pello.

Avversotale sentenza l ’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre censure , cui replica la contribuent e con controri- corso.

Consideratoche:

1. Il primo motivo di ricorso del l’Agenzia deduce, in riferimento all’art.360 , comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ., l’apparenza della moti- vazioneespressa dalla CTR sul merito delle riprese . 2.La censura è fondata . 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).

Inoltre, la ri- formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al mi- nimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabilie nella motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di suffi- cienzadella motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie, l 'Agenzia ha, con il proprio appello, censurato la motivazione della sentenza di primo grado come apparente in quanto il giudice, pur avendo riconosciuto la legittimità del ricorso allatipologia induttiva dell'accertamento, nel merito, tuttavia, ha ri- tenutofondato il ricorso della società argomentando: « La produzione documentale appare, pertanto, pienamente utilizzabile ed i rilievi operaticon richiamo agli stessi appaiono del tutto pertinenti.

Conse- gue, allo stato degli atti, l'annullamento dell'accertamento impu- gnato».

Asua volta , la CTR, dopo aver ritenuto la possibilità di esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente, ha affer- mato:«Incombe, pertanto, all'amministrazione la prova dei relativi presuppostidi fatto che, come già espresso dai giudici di primo grado con motivazione sufficiente e corretta che questo Collegio piena- mentecondivide, non ha fornito profili tali da portare ad una riforma deldecisum».Ilcollegio constata che un conto è motivare sul perché la documen- tazionenon prodotta in fase amministrativa sia utilizzabile nel pro- cesso,altro è motivare sul perché il compendio probatorio, di cui la documentazionesuddetta è parte, sia idoneo ad annullare le riprese.

Quest’ultima parte della argomentazione della CTR , circa il merito delle riprese ad imposizione oggetto di accertamento, a fronte dell’articolatocontenuto dell’appello, riprodotto nel ricorso per Cas- sazione,non rispetta il minimo costituzionale in quanto non permette dievincere le ragioni logiche che hanno condotto il giudice all’esito decisoriodi annullamento dell’avviso impugnato .

3. L’accoglimento del primo motivo determina di per sé la nullità dellasentenza, con conseguente assorbimento de l secondo motivo , con cui la ricor rente , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., deduce la nullità della decisione per grave illogicità e con- traddittorietà in violazione dell'art. 132, n.4, cod. proc. civ., e del terzomotivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma2, lett. d - bis) , d.P.R. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 nonchédegli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. 4.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Cam- pania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profiloe per la liquidazione delle spese di lite .

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8122 /2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], n.q. di ex amministratore unico e legale rappre- sentantedella società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , che agiscenell’inerzia del curatore fallimentare, rappresentata e difesa Oggetto:avviso accerta- mento-inerzia curatela dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore (PEC: massimodamore@avvocatina- poli.legalmail.it), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Cortedi cassazione ; –controricorrente – avversola sentenza n. 6713 / 2 3 / 21 della [OSCURATO:PERSONA]- gionale del la Campania , depositata in data 19 . 7 .20 21 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza n. 6713 /2 3 / 21 la [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania rigettava l’appello proposto avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Napoli n. 11980 / 2 2 /1 9 con la qualeil giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto avverso l’avviso di accertamento n.TF503AF05369/2018, anno di imposta 2013.L’avviso veniva emesso a seguito della mancata presentazione delladocumentazione richiesta a mezzo di invito a comparire, noti- ficato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento e impugnato, per conto della società e nell’inerzia del curatore fallimentare, da GiovanniMorra n.q. di precedente amministratore e socio della so- cietàdichiarata fallita . Nellasentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure, sul presuppostodella legittimazione attiva del ricorrente a proporre l'im- pugnazionein considerazione dell'inerzia della curatela fallimentare cheaveva rappresentato il proprio disinteresse ad impugnare, aveva ritenutoai fini degli artt. artt. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/72 pienamenteutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio e non esibita in fase amministrativa . L a sua mancata produzione in tale faseera da imputare alla curatela la quale era risultata unica desti- natariadell'invito. Nel merito, riteneva illegittimo l’accertamento, ex art.39, 2 comma , d.P.R. 600/73 e annullava l’avviso . Ilgiudice d’appello riteneva non apparente la motivazione stesa dal giudicedi primo grado, e condivideva la precedente decisione anche inpunto di legittimazione ad agire e di utilizzabilità della documen- tazioneamministrativa, avendo la ricorrente dimostrato di non aver potutoadempiere alle richieste dell’ A mministrazione in sede proce- dimentale per causa non imputabile , consistente nella notifica del questionarioalla sola curatela inerte . Per tali ragioni rigettava l’ap- pello. Avversotale sentenza l ’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre censure , cui replica la contribuent e con controri- corso. Consideratoche: 1. Il primo motivo di ricorso del l’Agenzia deduce, in riferimento all’art.360 , comma 1 , n. 4 , cod. proc. civ., l’apparenza della moti- vazioneespressa dalla CTR sul merito delle riprese . 2.La censura è fondata . 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la ri- formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al mi- nimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabilie nella motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di suffi- cienzadella motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie, l 'Agenzia ha, con il proprio appello, censurato la motivazione della sentenza di primo grado come apparente in quanto il giudice, pur avendo riconosciuto la legittimità del ricorso allatipologia induttiva dell'accertamento, nel merito, tuttavia, ha ri- tenutofondato il ricorso della società argomentando: « La produzione documentale appare, pertanto, pienamente utilizzabile ed i rilievi operaticon richiamo agli stessi appaiono del tutto pertinenti. Conse- gue, allo stato degli atti, l'annullamento dell'accertamento impu- gnato». Asua volta , la CTR, dopo aver ritenuto la possibilità di esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente, ha affer- mato:«Incombe, pertanto, all'amministrazione la prova dei relativi presuppostidi fatto che, come già espresso dai giudici di primo grado con motivazione sufficiente e corretta che questo Collegio piena- mentecondivide, non ha fornito profili tali da portare ad una riforma deldecisum».Ilcollegio constata che un conto è motivare sul perché la documen- tazionenon prodotta in fase amministrativa sia utilizzabile nel pro- cesso,altro è motivare sul perché il compendio probatorio, di cui la documentazionesuddetta è parte, sia idoneo ad annullare le riprese. Quest’ultima parte della argomentazione della CTR , circa il merito delle riprese ad imposizione oggetto di accertamento, a fronte dell’articolatocontenuto dell’appello, riprodotto nel ricorso per Cas- sazione,non rispetta il minimo costituzionale in quanto non permette dievincere le ragioni logiche che hanno condotto il giudice all’esito decisoriodi annullamento dell’avviso impugnato . 3. L’accoglimento del primo motivo determina di per sé la nullità dellasentenza, con conseguente assorbimento de l secondo motivo , con cui la ricor rente , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ., deduce la nullità della decisione per grave illogicità e con- traddittorietà in violazione dell'art. 132, n.4, cod. proc. civ., e del terzomotivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma2, lett. d - bis) , d.P.R. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. 633/1972 nonchédegli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. 4.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Cam- pania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profiloe per la liquidazione delle spese di lite . P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in
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