CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 02116/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza del 15/03/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza, Sanità ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'aumento di pena applicato ex art. 99 cod. peri. Trattandosi di recidiva semplice doveva essere applicato l'aumento di 1/3 (pari, quindi, a mesi otto di reclusione) sulla pena base di anni due di reclusione. Erroneamente è stato, invece, applicato l'aumento di mesi nove di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, posto che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili, con il ricorso per cassazione, gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; fattispecie nella quale l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] es‘ tensore [OSCURATO:PERSONA]