CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 25568/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'avviso di accertamento tecnico non ripetibile del 01/02/2022 e il provvedimento di conferimento dell'incarico di consulente tecnico del 10/02/2022 emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, i provvedimenti denunziati e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta emetteva il primo febbraio 2022 l'avviso di accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri per reati di corruzione e abuso d'ufficio, al fine di procedere a consulenza tecnica per l'estrapolazione dalle copie forensi, a sua volta estratte da supporti informatici sequestrati al suddetto indagato, di dati di interesse investigativo. Il P.M. dava atto che tale attività di consulenza tecnica era funzionale all'esecuzione del provvedimento del Tribunale del riesame del 7 dicembre 2021, che aveva accolto l'appello della difesa del Sidoti disponendo la restituzione al predetto di qualsiasi documento o dato informatico contenuto nelle copie forensi estratte dai supporti in sequestro, ad eccezione di quelli selezionati in modo specifico come di interesse investigativo; e che la stessa consulenza era diretta a garantire, nel pieno contraddittorio delle parti, che il materiale che il Tribunale aveva ritenuto che il P.M. potesse legittimamente trattenere fosse conforme all'originale della copia forense a suo tempo estratta (operazione che implicava la disponibilità della copia forense nella sua interezza come originariamente estratta, come rilevato dal C.T. nominato dal P.M.). In data 10 febbraio 2022 il medesimo Ufficio conferiva l'incarico al consulente tecnico. 2. Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Abnormità funzionale e strutturale dei provvedimenti ex art. 360 cod. proc. pen. L'iniziativa del P.M. assunta con i provvedimenti del primo e 10 febbraio 2022 è afflitta da abnormità strutturale e funzionale. Strutturale in quanto, pendendo la fase dell'udienza preliminare, il P.M. si ingeriva nelle attribuzioni esclusive del Giudice, rispetto alla decisione di restituzione di beni a suo tempo probatoriamente sequestrati (trattandosi di attività di indagine preclusa al P.M. una volta esercitata l'azione penale) e veniva ad esplicare un'attività di palese contrasto con quanto deciso dal Tribunale del Riesame (che ii 7 dicembre 2021 aveva ordinato la restituzione di ogni contenuto informatico di copie forensi non "già" selezionato a fini investigativi). Funzionale perché si è determinata una stasi procedimentale, in quanto la facoltà difensiva di richiesta di incidente probatorio risulta minata dal provvedimento reiettivo assunto dal Giudice dell'udienza preliminare nel dicembre 2021 sul medesimo oggetto. 3. La difesa del ricorrente, avv. M. Genovese e avv. M. Manco, ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo un pacifico principio, i provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chin co, Rv. 219598). Si è di seguito precisato che non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice (Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000, Rv. 220539; nello stesso senso, Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Rv. 271195, secondo non può essere escluso che un atto del P.M. possa essere ritenuto abnorme ma ciò accade quando esso invade la sfera di competenza propria del giudice e quando il contenuto dell'atto abbia una portata immediatamente decisoria e incidente sulla posizione soggettiva delle parti processuali). In base a questi principi, è stata ravvisata un'ipotesi di atto abnorme, e dunque ricorribile per cassazione, nel decreto con cui il pubblico ministero, in luogo di esprimere il parere sulla richiesta dell'interessato di revoca del sequestro preventivo, come previsto dall'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., decida con autonomo provvedimento sull'istanza (tra tante, Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018, Rv. 272698). 3. Nel caso in esame non si è verificata nessuna delle situazioni prese in considerazione dalla giurisprudenza ora richiamata. Come ha dato atto il P.M. nell'avviso ex art. 360 cod. proc. pen., la consulenza tecnica si era resa necessaria per dare esecuzione, stante le peculiarità del materiale sequestrato e delle modalità articolate della operazione di estrazione di copie conformi di quella parte di interesse investigativo, al provvedimento di restituzione del Tribunale del riesame, che aveva incaricato lo stesso P.M. per la "esecuzione". Quindi alcuna ingerenza nella sfera giurisdizionale si era verificata da parte del P.M. nella esecuzione del provvedimento di restituzione, tenuto viepiù conto che il P.M. era stato autorizzato dal Giudice dell'udienza preliminare a prelevare dal fascicolo ex art. 416, comma 2, cod. proc. pen. i supporti informatic . er procedere alle suddette operazioni nelle forme ex art. 360 cod. proc. pen. (il P.M. aveva motivato la richiesta evidenziando la erronea attribuzione da parte del Tribunale del Riesame della competenza all'esecuzione del provvedimento di restituzione) e investito dal medesimo giudice a dar seguito al provvedimento del Tribunale del Riesame, dopo che quest'ultimo aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del Giudice dell'udienza preliminare di chiarimenti sulle modalità di restituzione. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato, alla luce della peculiarità della questione sottoposta, che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato versando "in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", non va disposta la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e