CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erminato momento storico al fine di assicurare un’esistenza libera e dignitosa, opportunamente richiamando il principio di cui a Cass. 30 novembre 2016, n. 24449, per poi osservare che il canone di locazione corrisposto dal ricorrente era significativamente maggiore di quello di altra contrattista, oltre che non parametrato, in via di allegazione, rispetto ai canoni medi e senza che venisse indicata la tipologia dell’abitazione, comunque munita anche di parcheggio; la Corte ha altresì ritenuto personale –e dunque tale da non poter essere considerata di regole nel definire quei parametri di adeguatezza - anche la scelta del ricorrente di vivere a 30 Km da Lugano e di spostarsi con l’auto, nonostante la notoria efficienza dei trasporti pubblici di quel Paese, così come parimenti personale è stata ritenuta la scelta di ricorrere al leasing per l’acquisto dell’autovettura; quanto alla proporzionalità, la Corte territoriale ha evidenziato i minori orari di lavoro e le migliori condizioni per le ferie rispetto al mercato locale del lavoro, evidenziando anche l’assenza di confronti rispetto ai trattamenti retributivi praticati nel nostro Paese per mansioni analoghe; tutto ciò ha portato la Corte territoriale a ritenere l’assenza di elementi sufficienti a comprovare l’esistenza dei presupposti utili a determinare la necessità di adeguamento retributivo di cui si è detto; il ragionamento è del tutto coerente e non implausibile ed anche il richiamo generico a documenti prodotti non vale ad inficiare l’impianto argomentativo sopra riepilogato, sostanzialmente afferente ad un giudizio di fatto; così come ad inficiare il ragionamento neppure vale il riferimento alla mancata contestazione di tali documenti (in sé improprio in quanto la non contestazione deve riguardare fatti e non documenti), il quale, oltre che parimenti genericamente impostato nel motivo di ricorso, non può avere gioco rispetto ad apprezzamento, come quello sull’adeguatezza e proporzionalità, a forte contenuto valutativo (v. per il principio, pur se in diversi ambiti, Cass. 19 agosto 2019, n. 21460; Cass. 28 settembre 2016, n. 19181); senza contare che, per quanto si dirà rispetto al quarto motivo, il difetto di adeguamento andrebbe misurato rispetto all’aumento comunque riconosciuto in corso di causa; 4. il terzo motivo assume invece la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c) dell’art. 14, co. 24, d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012 e con esso si sostiene che la posizione non di ruolo del ricorrente lo porrebbe al di fuori del blocco stipendiale sancito da quellanormativa, anche perché la fonte regolativa, prevalentemente di diritto privato, non potrebbe essere incisa da norma di carattere generale successiva, dovendosi escludere che le ragioni di contenimento della spesa possono ritenersi prevalenti rispetto all’adeguamento retributivo di cui all’art. 157 cit.; 4.1 il motivo è assorbito, perché la reiezione della pretesa di adeguamento rende superfluo discorrere degli effetti del blocco stipendiale, ma è comunque anche infondato; la norma è infatti inequivocabile, in quanto prevede che «per l'anno 2012, in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi » ; l’art. 157 ivi menzionato (e sopra disaminato) rientra nel Titolo VI del d.p.r. 18/1967, riguardante gli impiegati assunti “a contratto” dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, sicché non si vede – né risulta meglio spiegato nel motivo di ricorso, nonostante analoghe affermazioni fossero contenute nella sentenza impugnata - per quale ragione la fattispecie dovrebbe essere sottratta alla forza della legge primaria di blocco degli adeguamenti retributivi; 5. il quarto motivo afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 157 d.p.r. 18/1967, nonché dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l’avvenuta attribuzione in corso di causa di un adeguamento della retribuzione in misura del 19 %, che il giudice non poteva disconoscere; il motivo è mal posto, in quanto non è vero che la Corte territoriale, al punto 14a della propria motivazione, abbia affermato che l’aumento del 19 % fosse arbitrario, inquanto essa ha detto invece che tale era il riconoscimento del 40 % operato in prime cure, pur a fronte dell’avvenuta adeguamento nella predetta minor misura; non è dunque vero che la Corte distrettuale abbia disconosciuto quanto sua sponteil MAECI aveva attribuito al ricorrente, che resta non intaccato da quanto deciso in sede di appello con la sentenza impugnata e non è in discussione in questa causa, dovendosi la reiezione della domanda riferire alla maggior pretesa su cui comunque [OSCURATO:PERSONA] ha insistito; 6. il quinto motivo si duole dell’avvenuta compensazione delle spese, nonostante il riconoscimento in corso di causa di un aumento retributivo (il 19 %, di cui si è detto), sicché vi era soccombenza del MAECI; il motivo va disatteso, in quanto la compensazione è stata disposta in ragione della «complessità e novità» delle questioni trattate, sicché la censura, insistendo sulla sola soccombenza, non affronta la ratio decidendi, peraltro in sé coerente (sotto il profilo della “novità” delle questioni) con il disposto dell’art. 92, co. 2, c.p.c., anche nella versione più rigorosa intervenuta dopo l’inizio del giudizio (mentre la precedente e qui applicabile ratione temporis richiedeva più genericamente il ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni) oltre che con i principi sanciti ( ri feribili ad es. in questo caso alla “complessità” valorizzata dalla Corte di merito) da Corte Costituzionale 77/2018; 7. al rigetto del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del