CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 39516/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del PG, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e rideterminazione della pena in mesi 3 e giorni 4; inammissibilità del ricorso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie e minaccia grave in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciute a suo favore attenuanti generiche e l'attenuante della seminfermità di mente, ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, gli ha irrogato la pena principale di mesi due e giorni dieci di reclusione e quella accessoria della libertà vigilata per anni uno.2. Contro la sentenza suddetta ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino per violazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., che stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti qui riconosciute sulla recidiva contestata. 3. Contro la sentenza del Tribunale ha proposto, altresì, appello incidentale il difensore dell'imputato dolendosi dell'applicazione della recidiva, nonostante la modestia dei precedenti penali, e del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Dalla ricostruzione, sopra operata, della vicenda processuale, si evince che contro la medesima sentenza del Tribunale hanno proposto impugnazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello che l'imputato. Ne consegue che il ricorso del Procuratore Generale va convertito in appello e gli atti trasmessi al giudice di secondo grado. P.Q.M. Convertito il ricorso del Procuratore Generale in appello, dispone rimettersi gli atti alla Corte d'appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 17/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] ier Es ensore Il Presidente (Ant sa Pezzull DEPOSITACk !r! cANcEL