CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 23519/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per la ricorrente la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 4510/2017 emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2017, divenuta irrevocabile il 02/02/2018. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina logico-criticata della ricostruzione dei fatti e del contenuto delle prove. Lamenta che il Tribunale aveva pretermesso l'esame di punti rilevanti ai fini della decisione e, cioè, gli elementi processuali e fattuali posti dalla difesa all'attenzione del giudicante; in particolare, non era stata valutata la perizia di parte, che aveva determinato l'assoluzione della ricorrente in altro procedimento penale, per fatti analoghi, dal reato di discarica abusiva all'interno del proprio terreno; le risultanze di tale perizia davano atto che le macerie presenti sui luoghi erano materiali provenienti da demolizione; tale diverso procedimento penale aveva ad oggetto una nuova costruzione effettuata ex novo a seguito della demolizione del precedente basamento di mq 225, oggetto dell'ordine di demolizione impugnato nel presente procedimento di esecuzione; la perizia era corredata da compendio fotografico, non valutato dal Giudice dell'esecuzione, che comprovava come nello stesso lotto di terreno erano presenti, in tempi diversi, due distinti basamenti, come evincibile anche dalla difformità volumetrica tra le due costruzioni. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile. 2. La ricorrente, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, lamenta la mancata valutazione della consulenza di parte, della quale non illustra compiutamente il contenuto nè spiega la decisività rispetto alle argomentazioni della Corte di appello, che ha disatteso le richieste avanzate nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], rimarcando in senso ostativo il mancato adempimento dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva (basamento di circa mq 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore tonel li S ai Depositata in [OSCURATO:PERSONA] 2 5 G I U. 2926 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisabet Ari-abito t 4