CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 36230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 10860/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del Gallitello, N. 116/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 10860 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- avverso i l DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2055/2021 depositata il 17/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Napoli, di rigetto di opposizione a decreto monocratico che aveva denegato indennizzo ex lege “Pinto” per irragionevole durata di giudizio innanzi alla Corte dei Conti, in materia di benefici pensionistici di guerra. In particolare, l’indennizzo venivanegato per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto dal dante causa dell’odierna ricorrente, e poi coltivata da quest’ultima in riassunzione. 2. Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2, comma 2 quinques, lett. a), l. n.89/2001, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. Ric. 2022n. 10860 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- Il mandato in calce al ricorso fa infatti generico riferimento al “presente ricorso in materia di equa riparazione per la eccessiva durata del giudizio dinanzi la [OSCURATO:PERSONA], e negli atti successivi, in tutti i gradi o stadi”. Esso è peraltro datato 13.02.2008, ed è quindi sicuramente antecedente al provvedimento impugnato, pubblicato il 24.03.2022. Ad ogni buon conto, l’unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha infatti ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della percezione da parte dell’originario ricorrente della manifesta infondatezza della propria domanda, il fatto che egli avesse presentato il ricorso in proprio, senza l’ausilio di difesa tecnica, posto che per i medesimi fatti oggetto del giudizio presupposto egli aveva presentato anche precedente domanda, già rigettata nel merito dalla Corte dei Conti, per insussistenza dei presupposti sanitari, con pronuncia del dicembre 1969. Sicché a quella data, continua la Corte d’Appello, ben prima che decorresse il termine di ragionevole durata, il dante causa della ricorrente aveva piena contezza della pretestuosità della propria domanda. La ricorrente non attinge con alcuna censura tali argomentazioni della Corte d’Appello, che risultano coerenti con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001 , il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi anche nell'ipotesi di "temerarietà sopravvenuta", ovvero quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove Ric. 2022n. 10860 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole” (cfr. Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 22150 del 02/11/2016, Rv. 641722). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4Il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia, che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (ex plurimis Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018 , Sez. 2 , Sent. n.23161 del 11/10/2013 ) 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile 6. Nulla sulle spese non avendo svolto effettiva attività difensiva il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammiss