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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 1950

Cassazione n. 13186/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1950 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata il 17 gennaio 2024; ritenuto che, in relazione al primo motivo di ricorso (con cui si attacca il giudizio di sussistenza della fattispecie di reato ex art. 640 cod. pen. in difetto della dimostrazione degli artifici o raggiri), va rilevato il carattere reiterativo della censura a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto del complessivo ricorso ad una pluralità di mezzi e strumenti per carpire la fiducia della persona offesa, attraverso i rapporti di conoscenza, la messa in scena della possibilità di acquisto di beni a prezzi più che vantaggiosi, la sollecitazione a coinvolgere anche altri soggetti negli acquisti; considerato che il Giudice di appello ha pienamente giustificato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., oggetto della censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, richiamando la personalità dell'imputato recidivo, quale ostacolo all'applicazione della formula assolutoria, e rilevando come il Muraro abbia coinvolto nella truffa ulteriori soggetti rispetto alla persona offesa; rispetto a tale profilo la censura è del tutto generica e reiterativa; infine, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano il riconoscimento della contestata recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati: la Corte d'appello ha indicato i dati fattuali, espressivi della maggiore pericolosità manifestata dal ricorrente attraverso la commissione del nuovo reato; allo stesso modo, la sentenza ha fornito specifica motivazione a sostegno del diniego delle invocate attenuanti, mettendo in rilievo sia i dati ostativi (desunti dalle condanne definitive riportate) sia l'assenza di elementi positivi, così fornendo adeguata motivazione sul punto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1950 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata il 17 gennaio 2024; ritenuto che, in relazione al primo motivo di ricorso (con cui si attacca il giudizio di sussistenza della fattispecie di reato ex art. 640 cod. pen. in difetto della dimostrazione degli artifici o raggiri), va rilevato il carattere reiterativo della censura a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto del complessivo ricorso ad una pluralità di mezzi e strumenti per carpire la fiducia della persona offesa, attraverso i rapporti di conoscenza, la messa in scena della possibilità di acquisto di beni a prezzi più che vantaggiosi, la sollecitazione a coinvolgere anche altri soggetti negli acquisti; considerato che il Giudice di appello ha pienamente giustificato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., oggetto della censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, richiamando la personalità dell'imputato recidivo, quale ostacolo all'applicazione della formula assolutoria, e rilevando come il Muraro abbia coinvolto nella truffa ulteriori soggetti rispetto alla persona offesa; rispetto a tale profilo la censura è del tutto generica e reiterativa; infine, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano il riconoscimento della contestata recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati: la Corte d'appello ha indicato i dati fattuali, espressivi della maggiore pericolosità manifestata dal ricorrente attraverso la commissione del nuovo reato; allo stesso modo, la sentenza ha fornito specifica motivazione a sostegno del diniego delle invocate attenuanti, mettendo in rilievo sia i dati ostativi (desunti dalle condanne definitive riportate) sia l'assenza di elementi positivi, così fornendo adeguata motivazione sul punto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio
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