CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 ottobre 2023
Cassazione n. 33696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], formula istanza di rinvio per la trattazione in relazione alla sentenza di questioni di legittimità costituzionale degli articoli 74 comma 6 e 73, in relazione all'art. 3 costituzione, per disparità di trattamento in ordine al trattamento sanzionatorio previsto per il partecipe all'associazione preordinata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte, rilevato che la questione di legittimità costituzionale citata dai difensori, non esplica diretta incidenza sulle determinazioni da assumere nella presente sede di legittimità in ordine alla regiudicanza in esame, considerati, in caso di accoglimento da parte della Corte Costituzionale della questione proposta, i poteri del Giudice dell'esecuzione in ordine alla riduzione della pena, così come configurabile alla luce di Sezioni Unite n. 42859 del 2014 GATTO P.Q.M. respinge l'istanza e dispone procedersi oltre. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e insiste nell'accoglimento./4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 ottobre 2023,1a Corte d' Appello di Caltanissetta ha confermato/ in ordine alla affermazione della penale responsabilità, la sentenza emessa dal GUP del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto rileva in questa sede, agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990. Secondo la contestazione, confermata nelle due sentenze di merito, l'associazione operava con i seguenti ruoli: [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], coordinava le attività di acquisto, trasporto, consegna e ulteriore cessione di sostanze del tipo hashish e cocaina all'interno della casa di reclusione, comunicando con i sodali attraverso telefoni cellulari illegalmente introdotti ed utilizzati all'interno del carcere, mentre la convivente [OSCURATO:PERSONA], insieme ai due figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] provvedevano all'acquisto e al confezionamento delle sostanze stupefacenti, che consegnavano al Salerno, il quale, in qualità di assistente di polizia penitenziaria, ne assicurava l'ingresso in carcere, ove venivano cedute ai detenuti. Agli imputati erano inoltre contestati i reati - fine di cui ai capi da 2 a 4, oltre ai reati di cui all'art. 329, 320 e 321 e 391 ter cod proc. pen, per aver consegnato o promesso al [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro per introdurre clandestinamente stupefacenti e telefoni cellulari in carcere. [OSCURATO:PERSONA] , detenuto nel medesimo carcere di [OSCURATO:PERSONA], era contestato il reato fine di cui al capo 3 per aver concorso, insieme a [OSCURATO:PERSONA], e a tutti gli altri coimputati, all'acquisto, introduzione e spaccio di stupefacente in carcere, cedendo poi cocaina al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; nonché il reato di illecita introduzione in carcere e illecita utilizzazione di un apparecchio telefonico idoneo ad effettuare comunicazioni. 2. Propongono ricorso per Cessazione gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la difesa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducono, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b, ed e) cod. proc. pen.La sentenza impugnata non aveva fornito risposta ai motivi di appello riguardanti la configurabilità della fattispecie associativa. In particolare/ era emerso, anche dalla informativa di PG acquisita agli atti in virtù del rito prescelto, che il sistema di introduzione della sostanza stupefacente all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA] era un sistema già esistente ed operante, che pertanto non era stato creato dai ricorrenti, né era ipotizzabile uno specifico accordo programmatico tra i presunti consociati. La Corte territoriale ha ritenuto priva di riscontro detta circostanza, ma la motivazione era carente, in quanto totalmente mancante della indicazione dell'elemento che avrebbe differenziato la fattispecie associativa da una ipotesi di concorso. Le argomentazioni dei giudici di merito avevano valorizzato la continuità dei rapporti tra l'agente di polizia penitenziaria e i membri della famiglia Zimbardo, nonché il numero degli acquisti, ma tale elemento non poteva validamente connotare il carattere di stabilità caratterizzante il reato associativo. Emblematica era, al riguardo, la mancanza di una cassa comune, denotante la totale mancanza di una struttura stabile. 4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in ordine al mancato inquadramento del reato contestato nella ipotesi di cui all'art. 74, sesto comma, DPR 309/1990. Sul punto, la motivazione della Corte territoriale era del tutto apodittica, e basata sulla esclusione della lieve entità dei reati fine contestati.Detta affermazione non trovava serio riscontro nei fatti accertati, posto che la ipotesi di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990 /i, non poteva essere esclusa dalla ripetizione degli episodi, vieppiù senza che fossero mai stati sequestrati quantitativi significativi di sostanza. Né, alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, era ostativo alla configurabilità della ipotesi lieve il possesso di diverse tipologie di stupefacenti. Del tutto privo di riscontri, inoltre, era rimasto il contenuto di una intercettazione ambientale riferibile alla Pistone, in cui si faceva riferimento ad un consistente quantitativo di droga cd, leggera, elemento illogicamente ed impropriamente utilizzato dalla Corte territoriale per escludere l'ipotesi lieve. Stesse considerazioni potevano ripetersi quanto alla argomentazione relativa al maggior disvalore sociale della condotta in ragione del coinvolgimento di un agente di polizia penitenziaria, in quanto la peculiare qualifica rivestita da uno dei soggetti coinvolti non poteva avere valore dirimente, per di più in considerazione dell'esiguità del tempo durante il quale si erano svolti i fatti ( un mese e mezzo), la scarsissima quantità di stupefacente sequestrato, il mancato rinvenimento di somme di danaro, tutti elementi da valutare globalmente secondo l'espressa previsione normativa e la costante lettura giurisprudenziale che se ne era data. 5. Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva in proposito respinto il gravame adducendo la assenza di elementi positivamente valutabili, senza però rispondere al motivo di appello ove si era segnalato il positivo comportamento processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano confessato; lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], il ristrettissimo arco temporale di svolgimento dei fatti e la mancanza di qualsiasi riscontro circa l'esistenza di un profitto economico strettamente connesso alla attività illecita. 6. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], propone ricorso affidato a cinque motivi. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della associazione criminale e alla prova della condotta di partecipazione, ancorata, secondo i giudici di merito, soltanto alle interlocuzioni con l'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], al coinvolgimento in soli due episodi di cessione e al fatto che, relativamente ad uno dei suddetti episodi, il ricorrente aveva messo a disposizione la propria automobile. La fattispecie partecipativa era stata ricostruita soltanto in forza del vincolo parentale esistente con il padre Salvatore e il fratello Bruno. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, DPR 309/1990. Il compendio probatorio si era limitato all'accertamento di 8 cessioni di quantità sempre modeste. In proposito, i giudici di merito avevano negato la configurabilità della fattispecie attenuata valorizzando la frequenza delle cessioni, la diversa tipologia delle sostanze, l'introduzione delle sostanze in una struttura carceraria, la qualità del soggetto coinvolto ( agente di polizia penitenziaria). Si trattava di argomentazioni confliggenti con il dettato normativo per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'ipotesi attenuata perfettamente compatibile con la non occasionalità delle cessioni. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di concorso in corruzione. Invero, il Salerno era un partecipe della associazione, sicchè i contatti tra il ricorrente ed il Salerno non dovevano considerarsi come instaurati tra extraneus ed intraneus, ma all'interno di una relazione tra associati. La condotta del Salerno non integrava l'elemento oggettivo del reato di corruzione, bensì la modalità esecutiva del reato associativo. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in ordine al mancato inquadramento dei capi 2 e 3 della rubrica nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990, trattandosi di due ipotesi di irrisoria rilevanza. Con il quanto motivo deduce vizio di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva utilizzato una mera formula " in negativo", senza spiegare la ragione sostanziale del diniego. 7. [OSCURATO:PERSONA] deduce, quale unico motivo di ricorso, nullità della sentenza per difetto di motivazione. La Corte territoriale non aveva risposto ai rilievi contenuti nell'atto di appello, ed aveva ribadito la penale responsabilità del Ruggeri ancorandola ad un'unica conversazione telefonica ed al rinvenimento di poco più di 3 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish all'interno della cella ove era detenuto. Il contenuto della conversazione, intercorso tra il ricorrente e la propria compagna, non era affatto conducente, in quanto emergeva una mera conoscenza tra il Ruggeri e un tale Anthony, cui i propri compagni di cella avevano rivolto lamentele quale fornitore di droga, ma il ruolo del Ruggeri era di mero" nuncius". Né poteva essere decisivo il ritrovamento nella cella del ricorrente di un modesto quantitativo di hashish pari a soli 9 grammi, peraltro in unico involucro. La motivazione era viziata anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso il contributo di minima importanza da quest'ultimo reso nella vicenda. Stesse considerazioni potevano ripetersi anche in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis relativamente alla fattispecie di cessione contestata nonché in ordine al delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso evidenziando come nelle sentenze di merito non fossero mai stati chiariti gli elementi dai quali desumere il vincolo associativo, considerando invece il legame di parentela tra i presunti consociati; né era adeguata la motivazione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno congiuntamente trattati i motivi proposti da tutti i ricorrenti relativi alla configurabilità del reato associativo. 2. Le doglianze sono manifestamente infondate. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. Sez. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897): a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646, Sez. 6, Sentenza n. 25454 del 13/02/2009 Ud. (dep. 17/06/2009) Rv. 244520 - 01). E' stato chiarito che non è elemento connotante dell'associazione l'esistenza di una gerarchia interna (Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995 Ud. (dep. 19/07/1995 ) , Valente, Rv. 202032 - 01), e che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori,i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, Sentenza n. 8033 del 15/11/2012. Barbetta, Rv. 255207 Sez. 3 - , Sentenza n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01). Dunque, la precisa distribuzione di ruoli, relativi ad una ripetuta ed accertata attività di procacciamento e successiva distribuzione della droga, previo accordo con l'agente di polizia penitenziaria, costituisce, come ritenuto dai giudici di merito, elemento connotante non solo dell'esistenza di un sistema organizzato, ma anche della stabile messa a disposizione del singolo riguardo alla continua realizzazione delle fattispecie delittuose di cui all'art. 73 DPR 309/1990. E, quanto alla deduzione secondo cui mancherebbe il sufficiente lasso temporale per connotare la stabilità del suddetto sodalizio, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). 3. Va inoltre ricordato che, nel caso di specie, ci si trova davanti ad una " doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). Orbene, i giudici di merito hanno messo in risalto, in modo logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa la stabilità del patto associativo e della struttura: in proposito, va altresì considerato che nei ricorsi Pistone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dà anche atto della preesistenza di una organizzazione volta a permettere l'ingresso dello stupefacente in carcere. La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, richiama le plurime conversazioni telefoniche intercettate, minuziosamente citate dal primo giudice e richiamate nella sentenza di appello, nonché le risultanze dei servizi di osservazione, dalle quali emerge come il gruppo composto da tutti i coimputati fosse attivo nell'adoperarsi per il rifornimento continuativo dello stupefacente da introdurre, a fini di cessione, nella struttura carceraria, con la complicità dell'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva corrisposta una somma di denaro per ogni consegna.Le sentenze, congiuntamente esaminate, riportano il chiaro tenore delle conversazioni, il cui univoco significato risulta esaminato in modo compiuto e logico, corredate, come esposto, dalle congiunte risultanze dei servizi di osservazione disposti dalla PG, dai quali emerge come i figli di [OSCURATO:PERSONA] (Andrea e Bruno) e la compagna di costui, [OSCURATO:PERSONA], ricevendo indicazioni rispettivamente dal padre e compagno [OSCURATO:PERSONA], detenuto nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], prendevano contatti con l'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], consegnandogli materialmente la droga e dandogli indicazioni sui posti nei quali lo stupefacente avrebbe dovuto essere recapitato in carcere. I giudici di merito richiamano, tra le altre, la conversazione del 27 maggio 2021, in cui [OSCURATO:PERSONA] esegue la consegna al Salerno indicandogli di lasciare il pacco nel cestino dei rifiuti del teatro del carcere, come riferitogli dal padre; la conversazione del 3 giugno 2021 ( pagg. 20 e seguenti della sentenza di primo grado e 8 della pronuncia impugnata), dalla quale emerge come [OSCURATO:PERSONA] contatta la Pistone e il figlio Bruno per verificare se avevano acquistato lo stupefacente da consegnare al Salerno; dalla medesima conversazione si deduce, in modo inequivocabile, che si trattava di diverse tipologie di sostanza stupefacente, che il prezzo di acquisto non era stato conveniente e che la Pistone e i due figli si sarebbero dovuti recare in carcere al colloquio la mattina dopo, fissando prima l'appuntamento con il Salerno, cui avrebbero dovuto consegnare 200 euro. Vengono inoltre richiamate le risultanze dei servizi di osservazione da cui emergono le effettive consegne tra i familiari dello [OSCURATO:PERSONA] e il Salerno; gli esiti della perquisizione eseguita nella cella di [OSCURATO:PERSONA], ove, il 5 giugno 2021, era stato rivenuto un involucro di sostanza stupefacente di tipo hashish. La sentenza impugnata, richiamando i contenuti delle conversazioni intercettate, sottolinea come, nonostante l'avvenuta perquisizione in carcere, i familiari dello [OSCURATO:PERSONA] (la Pistone e i figli Andrea e Bruno) avevano continuato ad approvigionarsi di droga presso un fornitore palermitano detto "Tony", organizzando la consegna all'agente Salerno per la successiva introduzione nella struttura carceraria (pagg. 10 - 12 della sentenza impugnata). 4. Tanto premesso, deve rilevarsi come i motivi di ricorso non attaccano, se non del tutto genericamente, la ricostruzione dei fatti come ineccepibilmente operata dai giudici di merito, in piena rispondenza agli elementi probatori e senza alcuna aporia logica, ma contestano che nei fatti evidenziati nel compendio motivazionale delle sentenza possano riconnprendersi gli elementi del reato associativo. Sul punto, le 4 invece, la pronuncia n)Corte territoriale fa corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990, sopra richiamati, evidenziando, da un lato, la sistematicità degli acquisti, programmati e organizzati in maniera costante, la univoca finalità degli acquisti medesimi, ossia l'introduzione della droga in carcere ai fini di cessione; il costante modus operandi del gruppo, implicante un sistema organizzativo collaudato tipico di un preciso patto associativo avente ad oggetto, appunto, l'acquisto e la cessione di sostanze stupefacenti e la precisa ripartizione dei ruoli tra i sodali. Del tutto logicamente, ed in linea con i principi citati, la Corte territoriale esclude la rilevanza del mancato rinvenimento di un sistema di cassa comune, non costituendo ciò elemento imprescindibile per la configurabilità di una fattispecie associativa. 5. Venendo poi al tema della riqualificazione del reato associativo nella ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, DPR 309/1990, va ricordato che detta fattispecie ricorre solo a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e sempre che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 . Si tratta di una fattispecie autonoma di reato - e non di una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U, 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352) - caratterizzata, appunto, dal fatto che l'accordo criminoso stabile e l'organizzazione devono essere funzionali solo alla commissione di fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. Come già chiarito da questa Corte, ciò che è necessario è che la struttura della associazione riveli l'esclusione da parte dei partecipi della volontà di non commettere fatti che oltrepassino la soglia di cui all'art. 73 comma 5 ed in tal senso sono rivelatrici le modalità con cui l'azione criminosa si compie in concreto: la fattispecie in esame non può essere configurata in tutti i casi in cui non si raggiunga la prova che il programma criminoso, per come ideato, progettato, realizzato nella sua concreta dinamica operativa avesse ad oggetto solo fatti di lieve entità. Si è evidenziato come "in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica " (cosi testualmente Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv.267267). Tanto premesso in ordine al reato associativo e venendo, preliminarmente, ai reati - fine contestati, va ricordato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01), ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa). Si può comunque ritenere non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta. In sintesi, dunque, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ( come ripetutamente adombrato dagli imputati nei motivi di ricorso) ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. 6. In applicazione di tali principi, la Corte di appello ha chiarito come i singoli fatti di spaccio non possano essere ricondotti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed in tal senso si sono valorizzati la stabilità del collegamento con il fornitore palermitano, la disponibilità di più tipologie di sostanza ( la Corte territoriale riporta la conversazione tra la Pistone e lo [OSCURATO:PERSONA], in cui la Pisone riferisce che della sostanza diversa da quella" per tirare" - cioè la cocaina - ne aveva a disposizione " quella che vuole) e, soprattutto, le modalità della condotta, consistente nell'introduzione della droga in carcere mediante la corruzione di un agente di polizia penitenziaria. Si tratta di motivazione del tutto congrua e, come detto, rispettosa dei principi esposti. In proposito, deve aggiungersi che, secondo l'orientamento di recente espresso da questa Corte di legittimità, sebbene, in astratto, le condotte aggravate ai sensi dell'art. 80, comma primo, DPR 309/1990 ( qual è quella in esame, riguardante la cessione di stupefacente all'interno del carcere) siano compatibili con l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, è necessario che i parametri di giudizio contemplati da quest'ultima norma abbiano una maggiore forza compensativa, denotando mera occasionalità del fatto ovvero assenza di particolari accorgimenti, quali la predisposizione di mezzi o metodologie di spaccio insidiose e di più difficile accertamento. (Sez. 6 , n. 14592 del 16/02/2021, Livorti, Rv. 281157 - 01). La Corte territoriale ha correttamente evidenziato la allarmante gravità del sistema corruttivo per favorire l'ingresso dello stupefacente all'interno della struttura penitenziaria, indice di sicura insidiosità dell'azione criminosa. 7. Venendo all'esame dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che il primo motivo, con il quale si contesta la partecipazione al reato associativo, è del tutto riproduttivo delle censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). In particolare la Corte territoriale ( cfr. pag. 13 e 14 della sentenza impugnata) svolge adeguate, congrue e pertinenti considerazioni escludenti la asserita episodicità dei fatti del 26 maggio e del 4 giugno 2021, spiegando diffusamente, in modo non illogico, che vi erano plurimi dernwiU,b-aWd&.significato inequivoco del materiale -A intercettivo, dai quali desumere l'abitualità e stabilità dei rapporti con l'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], nonché la altrettanto stabile messa a disposizione della propria attività per recarsi, con la propria autovettura, agli appuntamenti con il Salerno per la consegna della droga . Del tutto nuovo, perché mai proposto in appello, è il motivo riguardante l'erronea applicazione della legge penale riguardante il concorso nel reato di corruzione. In ogni caso, la Corte territoriale dà ampio conto della piena prova, emergente dalle risultanze dei servizi di osservazione e pedinamento della PG, nonché dalle intercettazioni, della dazione di somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA] ai fini della illecita introduzione della sostanza stupefacente all'interno del carcere. Tanto integra la fattispecie criminosa contestata, non potendo certamente affermarsi, come dedotto dal ricorrente, che si tratterebbe di una mera modalità esecutiva del reato di cui all'art. 74 DPR n.309/1990 ( di cui, fra l'altro, e in modo contraddittorio, è stata pure stata contestata la sussistenza). 8. Stesse considerazioni si impongono relativamente ai motivi di ricorso proposti dal Ruggeri, attinenti alla carenza di prova in ordine ai reati contestati. La censura è volta a denunciare, in modo del tutto generico, la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate, nel senso che il significato attribuito alle stesse dai giudici di merito viene contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: è pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Inequivocabile, infatti, è il contenuto delle conversazioni debitamente trascritte dalla Core territoriale ( pag. 19) riguardanti i rapporti di fornitura con lo spacciatore di nome Anthony. Quanto alle doglianze attinenti alla esclusione della configurabilità del contributo di minima importanza e all'inquadramento del fatto nella ipotesi lieve e alla applicabilità dell'art. 131 bis cod pen, si tratta di censure meramente riproduttive dei motivi di appello della cui inammissibilità si è più sopra detto. Per di più, si tratta di doglianze manifestamente infondate in considerazione di quanto esposto sub. par. 6 circa l'oggettiva gravità dei fatti esaminati. 9. Sono manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso riguardanti le attenuanti generiche, il cui diniego è stato adeguatamente motivato dalla Corte nissena in considerazione della mancanza di elementi positivamente valutabili. Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 , Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 10. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condan