CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 32984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9639/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) come da procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 21/2018 depositata il 04/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del PG in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dell’ottavo motivo del ricorso principale. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose domanda di arbitratocol fine di ottenere la nullità o l’annullamento di due delibere assunte dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’una di approvazione del bilancio con ripianamento di perdite, l’altra di conferma del consiglio di amministrazione con determinazione del compenso. A fondamento della domanda sostenne di non esser stata convocatain vista della riunione assembleare. Il collegio arbitrale respinse la domanda con lodo del 22-5-2015, rilevando che la mancata convocazione era giustamente dipesa dall’inefficacia relativa dell’acquisto della partecipazione della società attrice.Difatti i soci di tale società avevano previamente deliberato di procedere a un aumento di capitalemediante conferimento di quote di partecipazione da essi detenute nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; e però non vi era stata alcuna denuntiatiodella citata cessione delle quote, non vi era stato alcun reale spostamento patrimoniale, visto che la [OSCURATO:PERSONA] era una società a base familiare, ed era stata dunque violata la clausola di prelazione statutaria; la quale clausola si sarebbe dovuta interpretare nel senso di comprendere anche la cessione di partecipazioni mediante conferimentoin società. Il lodovenne impugnato dalla attrice con plurimi motivi. La convenuta si costituì proponendo a sua volta impugnazione incidentale nel capo relativo alle spese di lite e a quelle di funzionamento del collegio arbitrale. La Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità del lodo, ritenendo che gli arbitri non avessero fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi al merito della controversia (art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.), e in sede rescissoria ha pronunciato l’annullamento delle deliberazioni assembleari. H a rilevato che le doglianze erano state indirizzate contro la validità dell’assemblea (e delle conseguenti deliberazioni) in ragione dell’omessa convocazione di uno dei soci, e che tale questione soggiaceva alla compromettibilità, non avendo a oggetto diritti indisponibili; donde era valido il ricorso alla procedura arbitrale. Ha stabilito che l’atto di conferimento delle quote in favore di [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto a obbligo di denuntiatio, poiché sottratto alla prelazione statutaria. Si era infatti trattato di una cessione gratuita, a fronte del testo della clausola statutaria implicante un trasferimento con prezzo di cessione. In questa prospettiva soccorreva il canone interpretativo teso a privilegiare lalibera circolazione delle quote, siccome stabilita per legge , con conseguenterafforzamento dell’interesse societario in tutti i casi di trasferimento oneroso tale da realizzare un vantaggio patrimoniale per il cedente, giusta la previsione di criteri predeterminati di fissazione del corrispettivo. Nel caso concreto la fattispecie rientravainvece, a dire della corte d’appello,nella categoria degli atti a prestazione infungibile, essendosi trattato di conferimento di quote a copertura di un aumento di capitale gravante sui soci ( non della sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma anche ) dell’AutoserviziPreite. Arafforzare la convinzione per cui un tal genere di cessione fosse esclusa dall’operatività della clausola di prelazione stava del resto il precedente richiamato dalle stesse parti, nel quale egualmente quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eranostate conferite in altra società (la Saj) senza alcuna denuntiatio e senza correlata opposizione ; a dimostrazione del fatto che una tal modifica dell’assetto societario, per atto sostanzialmente sovrapponibile ed equivalente a quello di causa , era già stata considerata dalla società ConsorzioAutolinee conforme alla sua previsione statutaria. Ritenuta dunque la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., la corte d’appello ha, in sede rescissoria, annullato le deliberazioni poiché non precedute dalla convocazione del socio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assente in assemblea. Per la cassazione della sentenza, depositata il 4-1-2018 e non notificata, la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sorretto da tredici motivi, illustrati da memoria. L’intimata ha replicato con controricorso, a sua volta illustrato da memoria,e ha proposto sei motivi di ricorso incidentale condizionato. Ragioni della decisione I. – Il ricorso principale consta, come detto, di tredici motivi, alcuni riferiti al giudizio rescindente della corte territoriale, altri a quello rescissorio, altri ancora a entrambi. II. –Col primo motivo la ricorrente denunzia l’errata statuizione della corte d’appello a proposito del la co m petenza arbitrale , essendosi trattato di delibera impugnata per mancata convocazione di un socio, come tale non compromettibile in arbitrato perché avente a oggetto diritti indisponibili (artt. 2479-ter cod. civ. in relazione agli artt. 36-36 d.lgs. n. 5 del 2003 e 829 e 830 cod. proc. civ.). Ilmotivo è inammissibile, prima ancora che infondato.L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale (cfr. per tutte Cass. Sez. 6-1 n. 19993-20). In tale giudizio il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato d’ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. Cass. Sez. 1n. 16556-20), col fondamentale limite del giudicato. Nella concreta fattispecie è risolutivo che l’eccezione della società [OSCURATO:PERSONA] circa la non assoggettabilità della controversia all’arbitrato in ragione del l’asserito vizio della delibera era stata esplicitamente disattesa dal collegio arbitrale. E l a relativa statuizione non risulta esser stata contrastata dalla società stessa nel giudizio di impugnazione del lodo. Dalla sentenza risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a eccepire l’incomp e t e nza del giudice adito per essere la competenza demandata alle sezioni specializzate in materia societaria, oltre che l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 cod. proc. civ.; e ancora che essa aveva insistito semplicemente per la non spendibilità dell’impugnazione per motivi di diritto, non prevista dalle parti o dalla legge, non essendo applicabile l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003in base all’ambito della prospettazione ri spetto alla fattispecie concernente il regolare espletamento della procedura di prelazione. III. – Col secondo mezzo la ricorrente nuovamente denunzia l’errata statuizione circa la competenza degli arbitri, questa volta perché si sarebbe trattato di lite non compresa nella clausola compromissoria (artt. 34-36 del d.lgs. n. 5 del 2003, 829 e 830 cod. proc. civ.). Il motivo è inammissibileper eguale ragione.Peraltro esso sarebbe anche infondato, poiché diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente la portata ampia della clausola statutaria, trascritta nel ricorso, comprende anche le controversie sulla validità delle deliberazioni assembleari, essendo esse stesse controversie insorte tra la società e i soci relativamente a diritti disponibili relativi al contratto sociale . È infatti sempre necessario distinguere a tal riguardo la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, dalla asserita (e peraltro qui insussistente) indisponibilità del diritto controverso (v. Cass. Sez. 6-1 n. 10433-22). IV. –Anche il terzo mezzo denunzia un’errata statuizione circa la competenza degli arbitri, essendosi trattato – si dice - di controversia inerente a un terzo, il cui acquisito della qualità di socio era stato contestato dalla società (artt. 34-36 del d.lgs. n. 5 del 2003, 829 e 830 cod. proc. civ.). Il motivo è inammissibileper identica ragione. La questione sottostanterisulta esser stata risolta dagli arbitri in senso negativo (v. controricorso, nel quale la statuizione arbitrale è riportata nel punto specifico), vale a dire che la controversia si doveva considerare comunque arbitrabile anche dinanzi alla contestazione della effettività della condizione di socio.E in proposito nessuna critica risulta essere stata formulata, dinanzi alla corte d’appello, nel giudizio di impugnazione del lodo. V. –Il quarto e il quinto motivo attengono propriamente al giudizio rescissorio. La ricorrente denunzia in questo caso l’esistenza di una radicale confusione tra fase rescindente e fase rescissoria sotto un duplice profilo: (a) che dopo aver pronunciato la nullità del lodo la corte d’appello avrebbe dovuto procedere a un riesame integrale del merito sulla base delle conclusioni delle parti e degli accertamenti svolti dagli arbitri, mentre nel caso concreto nessun esame vi era stato in ordine allequestioni relative all’applicabilità della clausola compromissoria, alla mancata inclusione delle delibere assembleari tra le liti oggetto di essa, alla illegittima attivazione della clausola da parte di un terzo la cui qualità di socio era stata contestata; (b) che nessun termine era stato concesso alle parti per approntare in rescissorio le difese di merito. I motivi sono in parteinammissibili e in parte infondati . VI. –Va premesso che in materia arbitrale le eventuali difformità dai requisiti del giudizio possono provocare la dichiarazione di nullità dellodo. In simili condizioni la corte d'appello è tenuta a pronunciare nel merito senza distinzione tra le varie ipotesi , ove codeste siano diverse da quelle contemplate nei primi quattro punti dell’art. 829, primo comma, cod. proc. civ. (v. per varie applicazioni Cass. Sez. 1 n. 19604-20, Cass. Sez. 1 n. 20128-13, Cass. Sez. 1 n. 15445-12, Cass. Sez. 1, n. 22083-09). Nel caso concreto la nullità del lodo è stata pronunciata ai sensi dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., in relazioneal d.lgs. n. 5 del 2003, per vizio non attinente alla instaurazione del giudizio arbitralema alla valutazione in iure a proposito della validità della deliberazione assembleare. Sicché la pronuncia rescissoria era doverosa. VII. - N ella sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 20880-10). La domanda sulla quale la corte territoriale ha pronunciato è giustappunto e sempre quella di annullamento delle delibere assembleari per vizio di convocazione. Non si comprende, in base alle censure prospettate dalla ricorrente, a quali ulteriori incombenti istruttori la corte d’appello avrebbe dovuto adempiere.Né più è rilevante, in sede rescissoria, insistere sul profilo della mancata inclusione nella clausola compromissoria delle liti sulle delibere, così come non lo è il fatto (mero) della possibilità di attivare la clausola da parte del socio la cui qualità fosse contestata. Questo perché tutte le dette questioni sono assorbite dalla mancanza di censure all’operato degli arbitrisui rispettivi punti, mentre qui, adesso, si discute della decisione assunta in fase rescissoria da l giudicestatale investito dell’impugnazione. Nessuna norma impone a tale giudice, nel passaggio dal rescindente al rescissorio, di accordare termini alle parti per la predisposizione di ulteriori difese. E d’altronde non risulta, in prospettiva di autosufficienza, che un termine del genere sia stato in concreto richiesto. VIII. – Il sesto e il settimo mezzo attengono nuovamente al giudizio rescindente. Vi si sostiene che sarebbe erronea l’affermata ammissibilità dell’impugnazione del lodo per error in iudicando, stante l’accoglimento da parte degli arbitri della riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. relativa alla assenza della qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e atteso che, comunque, si trattava di questione pregiudiziale di merito (artt. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 e 829 terzo comma cod. proc. civ.). Nel complesso la tesi della ricorrente è che gli arbitri avevano affermato di non potersi pronunciare sulla controversia in base alla asserita qualità di socio della società impugnante le deliberazioni assembleari, visto che quest o profilo pregiudiziale era oggetto di apposita riconvenzionale. Ma da ciò derivava – obietta la ricorrente - l’impossibilità della corte d’appello di collegare l’arbitrabilità del vizio di omessa convocazione alla sindacabilità del lodo per errore di diritto. IX. - I motivi , chiaramente connessi, sono in fondati , per quanto debbano essere corrette alcune considerazioni in iure dell’impugnata sentenza.X. - Dalla sentenza si evince che la cl a u s ola compromissoria, sebbene già inserita nello statuto, era stata rimodulata e riapprovata dall’assemblea dei soci nel 2012. A tale circostanza la corte d’appello ha collegato l’ammissibilità dell’impugnazione per errori di diritto relative al merito della controversia, essendo in questione l ’ in validità della deliberazione assembleareper vizio del procedimento di convocazione dell’assemblea. Su questo punto è necessario precisare che le Sezioni unite di questa Corte hanno fissato il seguente principio i n tema di arbitrato : “l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato”. Dopodiché hanno aggiunto che , anche in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicando “quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo finanche la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 (v. Cass. Sez. U n. 9285-16). Al principio va data continuità, donde è ininfluente il rilievo della corte d’appello, peraltro non censurato, secondo il quale la clausola era stata rimodulata nel 2012 così da attrarre in ogni caso la disciplina dell’errore di diritto al nuovo testo dell’art. 829 terzo comma cod. proc. civ. XI. - Fatto sta che il lodo aveva respinto la domanda di annullamento delle deliberazioni non perché la questione sullo stato di socio dell’impugnante fosse contestata, ma perché la cessione delle quote sociali avvenuta mediante conferimento era da considerare inefficace nei confronti della società convenuta;sicché la convocazione dell’impugnante non era necessaria e l’assemblea doveva ritenersi validamente costituita. In tal modo è da osservare che , diversamente da qua nto presupposto dalla ricorrente, gli arbitri si erano pronunciati sul merito della domanda, escludendo il vizio della deliberazione per profili in iure attinenti al procedimentoassembleare. Questi stessi profili sono stati poi tradotti in apposita censura nel giudizio di impugnazione del lodo. Difatti la decisione arbitrale risulta esser stata impugnata sul rilievo di un errore di diritto quanto all’affermazione previa, per cui il conferimento sarebbe caduto nella prelazione: motivo predisposto sia per contraddittorietà, in relazione all’art. 829, n. 11, cod. proc. civ., sia per erronea applicazione dei canoni interpretativi della clausola statutaria, in rapporto – questa volta - ai principi generali di libera trasferibilità delle quote, alla mancata valorizzazione della condotta dei soci e della società nel precedente verificatosi due anni prima, alla erroneamente affermata fungibilità della prestazione. Ne segue che la corte d’appello ben poteva, e anzi doveva, esaminare l’impugnazione del lodo nel profilo afferente, essendo codesto prospettato nel senso di un errore a proposito della affermata (dagli arbitri) insussistenza dell’obbligo di convocazione propedeutico alla validità delle deliberazioni. Pertanto, i motivi sesto e settimo, tesi a sostenere il contrario, sono infondati. XII. –Con l’ottavo motivo è dedotta l’o messa pronuncia rispetto alla questione della violazione della clausola di indivisibilità delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (art. 112 cod. proc. civ.). Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e in ogni caso per difetto del presupposto.XIII. - La ricorrente assume di ave r posto il problema della clausola statutaria di indivisibilità delle quote nel contesto del giudizio arbitrale. Assume poi di avere nuovamente prospettato la questione nella sede dell’impugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., dal momento che gli arbitri l’avevano evidentemente ritenutal’assorbita dal rigetto dell’avversa domanda, per la violazione della clausola di prelazione. Il punto è che nel ricorso è specificato solo questo: che, in appello, si sarebbero dovute considerare riproposte “nella non creduta ipotesidi accoglimento dell’avverso atto (..) tutte le domande svolte in primo grado, così come precisate nel corso del giudizio arbitrale”. Non è indicato, invece,il tenore delle specifiche difese svolte nella suddetta sede di arbitrato, alle quali associare il riferimento. In definitiva quanto indicato nel ricorso, per la sua genericità, a niente serve. E’ poi di tutta evidenza che l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alla rilevanza della qualità di socio come conseguente al valido conferimento delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operato dagli originari soci Preite, è sintomo dell’implicito rigetto di ogni questione impeditiva dell’efficacia del conferimento. Donde in ogni caso il vizio di omessa pronuncia non sarebbe predicabile. A integrarne gli estremi non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; e ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica dellapronuncia (v. Cass. Sez. 2 n. 20311-11, Cass. Sez. 1 n. 21612-13, Cass. Sez. 1 n. 24155-17). XIV. – Coi restanti cinque mezzi sono svolte censure alla valutazione di merito della corte d’appello, involgente tanto il rescissorio quanto il rescindente. Nello specifico: (i) col nono mezzo è dedotta l’erronea statuizione circa l’inapplicabilità della prelazione statutaria al conferimento di quote in applicazione del principio di libera trasferibilità delle partecipazioni di s.r.l. (art. 2468e 2469 cod. civ.) ; (ii) col decimo l’erronea statuizione circa l’inapplicabilità della prelazione statutaria al conferimento di quote a seguito di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto (art. 1362-1371 cod. civ.); (iii) con l’undicesimo l’erronea statuizione circa l’inapplicabilità della prelazione statutaria al conferimento di quote per violazione o falsa applicazione della disciplina delle clausole limitative e del recesso (art.2469 e 2473 cod. civ.); (iv) col dodicesimo l’erronea statuizione circa l’inapplicabilità della prelazione statutaria al conferimento per errata concezione della prelazione impropria e della disciplina del trasferimento delle quote (artt. 2469 e 2470 cod. civ.); (v) col tredicesimo l’erronea statuizione circa l’inapplicabilità della prelazione statutaria al conferimento di quote a seguito di una incomprensibile concezione della prelazione impropria e di un contrasto irriducibile delle affermazioni contenute nella motivazione quanto ai negozi, differenti dalla vendita, a cui la clausola dovrebbe essere applicata. XV. -I motivi vanno esaminati unitariamente e sono inammissibili perché, sotto parvenze dicensure in iure, si risolvono in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto. La corte d’appello –tanto ai fini del giudizio rescindente, quanto ai fini di quello rescissorio - ha ritenuto che l’atto di conferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA], fatto mediante cessione a titolo gratuito delle quote di partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA], non fosse soggetto alla clausola di prelazione statutaria, poiché codesta era da considerare relativa a una fattispeciediversa. La valutazione è tesa al significato della clausola ed è stata spiegata in base a una motivata e non implausibile esegesi, secondo la quale la clausola statutaria implica va un obbligo di denuntiatio circoscritto alle sole cessioni di qu o te a titolo oneroso , con predeterminazione del prezzo in base all’ultimo bilancio approvato.Ciò naturalmente per gli effetti in ordine all’opponibilità del conferimento e del conseguente acquisto dello stato di socio da parte della medesima società [OSCURATO:PERSONA], della quale si imponeva – quindi - la convocazione ai fini della regolarità del procedimento assembleare propedeutico alle delibere della società [OSCURATO:PERSONA], nel concreto impugnate. Questa Corte ha da tempo chiarito che l'interpretazione di una clausola statutaria –esattamente come accade per quella sulle clausole di un contratto - è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione o per violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile per l'interpretazione dei contratti (v. per tutte Cass. Sez. 1 n. 14775-12). Nella specie l'interpretazione della corte territoriale risulta in massima parte criticata in relazione al risultato al quale la corte è pervenuta. A questo la ricorrente ha inteso difatti contrapporre una esegesi diversa,a sé favorevole, della medesima clausola statutaria . Èanche da dire che non è centrato il dedotto contrasto col dato testuale della clausola medesima , riportato nel ricorso per cassazione , visto che codesto è ben compatibile con la tesi sostenuta in sentenza. E che non lo è neppure quello indicato nel decimo mezzo , vale a dire l’ipotetico dissidio con altre regole di ermeneutica decisive al riguardo, volta che le critiche a proposito dei canoni di interpretazionesoggettiva (tale è il senso del motivo) sono state limitate, dalla ricorrente, a un argomento collaterale rispetto a quello derivato dal tenore della clausola in rapporto al prezzo di cessione; cosicché, di nuovo, non superano il confine di una visione personale e opposta a quella fatta propria dal giudice del merito. XVI. –In conclusione, il ricorso principale è rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, senza che a tal fine sia necessario dar conto delle censure in esso dipanate. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in complessivi 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massim