CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2020 la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Salerno, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Nicola [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione e 23.667,00 euro di multa per vari delitti di usura, estorsione, violenza o minaccia per costringere altri a commettere un reato, autoriciclaggio. 2. Ha proposto ricorso Nicola [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine a quattro diversi profili. 2.1. Violazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen. - per i capi 29 e 30 - in relazione al presupposto della concreta capacità decettiva della condotta, necessario affinché sia integrato il delitto di autoriciclaggio, la cui sussistenza è stata esclusa in sede cautelare anche dalla Corte di cassazione. Nel caso di specie i proventi dell'attività delittuosa, vale a dire delle condotte usurarie, sono confluiti in immobili formalmente intestati all'imputato, per loro stessa natura non occultabili, formalmente acquistati pur in assenza di redditi dichiarati, con operazioni sulle quali l'Agenzia delle Entrate avrebbe probabilmente svolto accertamenti, segnalando poi le evidenti anomalie all'autorità giudiziaria. I giudici di merito non hanno chiarito quale efficacia dissimulatoria possa avere il reinvestimento di proventi illeciti nell'acquisto di beni immobili da parte di un soggetto privo di reddito dichiarato al fisco. 2.2. Violazione dell'art. 648-ter.1 cod. peh. - per i capi 18, 22, 23 e 27 - in ordine alla configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, da escludere quando, come nel caso in esame, l'agente faccia un "mero riferimento ad ambienti criminali o anche a delinquenti noti nel contesto territoriale di riferimento"; d'altronde, le stesse vittime hanno mostrato di non attribuire particolare credibilità alle prospettazioni dell'imputato. 2.3. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'ampia e tempestiva confessione da parte del ricorrente, che si è assunto la responsabilità di tutti gli episodi di usura ascrittigli. 2.4. Violazione degli artt. 81 e 644 cod. pen. in relazione al riconoscimento di autonoma rilevanza penale a episodi riconducibili a una unica condotta delittuosa. Fra l'imputato e ciascuna delle cinque persone offese, infatti, era intervenuto un singolo accordo contrattuale, in virtù del quale il debitore era tenuto a corrispondere un interesse usurario prestabilito, cosicché tutte le dazioni di denaro rinvenivano il proprio momento genetico nell'iniziale patto usurario: ad [OSCURATO:PERSONA], pertanto, possono essere ascritti non venticinque delitti di usura aggravata bensì solo cinque di essi, uno per ciascuna delle persone offese con le quali egli aveva concluso la pattuizione illecita.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale. 2. In ordine alla sussistenza dei delitti di autoriciclaggio, ascritti all'imputato ai capi 29 e 30, la Corte di appello si è espressamente confrontata con le decisioni assunte nella fase cautelare, con le quali era stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria dal G.i.p. nell'ordinanza genetica e dal Tribunale in sede di riesame, con provvedimento avallato da questa Corte (sentenza n. 7860 del 20/12/2019, dep. 2020), che ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. Il Tribunale aveva osservato che nell'appello del P.M. non era indicata alcuna attività dissimulatoria o decettiva delle condotte con cui [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe ostacolato concretamente l'identificazione delle utilità provenienti dalla commissione dei reati presupposto di usura ed estorsione nell'acquisto di 5 box ubicati in Pontecagnano dalla società [OSCURATO:SOCIETA] come da contratti preliminari stipulati il 26.1.2015 ed il 10.3.2015 (...) e nell'acquisto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di un appartamento sito in Pontecagnano alla via Budetti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl (...), e ciò perché in entrambi i casi, per il pagamento di tali immobili, [OSCURATO:PERSONA] ha sì utilizzato assegni bancari e circolari nonché effetti cambiari in gran parte emessi dalle vittime dei reati presupposti di usura ed estorsione, ma lo ha fatto versandoli personalmente alle predette società venditrici, sicché è del tutto evidente che le condotte poste in essere dall'indagato non sono dotate della particolare capacità dissimulatoria (...) richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 648ter.1 cod. pen., avendo anzi [OSCURATO:PERSONA], con tali condotte, addirittura favorito l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli in questione". Nella sentenza già citata questa Corte ha affermato che "la soluzione cui è pervenuto il Tribunale del Riesame è corretta in punto di diritto". Con fondamento, tuttavia, la Corte territoriale ha osservato "come il Giudice della cautela non avesse compiutamente vagliato la quaestio facti relativa al quomodo del reimpiego del denaro e non avesse esaminato singulatim le operazioni di reimpiego in concreto poste in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] per un difetto di allegazione da parte del P.M. appellante", cosicché la verifica, compiuta dal Tribunale del riesame, in ordine alla concreta capacità dissimulatoria, ha risentito "di tale deficit di fondo" (pag. 5).Aderendo alle argomentazioni del primo giudice, la sentenza impugnata ha specificamente descritto, con una precisa ricostruzione in fatto, nella sostanza obliterata dal ricorrente, le operazioni di mascheramento del collegamento fra la provvista (profitto delle usure) e gli investimenti (acquisti di immobili), non ben evidenziate dal Pubblico Ministero in sede cautelare. Le modalità di pagamento del prezzo degli immobili ceduti dalla società Faro all'imputato furono diverse, come ricordato dai giudici di merito (pagg. 110 e ss. della sentenza di primo grado e pag. 6 di quella di appello) e consistettero: - nella emissione da parte della vittima dell'usura di un assegno bancario, senza indicazione del beneficiario, dato ad [OSCURATO:PERSONA] e da questi consegnato direttamente alla società venditrice, indicata sul titolo quale diretta beneficiaria; - nella emissione di effetti cambiari da parte della vittima di usura in favore di un soggetto terzo (non immediatamente ricollegabile ad [OSCURATO:PERSONA]), che operava una girata in bianco del titolo, poi consegnato all'imputato, il quale a propria volta lo versava alla società venditrice, senza mai comparire sul titolo; - nella emissione di assegni circolari e/o effetti cambiari in favore della societa venditrice da parte di un soggetto terzo, diverso dalla vittima dell'usura e non ricollegabile ad [OSCURATO:PERSONA], il quale poi provvedeva alla restituzione in contanti delldsomma. In tutti i casi l'imputato non compariva mai direttamente nelle diverse transazioni, impedendo o rendendo difficoltoso il collegamento diretto tra i titoli di credito, la sua persona e il profitto dei reati di usura. Sulla base di questa ricostruzione, correttamente la Corte territoriale ha richiamato e applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire è quello della «idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 45396 del 10/11/2021, Palliccia, non mass.).3. E' privo di ogni fondamento anche il secondo motivo, inerente alla dedotta insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Esaminando specificamente i quattro capi d'imputazione, la Corte di appello ha sintetizzato le dichiarazioni salienti delle tre persone offese (e della compagna di una di queste), dalle quali è emerso chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni si rivolse alle stesse rappresentando che egli agiva non da solo ma con alle spalle soggetti malavitosi, appartenenti alla criminalità organizzata, alcuni dei quali di grosso calibro e noti alle vittime, pronti a sostenerlo nelle sue azioni di recupero dei crediti: si trattava "all'evidenza di atteggiamenti e di espressioni evocative di un contesto associativo di stampo camorristico, tale dunque da suscitare nella vittima una situazione di particolare metus" (pag. 10 della sentenza), tant'è che una delle persone offese ([OSCURATO:PERSONA]) si disse "terrorizzato" dal riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] a un noto e pericoloso esponente della locale organizzazione criminale. La difesa ha in larga parte trascurato le ampie argomentazioni della sentenza, che ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla circostanza aggravante del metodo mafioso, ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). Detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007). Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ai fini della integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, non occorre «che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027), circostanza verificatasi nel caso di specie, alla luce della descritta ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata. 4. E' priva di pregio anche la doglianza in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla luce della motivazione particolarmente ampia e precisa sul punto (pagg. 11-13), con la quale la Corte di appello ha lungamente esaminato la estrema gravità dei numerosi fatti illeciti commessi e la elevata capacità criminale dell'imputato, "malavitoso di spessore", descrivendo un quadro "indubbiamente indicativo di un grave e significativo 'disvalore oggettivo e soggettivo' dei fatti", non scalfito dalla confessione resa in giudizio, ritenuta, per molteplici ragioni, "del tutto priva di utilità probatoria" e "meramente speculativa". Indipendentemente da tale ultima valutazione, contestata dalla difesa, va ribadito che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facéia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanèndo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). 5. E' infondato anche l'ultimo motivo, relativo alla unicità del reato commesso in danno della medesima persona offesa. La Corte di appello, in diritto, non ha affatto ignorato il principio secondo il quale il reato di usura è configurabile secondo il duplice alternativo schema dei delitti a condotta frazionata o a consumazione prolungata, perché i pagamenti ed i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario segnano il momento consumativo sostanziale del reato e, dunque, non sono qualificabili come post factum non punibile (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313; Sez. 1, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887; Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, D'Alessandro, Rv. 260782; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 248132); in fatto, però, ha osservato che ciascuna persona offesa ha "riferito di avere, nel corso del tempo, ricevuto dall'[OSCURATO:PERSONA] autonomi, distinti e plurimi prestiti di denaro, per diversi importi e con nuovi interessi; dunque, è evidente che tra l'[OSCURATO:PERSONA] e ciascuna delle vittime di usura sono stati conclusi, nell'arco di circa un triennio, diversi, plurimi e successivi contratti di mutuo; l'imputato ha di volta in volta erogato a ciascuna delle persone offese nuove somme di denaro - rectius nuovo capitale - su cui venivano applicati nuovi interessi a tasso usuraio" (pag. 14). A fronte di questa ricostruzione in fatto, con argomentazioni anche in questo caso obliterate dalla difesa, risulta incensurabile la decisione della Corte territoriale anche sul punto della pluralità dei reati, pur se commessi in danno della medesima persona offesa. 6. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre