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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36070/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24169-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 2835/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate in da la 29 aprile 2012 notificava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Catuogn3 Fr anceszo l'avviso di rettifica e liquidazione della tassa di Registro relativo alla ci iirrioraviE-indita di un terreno agricolo con aumento del valore dichiarato a 1 u o a mq.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], a rom propro e della coniuge [OSCURATO:PERSONA] coobbligati in solido, impugnava l'al:tc sacra indicato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta ode :)e -ico la violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 e la carenza di MOtiVEI2i ..)rie dell'atto impositivo assumendo che il valore dichiarato fosse superiore a qua le ottenuto con la cd. valutazione automatica, con conseguente illegitit rnit:a della rettifica operata dall'Ufficio.

L'Agenzia delle entrate si costituiva chi :adendo I rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità della rettifica operata sbillte l'impossibilità di applicare al caso di specie la valutazione automatica previ3ita dal comma 5-bis dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] trit utaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenuta l'applicabilità della norma da iullrno citata che impediva di applicare i valori di mercato per operare la re:tifi( a cenceigtata.

1.2. L'Ufficio proponeva appil ) ci ironte alla Commissione tributaria regionale della Campania ribadendo legiCimità della rettifica operata, con l'esclusione della cd. valutazione uternElica , I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 2835/01/15, conferma ar o la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente.

1.3. Avverso questa ultima :lec..sione, L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

1.4. I contribuenti si SC,110 C3Sti :L ti solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussicre E i sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]:

2. L'Ufficio, con il primo motivo, le:"ILndia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2E,5 7 cod. div., 115 cod. proc. civ., 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all'íirt 3E0, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione di legge, sostenendo chE la legittimità dell'atto impugnato basato sulla rilevazione del valore di mercato attraverso l'allegazione di due atti di compravendita del triennio precedente ritenuti comparabili (14 e 20 euro a mq), individuando il valore in 18 euro CI rici e i1:enendo che la CTR abbia errato nell'interpretare i valori "accertati' ccr cl atti di riferimento, indicati nell'atto impugnato, come non dichiarati dal 'e ::art, ma in corso di verifica ("accertati", ma non definitivi).

2.2. Con il secondo motivc, l'ultra petizione in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., 56, ciArnia 1, dAs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod.

Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel sostenere che ry.-e-z2:i di riferimento utilizzati per rettificare la base imponibile fossero sforniti di prova poi. ,:hé i ricorrenti, nell'atto di appello, si sono limitati a sollecitare l'inanimissiollità dell'impugnazione da parte dell'Agenzia, senza sollevare l'ecceziole accolta dalla Commissione tributaria regionale - neanche in primo grado.

2.1. Con il terzo motivo, i denuncia l'errata applicazione dell'art. 1, comma 497,

I. n. 266 del 2005 in relaz Orie a d'ad. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria ..egíonaie avrebbe malinteso il senso della norma che esclude la valutazione 31,11:( matica per gli immobili indicati all'art. 1, comma 497,

I. n. 266 del 2005, piJic;-1:í e35E1 fa riferimenti ad immobili abitativi e relative pertinenze, escludendo così ..:erreli agricoli che, invece, sono oggetto dell'atto impositivo impugnato.

3. Il primo motivo ed il terzo mc Dio sono fondati, assorbito il secondo.

3.2. In relazione al primo rripti ./c), dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata è, infatti, possib le devare che i giudici d'appello hanno ritenuto che gli atti comparativi facess,ro riferimento a valori non dichiarati, ma "accertati" senza che ne fosse proveta la •efinitività.

3.3. In realtà, l'Ufficio chiarisce, ove ve ne fosse stato necessità, che i valori di riferimento sono desunti da due atti rotarili che sono stati "accertati" sulla base di quanto "dichiarato", s.enza che fosse intervenuta alcuna rettifica.

4. Rispetto al terzo motivo, Il cDnIITIE1497 dell'art. 1 della

I. n. 266 del 2005 che si riferisce espressamente agli irnric,bili ao uso abitativo non è applicabile alla compravendita del terreno ogcpel...to cl'mposizione.

5. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata, anchz-: p2r le ulteriori questioni, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale cle,la 2ampania anche per le spese del presente giudizio.

P. La Corte accoglie il primo ed il t€rzc mctvo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnD:a, anche per le ulteriori questioni, con rinvio ad altra sezione della Commissior e :i i _taria -eqionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nelliackini-inza carrerale da remoto del 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24169-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente- avverso la sentenza n. 2835/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 23/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate in da la 29 aprile 2012 notificava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Catuogn3 Fr anceszo l'avviso di rettifica e liquidazione della tassa di Registro relativo alla ci iirrioraviE-indita di un terreno agricolo con aumento del valore dichiarato a 1 u o a mq. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], a rom propro e della coniuge [OSCURATO:PERSONA] coobbligati in solido, impugnava l'al:tc sacra indicato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta ode :)e -ico la violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986 e la carenza di MOtiVEI2i ..)rie dell'atto impositivo assumendo che il valore dichiarato fosse superiore a qua le ottenuto con la cd. valutazione automatica, con conseguente illegitit rnit:a della rettifica operata dall'Ufficio. L'Agenzia delle entrate si costituiva chi :adendo I rigetto del ricorso, evidenziando la legittimità della rettifica operata sbillte l'impossibilità di applicare al caso di specie la valutazione automatica previ3ita dal comma 5-bis dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986. [OSCURATO:PERSONA] trit utaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenuta l'applicabilità della norma da iullrno citata che impediva di applicare i valori di mercato per operare la re:tifi( a cenceigtata. 1.2. L'Ufficio proponeva appil ) ci ironte alla Commissione tributaria regionale della Campania ribadendo legiCimità della rettifica operata, con l'esclusione della cd. valutazione uternElica , I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 2835/01/15, conferma ar o la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente. 1.3. Avverso questa ultima :lec..sione, L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 1.4. I contribuenti si SC,110 C3Sti :L ti solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussicre E i sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 2. L'Ufficio, con il primo motivo, le:"ILndia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2E,5 7 cod. div., 115 cod. proc. civ., 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all'íirt 3E0, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione di legge, sostenendo chE la legittimità dell'atto impugnato basato sulla rilevazione del valore di mercato attraverso l'allegazione di due atti di compravendita del triennio precedente ritenuti comparabili (14 e 20 euro a mq), individuando il valore in 18 euro CI rici e i1:enendo che la CTR abbia errato nell'interpretare i valori "accertati' ccr cl atti di riferimento, indicati nell'atto impugnato, come non dichiarati dal 'e ::art, ma in corso di verifica ("accertati", ma non definitivi). 2.2. Con il secondo motivc, l'ultra petizione in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., 56, ciArnia 1, dAs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel sostenere che ry.-e-z2:i di riferimento utilizzati per rettificare la base imponibile fossero sforniti di prova poi. ,:hé i ricorrenti, nell'atto di appello, si sono limitati a sollecitare l'inanimissiollità dell'impugnazione da parte dell'Agenzia, senza sollevare l'ecceziole accolta dalla Commissione tributaria regionale - neanche in primo grado. 2.1. Con il terzo motivo, i denuncia l'errata applicazione dell'art. 1, comma 497, I. n. 266 del 2005 in relaz Orie a d'ad. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., poiché la Commissione tributaria ..egíonaie avrebbe malinteso il senso della norma che esclude la valutazione 31,11:( matica per gli immobili indicati all'art. 1, comma 497, I. n. 266 del 2005, piJic;-1:í e35E1 fa riferimenti ad immobili abitativi e relative pertinenze, escludendo così ..:erreli agricoli che, invece, sono oggetto dell'atto impositivo impugnato. 3. Il primo motivo ed il terzo mc Dio sono fondati, assorbito il secondo. 3.2. In relazione al primo rripti ./c), dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata è, infatti, possib le devare che i giudici d'appello hanno ritenuto che gli atti comparativi facess,ro riferimento a valori non dichiarati, ma "accertati" senza che ne fosse proveta la •efinitività. 3.3. In realtà, l'Ufficio chiarisce, ove ve ne fosse stato necessità, che i valori di riferimento sono desunti da due atti rotarili che sono stati "accertati" sulla base di quanto "dichiarato", s.enza che fosse intervenuta alcuna rettifica. 4. Rispetto al terzo motivo, Il cDnIITIE1497 dell'art. 1 della I. n. 266 del 2005 che si riferisce espressamente agli irnric,bili ao uso abitativo non è applicabile alla compravendita del terreno ogcpel...to cl'mposizione. 5. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata, anchz-: p2r le ulteriori questioni, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale cle,la 2ampania anche per le spese del presente giudizio. P. La Corte accoglie il primo ed il t€rzc mctvo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnD:a, anche per le ulteriori questioni, con rinvio ad altra sezione della Commissior e :i i _taria -eqionale della Campania anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nelliackini-inza carrerale da remoto del 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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