CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la declaratoria di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 22.3.2019(fatto accertato in data 5 febbraio 2021 ). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando: carenza di adeguata motivazione in ordine a ll ’effettivo svolgimento dell’attività contestata e del necessario presuppostodella recidiva a seguito di provvedimento definitivo; Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto( si leggano alle pagine 2,3 e 4), e i motivi sonoprospettati in maniera generica e non si confronta no con le congrue e logiche argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hannoriscontrato che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale di Palermo gli agenti avevano notato nell'atto di indicare ad un soggetto alla guida di una autovettura il luogo ove parcheggiare, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto n maniera del tutto abusiva. Veniva accertato che l'imputato era stato già sanzionatonel biennio, con verbale divenuto definitivo, di avere esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore. Anche il motivo sub 3)è generico e attiene al merito, a fronte di una sentenza e ha motivatamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la non particolare tenuità dell'offesa e l'abitualità della condotta. Analogamente, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta congruamente argomentato con la negativa personalità delprevenuto, gravato da numerosi precedenti penali reputati indicativi di un allarmante radicamento del medesimo nel reato. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12