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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 12872/2022

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la seguente e oca, n41, 7-A laafiejl sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Quinta sezione della Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza n. 2441/2022 nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullando la sentenza impugnata in relazione alla sola circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., senza indicare in dispositivo, e nel ruolo di udienza, il giudice del rinvio.

Considerato pertanto che deve procedersi alla correzione del rilevato errore materiale, nel senso indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2441/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che dopo l'indicazione "cod. pen." deve aggiungersi "con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino".

Così deciso, in Roma, il 1 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente e oca, n41, 7-A laafiejl sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 novembre 2021, questa Quinta sezione della Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza n. 2441/2022 nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullando la sentenza impugnata in relazione alla sola circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., senza indicare in dispositivo, e nel ruolo di udienza, il giudice del rinvio. Considerato pertanto che deve procedersi alla correzione del rilevato errore materiale, nel senso indicato in dispositivo. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2441/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che dopo l'indicazione "cod. pen." deve aggiungersi "con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino". Così deciso, in Roma, il 1 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 12872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris