CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 09581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19844-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. \[OSCURATO:PERSONA] 1 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I PISTE il i i; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]} i A „A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VI.AI,E DELLE MILIZIE 76 SC. VIII, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]fRO POZZAGITA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-El CARM.[OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti - avverso la sentenza n. 2651/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nucomi [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 7/11/2019 ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Vignole contro la decisione del Tribunale di Prato, il quale aveva accolto la domanda attorea proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno conseguente all'investimento in titoli argentini dagli stessi compiuto. Il Tribunale aveva ritenuto che la banca non avesse provato di avere assolto agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ex art.21, primo comma, lett. b) TUF e 28, comma 2, del regolamento CONSOB n.11522/1998 per tutta la durata del rapporto, in ragione dei quali avrebbero dovuto essere fornite non solo le informazioni tali da consentire consapevoli scelte al momento dell'investimento, ma per tutta la durata del rapporto per consentire il disinvestimento laddove, i titoli acquistati (bond argentini) avessero subito declassamenti tali da far ritenere imminente il default, come era avvenuto nel caso di specie; la Corte di appello ha confermato detta statuizione. Avverso questa sentenza propone ricorso la soccombente, affidandosi ad un motivo corredato da memoria. Resistono gli investitori con controricorso e memoria. Ric. 2020 n. 19844 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -2- Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art.380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n.58/1998, per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello che la banca, pur avendo offerto e prestato solo un servizio di ricezione ed esecuzione ordini, era tenuta ad adempiere ai doveri informativi anche dopo la conclusione del contratto di intermediazione, in quanto avrebbe dovuto tenere sempre informato il cliente dell'andamento dei titoli acquistati invitandolo al disinvestimento in modo inequivoco e formale; - si registrano dei precedenti specifici con i quali è stato affermato che «In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. 8), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso.» (Cass. n. 10112 del 24/04/2018; n. 17949 del 27/08/2020); - tuttavia, in materia si ravvisano plurimi orientamenti in relazione alle diverse forme di contratto attraverso il quale gli investimenti vengono realizzati ed agli obblighi informativi, diversamente calibrati; - viste le deduzioni svolte da entrambe le parti e considerato che la controversia in esame è esponenziale di un diffuso contenzioso, la Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., ritiene che non ricorrano le ipotesi previste Ric. 2020 n. 19844 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -3- dall'art.375, primo comma, nn. 1) e 5), cod.proc.civ. e rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. P.Q.M. La Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.