CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44511/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ragusa all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli art. 81 cpv. cod., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine d spaccio, gr. 40 di hashish, e per averne ceduti gr. 9. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il dato ponderale dello stupefacente è compatibile con lo "spaccio da strada" e il denaro sequestrato ammonta a poche decine di euro, sia agli artt. 81 cpv. 132 e 133 cod. pen., avendo erroneariente la Corte di merito affermato che la pena pecuniaria inflitta è pari al minimo edittale. 3. Il ricorso risulta inammissibile perché riproduttivo di censure, peraltro fattuali e generiche, già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni dal giudice di merito. 4. Quanto al primo motivo, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitatvo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriornente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicaziore dei principi indicati, escludendo la sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 all'esito della valutazione congiunta degli • elementi accertati nel caso in esame, quali il dato ponderale dello stupefacente del tipo hashish - un panetto di 40 gr. trovato nell'abitazione e 9 gr. ceduti a una cliente - da cui erano complessivamente ricavabili 240 dosi medie singole, il rinvenimento della somma di 650 euro in contanti, nascosta in una pila di piatti nonché di un coltello con punta annerita, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane: circostanze da cui la Corte di merito ha desunto, in maniera non certo illogica, che l'imputato avesse avviato un'attività 'di spaccio non trascurabile e, comunque, non qualificabile come di "lieve entità". Si tratta .di una valutazione di fatto logicamente motivata, che sfugge al sindacato di legittimità. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, la pena detentiva è stata inflitta nel minimo edittale e, quanto alla pena pecuniaria, lo scostamento dal minimo è così modesto - pari a soli 236 euro - che, comunque, trova plausibile spiegazione nelle concrete modalità del fatto, come sopra indicate. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]