Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2022/2025
ECLI:EU:C:2025:639
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0865(02)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
1
o
agosto 2025 (
*1
)
«Impugnazione – Istanza di intervento – Associazione di categoria – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»
Nella causa C‑865/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 dicembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] néerlandais des avocats du barreau de [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Belgio),
Orde van [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Kortenberg (Belgio),
rappresentati da P. de Bandt e T. Ghysels, avocats,
[OSCURATO:PERSONA] français des avocats du barreau de [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA], e le altre parti ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato, rappresentati da T. Bontinck e A. Guillerme, avocats,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente in primo grado,
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da S. Lejeune e V. Piessevaux, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
Bundesrechtsanwaltskammer
, con sede in Berlino (Germania), rappresentato da J.-P. Buyle, avocat, e D. van Gerven, advocaat,
[OSCURATO:PERSONA] des avocats de Genève
, con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentato da B. Gentil e F. Zimeray, avocats,
Repubblica di Estonia,
Commissione europea
, rappresentata da M. Carpus-Carcea e C. Georgieva nonché da C. Giolito e H. Krämer, in qualità di agenti,
Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères e la politique de sécurité
, rappresentata da M.A. de [OSCURATO:PERSONA] nonché L. Havas e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,
intervenienti in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
vista la proposta di R. Frendo, giudice relatrice
sentita l’avvocata generale, L. Medina
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il loro ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] néerlandais des avocats du barreau de [OSCURATO:PERSONA] (Ordine neerlandese degli avvocati del foro di [OSCURATO:PERSONA]), l’Orde van [OSCURATO:PERSONA] (Ordine degli avvocati fiammingo), [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] français des avocats du barreau de [OSCURATO:PERSONA] (Ordine francese degli avvocati del foro di [OSCURATO:PERSONA]) e gli altri ricorrenti, i cui nomi sono riportati in allegato, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea del 2 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] néerlandais des avocats du barreau de [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (
T‑797/22
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2024:670
), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso di annullamento:
–
dell’articolo 1, punto 12, del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, (
GU 2022, L 259
I, pag. 3), nella parte in cui sostituisce l’articolo 5
quindecies
, paragrafi 2 e da 4 a 12, del regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU 2014, L 229, pag. 1
), nella parte in cui riguarda i servizi di consulenza giuridica;
–
dell’articolo 1, punto 13, del regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (
GU 2022, L 322
I, pag. 1), nella parte in cui sostituisce l’articolo 5
quindecies
, paragrafi 2 e da 4 a 11 del regolamento n. 833/2014 per quanto riguarda i servizi di consulenza giuridica, e
–
dell’articolo 1, punto 13, del regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (
GU 2023, L 59
I, pag. 6), nella parte in cui inserisce un articolo 12
ter
, paragrafo 2
bis
, nel regolamento n. 833/2014 per quanto riguarda i servizi di consulenza giuridica.
2
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 2025, l’[OSCURATO:PERSONA] des avocats du barreau de Luxembourg (Ordine degli avvocati del foro di Lussemburgo; in prosieguo: l’«OBL») ha chiesto, sul fondamento dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di essere ammesso a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
3
Tale domanda è stata notificata alle parti dal cancelliere della Corte, conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo.
4
Il Consiglio dell’Unione europea e l’Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno depositato osservazioni su detta domanda entro il termine impartito, senza sollevare obiezioni nei suoi confronti.
Sulla domanda di intervento
5
In forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia.
6
Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia e deve intendersi come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 19 dicembre 2024, SRB/Dexia,
C‑454/24 P
,
EU:C:2024:1062
, punto
6
e giurisprudenza citata).
7
A tale riguardo, occorre, segnatamente, verificare che il soggetto che chiede di intervenire sia direttamente interessato dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo. Orbene, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 19 dicembre 2024, SRB/Dexia,
C‑454/24 P
,
EU:C:2024:1062
, punto
7
e giurisprudenza ivi citata).
8
Tuttavia, risulta altresì da una giurisprudenza costante che un’associazione di categoria rappresentativa, che ha per oggetto la protezione degli interessi dei suoi membri, può essere ammessa a intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere detti interessi. Pertanto, il requisito della titolarità, da parte di una siffatta associazione, di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia deve essere considerato soddisfatto qualora detta associazione dimostri di trovarsi in una siffatta situazione, a prescindere dalla questione se la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica dell’associazione in quanto tale (ordinanza del presidente della Corte del 19 dicembre 2024, SRBCRU/Dexia,
C‑454/24 P
,
EU:C:2024:1062
, punto
8
e giurisprudenza ivi citata).
9
Infatti, una tale interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative mira a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento. Orbene, a differenza delle persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto, le associazioni di categoria rappresentative possono chiedere di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte non per difendere interessi individuali, bensì per difendere gli interessi collettivi dei propri membri. Infatti, l’intervento di una siffatta associazione offre una prospettiva d’insieme di detti interessi collettivi, interessati da una questione di principio da cui dipende la definizione della controversia e può così consentire alla Corte di meglio valutare il contesto in cui una causa le viene sottoposta (ordinanza del presidente della Corte del 19 dicembre 2024, SRB/Dexia,
C‑454/24 P
,
EU:C:2024:1062
, punto
9
e giurisprudenza ivi citata).
10
Infatti, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se, sotto un primo profilo, essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se, sotto un secondo profilo, tra i suoi obiettivi rientra quello della tutela degli interessi dei suoi membri, se, sotto un terzo profilo, la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se, sotto un quarto profilo, l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri (ordinanza del presidente della Corte del 19 dicembre 2024, SRBCRU/Dexia,
C‑454/24 P
,
EU:C:2024:1062
, punto
10
e giurisprudenza ivi citata).
11
È alla luce di tali condizioni che deve essere esaminata l’istanza di intervento presentata dall’OBL.
12
Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa alla rappresentatività, l’OBL indica nell’istanza d’intervento che raggruppa 3665 avvocati che esercitano la loro professione nella circoscrizione giurisdizionale di Luxembourg (Lussemburgo).
13
Inoltre, dagli articoli 5 e 7 nonché dall’articolo 39, paragrafo 1, della loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (legge del 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato) (
Mémorial
A 1991, pag. 1110), menzionata in tale istanza di intervento e prodotta con quest’ultima, risulta che nessuno può esercitare la professione di avvocato se non è iscritto all’albo di uno degli ordini degli avvocati stabiliti in Lussemburgo, vale a dire quello della circoscrizione di Lussemburgo o quello della circoscrizione di Diekirch (Lussemburgo).
14
Ne consegue che l’OBL è rappresentativo degli avvocati che esercitano nella circoscrizione di Lussemburgo.
15
A tale riguardo, occorre ricordare che l’organizzazione delle associazioni professionali alle quali gli avvocati sono tenuti ad aderire al fine di esercitare la loro professione varia da uno Stato membro all’altro.
16
Un requisito secondo cui un’associazione professionale dovrebbe rappresentare tutti gli avvocati di uno Stato membro al fine di poter soddisfare il requisito di rappresentatività risultante dalla giurisprudenza ricordata ai punti 8 e 10 della presente ordinanza potrebbe dar luogo ad un trattamento differenziato degli avvocati, a seconda che essi esercitino la loro professione in uno Stato membro in cui esiste una sola associazione professionale nazionale o più associazioni locali.
17
Pertanto, si deve considerare che un’associazione professionale locale, alla quale le persone stabilite in una parte del territorio di uno Stato membro sono tenute ad aderire nell’ambito dell’esercizio della loro professione, deve essere qualificata come rappresentativa.
18
Di conseguenza, tenuto conto del fatto che l’OBL raggruppa tutti gli avvocati attivi in una parte del Lussemburgo, essa può essere considerata un’associazione professionale rappresentativa.
19
In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa alla tutela degli interessi dei suoi membri, dall’articolo 23 della legge del 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato, dedotta dall’OBL, risulta che il suo presidente può, in tutti i casi in cui la tutela, in particolare, di un avvocato lo richiede, adottare qualsiasi misura cautelare che la prudenza richieda e adire gli organi giudiziari competenti affinché siano disposte le misure che ritiene necessarie o utili. Pertanto, si può ritenere che l’OBL sia un’associazione rappresentativa la cui finalità consiste nella tutela degli interessi dei suoi membri.
20
In terzo luogo, occorre esaminare congiuntamente la terza e la quarta condizione di cui al punto 10 della presente ordinanza e, quindi, verificare se la causa possa sollevare questioni di principio che incidono sul funzionamento del settore interessato e se, di conseguenza, l’emananda sentenza possa incidere in misura rilevante sugli interessi dei membri dell’associazione di categoria di cui trattasi.
21
L’OBL fa valere, in sostanza, che le disposizioni la cui validità è stata confermata dalla sentenza impugnata comportano restrizioni considerevoli all’accesso a taluni servizi di consulenza giuridica per il governo russo e per le persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Tali restrizioni solleverebbero questioni relative al diritto di farsi consigliare da un avvocato, al segreto professionale e al ruolo dell’avvocato in democrazia. Pertanto, tali disposizioni inciderebbero sulla professione di avvocato nel suo complesso e su tutto il territorio dell’Unione, compreso il Lussemburgo. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe pronunciato su questioni relative, in particolare, alla portata della tutela del segreto professionale derivante dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e a quella del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della stessa.
22
Si deve constatare che la presente impugnazione, con la quale i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza impugnata, solleva, infatti, questioni di principio relative alle condizioni che disciplinano l’esercizio della professione di avvocato in tutto il territorio dell’Unione, compresa la circoscrizione di Lussemburgo corrispondente alla competenza dell’OBL, e che l’emananda sentenza può incidere in misura rilevante sugli interessi dei membri di quest’ultimo.
23
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere l’istanza d’intervento dell’OBL a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
Sui diritti processuali dell’interveniente
24
Conformemente all’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, l’OBL ha il diritto di ricevere comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, in assenza di domanda di queste ultime diretta ad escludere determinati atti o documenti da detta comunicazione.
25
Poiché l’istanza di intervento è stata depositata entro il termine previsto all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’OBL potrà presentare, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo, una memoria di intervento, entro il termine di un mese dalla comunicazione di cui al punto precedente, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 51 di detto regolamento.
26
Peraltro, l’OBL potrà presentare osservazioni orali qualora sia organizzata un’udienza di discussione.
Sulle spese
27
Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
28
Nel caso di specie, poiché l’istanza di intervento dell’OBL è stata accolta, occorre riservare le spese connesse al suo intervento.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1)
L’[OSCURATO:PERSONA] des avocats du barreau de Luxembourg è autorizzato ad intervenire nella causa C‑865/24 P a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
2)
Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all’[OSCURATO:PERSONA] des avocats du barreau de Luxembourg a cura del cancelliere.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] des avocats du barreau de Luxembourg dispone di un termine di un mese, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, a decorrere dalla data della notifica di cui al punto 2 del presente dispositivo, per presentare una memoria d’intervento.
4)
Le spese connesse all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] des avocats du barreau de Luxembourg sono riservate.
[OSCURATO:PERSONA] des barreaux francophones e germanophones de Belgio
, con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Horion-Hozémont (Belgio),
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Liège (Belgio),
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, residente a Villers-la-Ville (Belgio).
(
*1
) Lingua processuale: il francese.