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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30017/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9103-2016 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente e intimata incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del leg. rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio clell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1499/01/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 5.10.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13 luglio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operante nel settore della concia delle pelli, furono notificati avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta 2006/2009, con cui l'Agenzia delle entrate, all'esito della verifica fiscale e del processo RGN 9103/2016 Consigliere rel.

Federici verbale di constatazione, contestò la partecipazione ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, quale ultima cessionaria di frodi carosello messe in atto da altre società, conseguentemente disconoscendo l'iva detratta dalla contribuente in relazione alle suddette operazioni.

La società impugnò gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 653/04/2014 accolse solo in parte i ricorsi.

L'appello proposto dalla contribuente fu accolto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto che le emergenze probatorie allegate al processo non avevano evidenziato il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo frodatorio contestato.

L'Amministrazione finanziaria ha censurato con due motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, nonché con ricorso incidentale, affidato a diciassette motivi.

La Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

Con memoria ritualmente depositata la società ha rappresentato di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, allegando la documentazione ad essa relativa.

Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa.

Anche l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Considerato che Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al governo delle prove in materia di operazioni inesistenti.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ.

Nelle more del giudizio la contribuente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, disciplinata dall'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136.

RGN 9103/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Il contribuente ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata e che dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate non risultano importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata in data 13 giugno 2019.

L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, non risultando eccezioni sollevate dalla controricorrente in riferimento alla loro mancata notificazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.

Ne discende che di essi si deve tenere conto, desumendosi dal silenzio dell'Amministrazione finanziaria la loro correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).

Peraltro, dalla lettura della memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis-1 cod. proc. civ. nel procedimento n. 18247/2015, anch'esso chiamato nella medesima adunanza camerale, risulta che l'Agenzia delle entrate fosse a conoscenza della adesione della contribuente alla definizione agevolata della presente controversia.

La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.

D'altronde l'art. 6, comma 12, del dl. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...».

Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020.

Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 2:3175).

RGN 9103/2016 Consigliere rel.

Federici P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 9103-2016 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente e intimata incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del leg. rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio clell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa - Controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1499/01/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 5.10.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13 luglio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., operante nel settore della concia delle pelli, furono notificati avvisi d'accertamento, relativi agli anni d'imposta 2006/2009, con cui l'Agenzia delle entrate, all'esito della verifica fiscale e del processo RGN 9103/2016 Consigliere rel. Federici verbale di constatazione, contestò la partecipazione ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, quale ultima cessionaria di frodi carosello messe in atto da altre società, conseguentemente disconoscendo l'iva detratta dalla contribuente in relazione alle suddette operazioni. La società impugnò gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che con sentenza n. 653/04/2014 accolse solo in parte i ricorsi. L'appello proposto dalla contribuente fu accolto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che le emergenze probatorie allegate al processo non avevano evidenziato il coinvolgimento della ricorrente nel meccanismo frodatorio contestato. L'Amministrazione finanziaria ha censurato con due motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, nonché con ricorso incidentale, affidato a diciassette motivi. La Procura generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. Con memoria ritualmente depositata la società ha rappresentato di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, allegando la documentazione ad essa relativa. Nell'adunanza camerale del 13 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Anche l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Considerato che Con il primo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al governo delle prove in materia di operazioni inesistenti. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc civ. Nelle more del giudizio la contribuente ha depositato istanza con cui ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie, disciplinata dall'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136. RGN 9103/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Il contribuente ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione di definizione agevolata e che dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate non risultano importi da pagare, come emerge dalla documentazione depositata in data 13 giugno 2019. L'Agenzia delle entrate nulla ha osservato e nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei suddetti documenti che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, non risultando eccezioni sollevate dalla controricorrente in riferimento alla loro mancata notificazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. Ne discende che di essi si deve tenere conto, desumendosi dal silenzio dell'Amministrazione finanziaria la loro correttezza (cfr. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). Peraltro, dalla lettura della memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis-1 cod. proc. civ. nel procedimento n. 18247/2015, anch'esso chiamato nella medesima adunanza camerale, risulta che l'Agenzia delle entrate fosse a conoscenza della adesione della contribuente alla definizione agevolata della presente controversia. La causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata. D'altronde l'art. 6, comma 12, del dl. n. 119 del 2018 prevede che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali...» e, ai sensi del successivo comma 13, «in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto...». Nel caso di specie, non risulta che sia stato notificato atto di diniego alla definizione agevolata entro il 31 luglio 2020, tanto meno alcuna delle parti ha presentato istanza di trattazione della causa, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del d.l. 119 cit., cui occorreva provvedere entro il 31 dicembre 2020. Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 2:3175). RGN 9103/2016 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese
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