CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16276/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] natoba Catanzaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 novembre 2025, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco, emessa in data 26 giugno 2024, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni undifnesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 7 comma 1 d.i. 4/2019. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di competenza territoriale. La difesa osserva che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Lecco, in quanto luogo di residenza della beneficiaria e sede dell'ufficio INPS, che avrebbe disposto l'erogazione del contributo, ma tale interpretazione costituisce un'erronea applicazione dell'art. 8 cod. proc, pen., in quanto la condotta omissiva si perfeziona nel luogo in cui la dichiarazione incompleta viene presentata. Siosserva che dagli atti di indagine emerge che le DSU in Questione sarebbero state elaborate e presentate presso un CAF di Cutro e un Patronato di Crotone dove l'omissione penalmente rilevante si è consumata. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si sostiene che la Corte di Appello ha desunto la finalità fraudolenta in via automatica dalla mera omissione e dalla conoscenza, da parte dell'imputata, del proprio stato civile e della situazione reddituale del coniuge. La difesa sottolinea che l'imputata era convinta, sia pure erroneamente di aver diritto al beneficio sul presupposto che era separata "di fatto" dal coniuge e che aveva abbandonato la casa familiare sin dal dicembre 2019. Inoltre, si osserva che l'imputata aveva riposto affidamento nell'operato del CAF/patronato e nella natura "precompilata" della DSU, che non includeva il nominativo del marito. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione della condotta omissiva all'imputata. Si sottolinea che le DSU contestate non recano la sottoscrizione dell'imputata, la quale potrebbe essere stata indotta in errore dall'intermediario (Caf/Patronato). Inoltre, si sottolinea che la dichiarazione non può essere considerata esistente e produttiva di effetti giuridici senza la sottoscrizione, elemento essenziale per !a validità dell'atto e per la rilevanza penale della condotta. 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. per la mancata acquisizione degli elementi costituenti corpo del reato ex art. 235 cod. proc. pen.. La difesa lamenta che non sia stata acquisita la dichiarazione sostitutiva unica che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe allegato alle richieste di reddito di cittadinanza e che rappresenterebbe la prova della commissione del reato. 2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che la Corte di Appello, quando valorizza la scelta dell'imputata di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di indagini, si pone in contrasto con i principi del giusto processo e del diritto di difesa. Si evidenzia che la Corte di Appello non ha adeguatamente considerato gli elementi positivi che avrebbero potuto giustificare la concessione delle attenuanti generiche, quali lo stato di incensuratezza dell'imputata e la sua condizione di difficoltà economica e familiare, che l'aveva indotta, nell'erronea convinzione di averne diritto, a richiedere il sussidio. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando quanto alla competenza per territorio che la condotta contestata è corrimissiva e che la competenza è stata correttamente 2individuata presso il luogo in cui la dichiarazione è destinata a produrre i suoi effetti, ovvero presso la sede dell'ente erogatore INPS, quindi in Lecco. In relazione agli altri motivi di impugnazione il Procuratore Generale si è riportato all'adeguata motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume rilievo assorbente delle altre censure prospettate. 2. Va premesso che la fattispecie incriminatrice dell'articolo 7 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, pur formalmente abrogata a partire dal 1 gennaio 2024 a opera dell'art. 1, comma 318, legge n. 197 del 2022, resta penalmente sanzionata in forza dell'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto, senza soluzione di continuità ex art. 2, comma terzo, cod. pen., una fattispecie del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (cfr. Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 — 01). 3. L'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 recita: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». 4. [OSCURATO:PERSONA]analisi della fattispecie emerge che il delitto di cui all'art. 7 del d.l. cit. è un reato di mera condotta, che rimane un reato commissivo anche quando nelle dichiarazioni si omettono informazioni rilevanti al fine dell'erogazione del beneficio. 5. Come è noto, nei reati di evento la fattispecie incriminatrice tipizza un evento esteriore come risultato concettualmente e fenonnenicannente separabile dall'azione e a questa legato in base ad un nesso di causalità. I reati di azione consistono, invece, nel semplice compimento dell'azione vietata, senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento causalmente connesso alla condotta medesima. Nell'ambito dei reati di mera condotta, la consumazione coinciderà con la compiuta realizzazione della condotta vietata, mentre nei reati di evento, invece, la consumazione presuppone oltre al compimento dell'azione, anche la produzione dell'evento. 6. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che «Il reato di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019, è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il Rdc impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore. È reato posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante e, in particolare, delle specifiche (e limitate) risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico ad esso sotteso. 3... L'indebita percezione (o fruizione) del Rdc, dunque, distrae le somme messe a disposizione per finanziarne l'erogazione a danno (diretto) dell'ente pubblico erogatore e (indiretto) di chi avrebbe diritto di godere del beneficio. Deve escludersi che il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, sia posto a tutela della fede pubblica e che si risolva in un reato di falso. ...Se l'agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso; viene meno, cioè, un elemento del fatto tipico. Il dolo specifico, nel caso di specie, non si limita a tipizzare il movente dell'azione ma assolve anche allo scopo di qualificare la condotta, costituendo, sul piano oggettivo, un elemento della fattispecie rivelatore dell'offesa che si intende prevenire (e punire). (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01). 7. La circostanza che il reato di cui all'art. 7 d.l. 4/19 sia posto a tutela del patrimonio dell'ente erogante non trasforma il delitto in questione da reato di mera condotta in reato di danno. In aderenza ai principi espressi dalle Sezioni Unite deve, quindi, ritenersi che il delitto di cui all'art. 7 sia un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata di mera condotta, dove il pericolo - concepito come rilevante possibilità di verificazione dell'evento temuto (il danno all'ente erogante) - rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, onde spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza. 8. Non può condividersi l'assunto della Corte di Appello che, nel provvedimento impugnato, individua la competenza territoriale del Tribunale di Lecco, individuando il criterio applicabile in quello del luogo in cui la dichiarazione è destinata a produrre i suoi effetti. Secondo la Corte di Appello non può essere competente il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, in quanto l'ente preposto alla recezione della domanda e alla conseguente erogazione del beneficio è l'INPS del luogo di residenza del beneficiario dell'erogazione. Aderendo a questa tesi, il delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019 diventerebbe un reato di danno, in contrasto con il dato letterale di detta disposizione. 9. La competenza per territorio si radica, quindi, nel luogo in cui il reato si è consumato e, cioè, nel caso in esame, nel luogo dove è stata presentata la domanda attestante cose non vere. Infatti, la condotta dell'imputato si esaurisce con la richiesta di riconoscimento ed erogazione del beneficio unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), così come previsto dall'art. 5 del d. I. 4/2019. 410. Nel caso in esame, dunque, va individuata la competenza territoriale del Tribunale di Crotone, in quanto le domande sono state elaborate e presentate ad un Patronato di Crotone. 11. Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del , primo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ritenuto competente per territorio, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annul P.Q.M