CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CAFARELLI,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in185 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 555/2020 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 30918/2020Numero sezionale 185/2026BARI, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 2012/2015; Numero di raccolta generale 17884/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 04/06/202614/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Bari in parziale accoglimento delgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto l’importo di riliquidazionepensionistica accertata in primo grado, sulla domanda propostadagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla rideterminazionedel trattamento spettante al congiunto, tenuto conto delversamento di contributi sul fondo ex-INPDAI per gli anni 1975-76-77 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ecomputando la differenza di calcolo tra dovuto e percepito, condivieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, utilizzando lamedia retributiva dei 5 anni antecedenti al pensionamento suglistipendi percepiti dal dante causa (di dirigente di impresaindustriale) con rivalutazione ISTAT, rivalutata con coefficientiAGO e moltiplicata per anzianità contributiva, considerando icontributi accreditati comprensivi di contributi volontari,figurativi, riscattati; nell’ultima consulenza tecnica rinnovata inappello, emergeva un errore di calcolo della precedenterelazione di CTU, sulla media nel periodo, ammontante a 1800giorni (5 anni) non a 2139, come lamentato da INPS; e nelcalcolo erano state da ultimo interamente detratte leretribuzioni percepite nel periodo dal 1/2/79 al 16/5/1981 pernon avere il richiedente svolto funzioni di dirigente industrialein quegli anni, bensì per un numero inferiore di giorni, coninteressi e rivalutazione in cumulo fino al 1991 (art. 16 co.6 L.412/91) e, di seguito, soltanto per interessi legali fino al 2008.Per la retribuzione annua pensionabile era stata applicata laNumero registro generale 30918/2020disposizione della L.297/82. Al fine, l’importo originario di EuroN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026516.485,15 era stato ridotto in appello ad Euro 417.133,47. Data pubblicazione 04/06/20262. Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella loroqualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi,illustrati da successiva memoria, a cui INPS resiste concontroricorso.3. All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattata edecisa in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art.360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione art. 434 n.1 e 2 c.p.c. non avendo la Corted’appello tenuto conto dei requisiti minimi per l’ammissibilitàdell’impugnazione: l’atto di appello dell’INPS si era limitato aconfuse ed incomprensibili critiche alla CTU di primo grado, nonalla sentenza impugnata, ed alle modalità di recepimento delleconclusioni del CTU da parte del giudice; i ricorrenti denunciano,quindi, il salto logico compiuto in giudizio nel ritenere cheimpugnare la CTU equivalga ad impugnare la sentenza, e sitrattava di censure indecifrabili che solo la Corte d’appello avevaindividuato.1.1 - Il motivo è infondato. La questione è stata già sollevata insecondo grado, respinta per la chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza; il ricorso, nelquale è riportata riportano fotograficamente la copia dell’atto diappello di INPS, richiama gli estremi della sentenza di primogrado, e ribadisce l’accertamento del proprio diritto ossia diritenere infondate le doglianze di INPS, suo creditore, cheNumero registro generale 30918/2020lamentava la quantificazione operata dal CTU contenente treN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026errori di calcolo (chiaramente distinguibili), ossia che era statDoat a pubblicazione 04/06/2026conteggiato un periodo superiore a 5 anni (2139 giorni anziché1800), che era stato contemplato un periodo in cui Strada nonera dirigente industriale (da 1/2/79 a 16/5/81), e che eranostate applicate le fasce di retribuzione di cui al DM 422/98 soloa partire dal 1988: trattasi di doglianze non confuse né scarne;l’INPS, infatti, aveva lamentato anomalie di procedura dicalcolo, conteggi errati, e l’inosservanza del principio tempusregit actum, ed anche che il tribunale avesse consideratoapplicabile il principio di non contestazione alla condottacontumaciale di INPS non costituito in primo grado, mentre èun comportamento liberamente apprezzabile dal giudice ai sensidell’art. 116 c.p.c., non comportando che i fatti costitutivi delladomanda siano considerati non contestati o pacifici, né ciòesime l’attore dal provare i fatti costitutivi. In definitiva, ladoglianza dell’appellante era chiara e riportava precise censurealla sentenza di primo grado; inoltre, l’appello non è mezzo diimpugnazione a critica vincolata, ma revisio prioris instantiaecome rammentano le sent. SU 27199/17, e sent. n. 8460/20;diversamente, si porrebbe un difetto motivazionale dellasentenza di appello se si fosse limitata a condividere leconclusioni del CTU del primo grado senza tener conto delleragioni per le quali l’appellante chiedeva di controllare ladecisione del tribunale (si vedano sul punto, Cass. n. 8460/20 e9925/24). In concreto, poi, per come formulato, l’atto di appellonon è strutturato come una critica (tecnica) alla CTU ma allasentenza che ha valutato l’accertamento della pretesa creditoriadella parte attrice in base ad una relazione di consulenzacontenente errori di calcolo; quindi non emerge il lamentato“salto logico” della pronuncia impugnata, tant’è che in giudizioNumero registro generale 30918/2020è stata rinnovata la CTU con il precipuo obiettivo di emendareN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026gli errori rilevati. Data pubblicazione 04/06/20262. Nel secondo motivo è dedotto, in relazione all’art. 360 co.1,n.5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto rilevante e decisivo,nonché in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazionedegli artt. 111 Cost, 61, 192, 196 c.p.c., e per violazione dirittovivente. I ricorrenti lamentano che il quesito posto al CTU inappello era completo ed omnicomprensivo, riportava i criteri diquantificazione e determinazione delle somme dovute, ma laCorte, anziché chiamare a chiarimenti il terzo CTU dr. Porcelli,aveva poi rinnovato i quesiti affidando incarico ad un quartoCTU, dr. Margani. In tal senso, la pronuncia impugnata avevaviolato i principi di economia processuale e ragionevole duratadel processo.2.2 - Il motivo è inammissibile. Nella sua articolazione sipresenta generico e promiscuo; il motivo non censura la ragioneper la quale la Corte d’appello abbia ritenuto che, a fronte diconclusioni della terza consulenza esattamente sovrapponibili aquella svolta innanzi al tribunale, il terzo CTU non avesseriscontrato i rilievi e le censure mosse dall’INPS alla consulenzasvolta in primo grado. Non si ravvisa, inoltre, una limitazionedel potere giudiziale di integrare le indagini tecniche, sul solcodelle doglianze rappresentate in atti difensivi. Invero, come èstato osservato da questa Corte con sent. n.18410/13, “Ilgiudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenzatecnica d'ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente -in basead idonei elementi istruttori o cognizioni proprie,eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comuneesperienza- le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuirei dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti, rispondendoNumero registro generale 30918/2020tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi delN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata dDealt a pubblicazione 04/06/2026processo, per la cui valutazione si tiene conto anche dei tempinecessari per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio,che non possono risultare sprecati”.2.3 - Sui poteri istruttori del giudice di merito che intenda nonuniformarsi ad una CTU, la integri e da essa si discosti, connuova CTU motivando e giustificando la propria preferenza sugliesiti dell’una o dell’altra, si richiamino anche la pronuncia diquesta Corte sent. n.19572/13 (In tema di consulenza tecnicadi ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza nonpreclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionistaqualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulterioremezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti giàprovati dalle parti, è tuttavia necessario che il giudice cheintenda uniformarsi alle risultanze della seconda consulenzatecnica di ufficio non si limiti ad un'adesione acritica ad esse magiustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per laquale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primoconsulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esamecritico nell'ambito della nuova relazione peritale conconsiderazioni non specificamente contestaste dalle parti) esent. n.19372/21 (Qualora nel corso del giudizio di meritovengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi conrisultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene piùcongruo o discostarsene, dando adeguata e specificagiustificazione del suo convincimento; in particolare, quandointenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsiad una adesione acritica ma deve giustificare la propriapreferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere leconclusioni del primo consulente, salvo che queste risNuulmteinroo re gistro generale 30918/2020Numero sezionale 185/2026criticamente esaminate dalla nuova relazione). Numero di raccolta generale 17884/2026Data pubblicazione 04/06/20262.3 - La pronuncia impugnata ha comunque dato atto delleragioni del nuovo affidamento peritale e delle ragioni dellanecessità di un nuovo conteggio per la corretta determinazionedel trattamento pensionistico erogabile in base alla retribuzionemedia pensionabile utile. E il motivo di ricorso non illustra il fattodecisivo per il giudizio che non sia stato valutato, limitandosi leragioni di impugnativa ad una non condivisa scelta di affidaread un quarto consulente ciò che sarebbe potuto emergere se ilterzo consulente fosse stato chiamato a chiarimenti sul proprioelaborato, sostanzialmente coincidente con la relazione delsecondo CTU nominato dal tribunale.2.4 - Si rammenti, sul punto che, qualora nel corso del giudiziodi merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempidiversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivatouniformandosi ad una sola di esse può essere censurata percassazione solo nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., ossia qualora l'omessa considerazione dell'altra relazioneperitale si sia tradotta nell'omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cfr.Cass. ord. n. 31511/2022); ed il rilievo svolto dai ricorrenti aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulatodall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, lasentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove vengaindividuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorioNumero registro generale 30918/2020delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbiaN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026omesso di considerare (cfr. Cass. ord. n. 18886/23). Data pubblicazione 04/06/20262.5 - Nel caso in esame non soltanto non si enuncia il fattostorico omesso, riportandosi il ricorso ad un difforme aspettovalutativo del giudizio tecnico del quarto CTU, ma neppure sievidenzia la decisività di un difforme percorso argomentativoche superi, non soltanto in senso critico ma anche di concretaconstatazione, l’esito del calcolo operato dal quarto consulentenominato in appello.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, in relazioneall’art.360 co.1 n.5 c.p.c, l’omesso esame dei rilievi svolti allaCTU (la quarta) del dr. Margani. Alle osservazioni alla bozza,rispondeva il consulente nel senso che andava applicato l’art. 3L. 297/82 sulla modalità di determinazione annua delleretribuzioni in base alla media delle retribuzioni dell’ultimoquinquennio (risultante dalle ultime 260 settimane dicontribuzione antecedenti la decorrenza della pensione);secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non aveva consideratole osservazioni critiche alla CTU riportate nelle note scritte sullanormativa di riferimento per i dirigenti industriali, di cui allalegge n.44/73, sulla esclusione delle minori contribuzioni nelcomputo degli ultimi 5 anni di contribuzione come da sent. CorteCost. 264/94, e che gli “ultimi 5 anni” non vada consideratocome un periodo consecutivo ma esteso; e così facendo la Cortedi merito aveva privilegiato la quarta CTU alle precedentiomettendo l’esame delle osservazioni critiche difensive.3.1 - Il motivo è infondato e va respinto: il CTU nelle sue ultimenote depositate aveva risposto alle osservazioni difensive, ed inparte le aveva anche accolte (il ricorso di cassazione, a pag. 23,24, 25, riporta le risposte del CTU Margani alle osservazioni delleNumero registro generale 30918/2020parti); quindi la pronuncia della Corte d’appello che ha dato attoN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026delle risposte del CTU alle osservazioni degli appellati, è esentDeat a pubblicazione 04/06/2026da censure, non risulta affatto alcun omesso esame, bensì unpuntuale riscontro alle risultanze processuali, che hannoorientato il giudice nella loro valutazione tecnica condividendo,per le ragioni esposte, i correttivi operati sulle prime consulenzesvolte in giudizio.3.2 - Sul punto della censura invocata ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c., si rammenti che essa attiene ad un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Il principio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053del 2014, è stato più volte ripreso in altre pronunce della Cortedi cassazione, con la precisazione che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeNumero registro generale 30918/2020probatorie (ord. n.27415 del 2018 e n.17005 del 2024); vaN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardarDeat a pubblicazione 04/06/2026l'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censurasul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, nelsenso anzidetto), né in quello del precedente n. 4, disposizioneche -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievounicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante.3.3 - Ed ancora, questa Corte ha precisato che nel paradigmadel vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360 c.p.c. non èinquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione dideduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che il vizio deveessere riferito ad un fatto inteso quale specifico accadimentostorico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cui esistenza risultidalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (ord.13024/2022).3.4 - La censura mossa alla pronuncia di merito, invero, nonindica i fatti, appartenuti alla causa, oggetto di discussione frale parti, di cui non sia stata operata valutazione di merito;consulenza tecnica, il giudice ha preso in considerazione lerisultanze tecniche e le ha fatte proprie, rispettando lacompletezza motivazionale. Il ricorrente, dal canto suo, haNumero registro generale 30918/2020espresso un dissenso valutativo all’iter argomentativo delN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026giudice di merito, senza riportare nello specifico quali siano Dleat a pubblicazione 04/06/2026evidenze contabili che avrebbero potuto consentire,diversamente da quanto espresso dal perito, di riteneresussistenti i dati oggettivi del calcolo formulato dal precedenteperito, per definire l’ambito oggettivo e temporale corretto adindividuare i criteri determinativi della retribuzione mediapensionabile ex lege 297/1982 e del calcolo di interessi erivalutazione in modo alternativo o diverso dal criterio seguitodal CTU ex art. 16 co.6 L. 412/91.4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione 83co.7 lett. H, D.L. 18/20 conv. in L. 27/2020 art.1, per avere laCorte territoriale ritenuto tardivi e inammissibili i rilievi formulatiin note scritte. Ed invece il primo strumento per contraddire alleconclusioni del CTU consisteva nella formulazione di proprienote scritte di udienza ex art. 83.4.1 - Il motivo è infondato: gli appellati -attuali ricorrenti- giàavevano contestato la CTU nelle proprie osservazioni tecniche,e le note scritte (sostitutive della discussione in udienza duranteil periodo emergenziale) sono destinate a contenere le soleistanze e conclusioni, ex art. 83; diversamente a dirsi nel casoin cui, tramite note scritte, la parte abbia richiesto la discussioneorale o un termine per il deposito di note difensive, che giudiceconcede se lo ritiene necessario. La parte appellata non avrebbepotuto presagire, nelle note scritte, l’esito del giudizio, avendogià esposto richieste di chiarimenti al CTU e non avendosollecitato poteri istruttori ex art. 437 c.p.c.; la Corte di meritoha invero risposto in sentenza alle deduzioni formulate nellenote scritte reputandole “tardivamente formulate” edNumero registro generale 30918/2020introduttive di “nuovi motivi di censura sulle modalità di calcoloN umero sezionale 185/2026Numero di raccolta generale 17884/2026del trattamento pensionistico” ma i ricorrenti non confutanDoat a pubblicazione 04/06/2026queste argomentazioni rese dal giudice di secondo grado,sostenendo che soltanto attraverso le note scritte avevanopotuto eccepire processualmente l’irregolarità dei conteggi e deicriteri normativi di riferimento emersi per la prima volta nelleconclusioni della quarta CTU. E tuttavia, proprio dal contenutodelle osservazioni del consulente di parte e dalle risposte fornitedal CTU anche sul tema delle modalità di determinazione dellaretribuzione annua pensionabile come modificate a seguitodell’entrata in vigore della L. n. 297/1982 che si comprende lacompletezza della risposta del perito d’ufficio e l’ambito diriferimento normativo e di calcolo seguito. Diversamente, nonrisulta prospettata la violazione di legge a confutazione delcriterio seguito dal giudice d’appello, i ricorrenti non deduconoper quale ragione non dovrebbe applicarsi il criterio di calcolo dicui all’art. 3 L. 297/1982, normativa che in modo articolatodisciplina gli importi delle pensioni ai quali si applica laperequazione automatica a decorrere dall’anno 1983. Eparimenti manca la prospettazione del pregiudizio, non soloeconomico, al quale sarebbe andata incontro la difesa di parteappellata nella pronuncia del giudice di appello che ha disatteso,per le suesposte ragioni processuali, le deduzioni riportate nellenote scritte.5. infine, si osserva che nel controricorso non sono prospettateeccezioni in rito, volgendo l’INPS alla conferma della impugnatasentenza rilevando genericità dei motivi, ammissibilità di poterigiudiziali su indagini tecniche suppletive e integrative,mancanza di indicazione di fatto storico e decisivo di cui sia statoomesso l’esame, mancanza di indicazioni sulla violazione dellanormativa di riferimento per la determinazione dei criteri dicalcolo del periodo retributivo pensionabile e contribNuumteivroo re gistro generale 30918/2020Numero sezionale 185/2026utilizzabile; trattasi di argomenti tutti sui quali già è stataN usmveroo ldti ara ccolta generale 17884/2026ampia trattazione innanzi. Data pubblicazione 04/06/20266. Il ricorso va dunque complessivamente respinto.7. Segue la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamentodelle spese processuali liquidate come in dispositivo ini ragionedel valore differenziale della lite nella presente fase dilegittimità, ed al versamento del doppio contributo unificato,ove dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento della sommacomplessiva di Euro 5.000,00 per spese processuali, oltreaccessori di rito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito