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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 14521/2026

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ale di MilanoNel procedimento a carico diPandolfi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento del 16/10/2025, il Tribunale di Milano, in composizionecollegiale, preso atto che [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza dell’11 maggio 2023alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell’art. 56bis dellalegge n. 689 del 1981 con la misura del lavoro di pubblica utilità, aveva interrottol’esecuzione della sanzione sostitutiva, come segnalato dall’U.E.P.E. con relazione dell’11maggio 2025, declinava la propria competenza, ritenendo che le questioni inerentiall’esecuzione dei lavori di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentivaspettassero al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, e disponeva la trasmissione degli atti aquest’ultimo.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Varese, investito del procedimento, con ordinanza del4 novembre 2025, sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, in materia disanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere sututte le questioni relative alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso lasentenza applicativa della misura.

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale diMilano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, atteso che il rifiuto,formalmente manifestato dal Tribunale di Milano e dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Varese,di conoscere del medesimo incidente ha determinato una situazione di stasi processualenon altrimenti superabile, che impone l’intervento di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod.proc. pen.2.

Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.3.

In materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenzafunzionale a provvedere sulle questioni inerenti alla sua esecuzione appartiene al giudiceche ha emesso la sentenza applicativa della pena sostitutiva.

Tale conclusione discendedall’art. 661, comma 1bis, cod. proc. pen., che radica presso il «giudice che ha applicato lapena» la competenza a decidere, con le forme dell’incidente di esecuzione, sulle penesostitutive, e trova ulteriore conferma nella disciplina di dettaglio contenuta negli artt. 53 ess. della legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

In particolare, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 stabilisce che, con la sentenza, il giudiceincarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro dipubblica utilità e che l’U.E.P.E. riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la penasulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento; al termine dell’attività, lostesso ufficio trasmette la relazione conclusiva al giudice, il quale, fuori dai casi di revoca,dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale (salve le eccezioni di legge).Coerentemente, l’art. 64, comma 2, riserva al giudice che ha applicato la pena la decisionesulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente al lavoro di pubblica utilità; l’art. 66 glicomma, conferma la competenza del medesimo giudice quando concorrano pene sostitutivedi specie diverse.Ne deriva che le vicende incidenti sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo — ivi compresa l’interruzione dell’esecuzione segnalata dall’U.E.P.E. e l’adozionedei conseguenti provvedimenti — rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzionecosì individuato, e non del magistrato di sorveglianza.4.

Nel caso in esame, poiché la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è stataapplicata al condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 maggio 2023, deveessere dichiarata la competenza di tale ufficio a provvedere sull’incidente.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di MilanoNel procedimento a carico diPandolfi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 16/10/2025, il Tribunale di Milano, in composizionecollegiale, preso atto che [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza dell’11 maggio 2023alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, sostituita ai sensi dell’art. 56bis dellalegge n. 689 del 1981 con la misura del lavoro di pubblica utilità, aveva interrottol’esecuzione della sanzione sostitutiva, come segnalato dall’U.E.P.E. con relazione dell’11maggio 2025, declinava la propria competenza, ritenendo che le questioni inerentiall’esecuzione dei lavori di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena detentivaspettassero al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, e disponeva la trasmissione degli atti aquest’ultimo.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Varese, investito del procedimento, con ordinanza del4 novembre 2025, sollevava conflitto negativo di competenza, osservando che, in materia disanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenza funzionale a provvedere sututte le questioni relative alla sua esecuzione appartiene al giudice che ha emesso lasentenza applicativa della misura. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale diMilano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, atteso che il rifiuto,formalmente manifestato dal Tribunale di Milano e dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Varese,di conoscere del medesimo incidente ha determinato una situazione di stasi processualenon altrimenti superabile, che impone l’intervento di questa Corte ai sensi dell’art. 32 cod.proc. pen.2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.3. In materia di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la competenzafunzionale a provvedere sulle questioni inerenti alla sua esecuzione appartiene al giudiceche ha emesso la sentenza applicativa della pena sostitutiva. Tale conclusione discendedall’art. 661, comma 1bis, cod. proc. pen., che radica presso il «giudice che ha applicato lapena» la competenza a decidere, con le forme dell’incidente di esecuzione, sulle penesostitutive, e trova ulteriore conferma nella disciplina di dettaglio contenuta negli artt. 53 ess. della legge n. 689 del 1981, come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022. In particolare, l’art. 63 legge n. 689 del 1981 stabilisce che, con la sentenza, il giudiceincarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro dipubblica utilità e che l’U.E.P.E. riferisca periodicamente al giudice che ha applicato la penasulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento; al termine dell’attività, lostesso ufficio trasmette la relazione conclusiva al giudice, il quale, fuori dai casi di revoca,dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale (salve le eccezioni di legge).Coerentemente, l’art. 64, comma 2, riserva al giudice che ha applicato la pena la decisionesulla modifica delle prescrizioni imposte unitamente al lavoro di pubblica utilità; l’art. 66 glicomma, conferma la competenza del medesimo giudice quando concorrano pene sostitutivedi specie diverse.Ne deriva che le vicende incidenti sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo — ivi compresa l’interruzione dell’esecuzione segnalata dall’U.E.P.E. e l’adozionedei conseguenti provvedimenti — rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzionecosì individuato, e non del magistrato di sorveglianza.4. Nel caso in esame, poiché la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è stataapplicata al condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 maggio 2023, deveessere dichiarata la competenza di tale ufficio a provvedere sull’incidente. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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