CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] lana impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 374 -bis, cod. pen., così riqualificato il fatto a lui ascritto. Egli deduce: 1) violazione di legge in punto di colpevolezza, per non aver commesso il fatto o, comunque, per difetto di dolo; 2) eccessività della pena, per ingiustificato discostamento dal minimo edittale; 3) intervenuta prescrizione del reato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, poiché sostanzialmente reiterativo delle doglianze rassegnate al giudice d'appello e da questo disattese con motivazione congrua e logicamente ineccepibile (pagg. 5 s.). 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito per la determinazione della pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre così non è nel caso in esame. 2.3. Il terzo è manifestamente infondato. Per il combinato disposto degli artt. 99, quarto comma, 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato e qualificato, il termine di prescrizione, prorogato per effetto delle successive interruzioni, è pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla data di commissione del reato (19 settembre 2013), non essendo perciò decorso. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1