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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2021

Cassazione n. 41775/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento aperto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesta la declaratoria di inammissibilità, o il rigetto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, provvedendo ai sensi dell'art. 6, comma 3,

I. 13 dicembre 1989, n. 401, non ha convalidato il provvedimento con cui il locale Questore aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto.

L'ordinanza, in particolare, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento amministrativo nella parte in cui non contiene alcuna specifica motivazione sulla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto all'adozione del provvedimento, rilevando come lo stesso fosse stato adottato in un periodo in cui le condizioni di emergenza sanitaria ed epidemiologica impedivano la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive.

2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4,

I. 401 del 1989 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentandone l'erroneità sul rilievo che l'omessa motivazione in ordine all'urgenza di provvedere determina l'invalidità del provvedimento amministrativo soltanto se esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, mentre nel caso di specie ciò non era avvenuto, non essendovi state manifestazioni sportive tra la notifica del provvedimento all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Quanto al primo aspetto - contestato nella memoria difensiva depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - osserva il Collegio che l'atto d'impugnazione, pur non facendo espresso riferimento ad alcuno dei motivi di ricorso per cassazione indicati nell'art. 606 cod. proc. pen., evoca un vizio di motivazione e una violazione di legge in base ad un orientamento di legittimità citato (in ricorso si invoca Cass. pen. 6.3.18 n. 17753 ed il principio di diritto giusta il quale «l'omessa motivazione in ordine all'urgenza di provvedere determina l'invalidità del provvedimento del Questore e impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato»).

Pur nella sintesi espositiva, dunque, sono stati sufficientemente specificati i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto (ricavate dall'orientamento di legittimità invocato) e degli elementi fatto che sorreggono la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.

Non si verte, qui, in un caso di esposizione che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e non consente un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748, che tale conclusione ha invece affermato a causa di un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica).

3. Passando, dunque, al merito della doglianza sollevata, osserva il Collegio come sia stato da tempo chiarito che in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione, tra i quali figurano le ragioni di necessità e urgenza (Sez.

U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778).

Come anche precisato, mediante il richiamo a conformi pronunce precedenti, nella motivazione della sentenza da ultimo citata ed invocata dal ricorrente, la motivazione sul requisito della necessità e dell'urgenza deve riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294) e il difetto di motivazione sul punto - del provvedimento amministrativo, come di quello di convalida - può essere contestato dal destinatario nel solo caso in cui provi che l'obbligo di presentazione abbia in concreto avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240244).

Difatti, tale ultimo requisito - che non compare tra i presupposti previsti dall'art. 6

I. 401/1989 - si ricava, in via sistematica, dall'art. 13, terzo comma, Cost. (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 512 del 2002), secondo cui, nei casi tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale che debbono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e debbono essere convalidati, pena l'inefficacia, entro le 48 ore successive, soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza».La prescrizione adottata nel provvedimento del questore, invero, «ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato» (art. 6, comma 3,

I. 401/1989) ed è quindi idonea ad integrare un provvedimento restrittivo della libertà personale provvisoriamente adottato dalla polizia con conseguente necessità di rispettare i principi fissati dall'art. 13, terzo comma, Cost.

Laddove, invece, nessun evento sportivo abbia avuto luogo tra la notifica ed il giudizio di convalida, il destinatario non ha subito una restrizione della propria libertà personale conseguente ad un provvedimento provvisorio dell'autorità di pubblica sicurezza che si sarebbe potuto legittimamente adottare soltanto in caso di necessità ed urgenza e che, anche in questa parte, avrebbe necessitato di convalida.

4. Va conseguentemente affermato che l'ordinanza di convalida della prescrizione di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali opera il DASPO disposto ai sensi dell'art. 6

I. 401/1989 deve verificare, e motivare, la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza giustificative dell'immediata efficacia del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza nel solo caso in cui, prima dell'intervento del giudice, questo abbia avuto concreta esecuzione, limitando di fatto la libertà personale del destinatario e così determinando, anche in questa parte, la necessità della convalida.

Altrimenti, l'ordinanza di convalida deve limitarsi alla verifica degli ulteriori presupposti di legittimità previsti dalla legge.

5. Nella fattispecie in esame, l'ordinanza impugnata non attesta che il provvedimento questorile abbia in questa parte avuto esecuzione prima del giudizio e, anzi, sembra implicitamente escluderlo, nell'affermare che in quel periodo le condizioni di emergenza sanitaria ed epidemiologica impedivano la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive.

La sua mancata convalida, per la sola ragione sopra esposta, è dunque da ritenersi illegittima per erronea applicazione di legge.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, che si atterrà al principio qui fissato.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa persona fisica.Così deciso il 1° ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento aperto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria difensiva presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesta la declaratoria di inammissibilità, o il rigetto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, provvedendo ai sensi dell'art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401, non ha convalidato il provvedimento con cui il locale Questore aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto. L'ordinanza, in particolare, ha rilevato l'illegittimità del provvedimento amministrativo nella parte in cui non contiene alcuna specifica motivazione sulla sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto all'adozione del provvedimento, rilevando come lo stesso fosse stato adottato in un periodo in cui le condizioni di emergenza sanitaria ed epidemiologica impedivano la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive. 2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, I. 401 del 1989 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, lamentandone l'erroneità sul rilievo che l'omessa motivazione in ordine all'urgenza di provvedere determina l'invalidità del provvedimento amministrativo soltanto se esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, mentre nel caso di specie ciò non era avvenuto, non essendovi state manifestazioni sportive tra la notifica del provvedimento all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Quanto al primo aspetto - contestato nella memoria difensiva depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - osserva il Collegio che l'atto d'impugnazione, pur non facendo espresso riferimento ad alcuno dei motivi di ricorso per cassazione indicati nell'art. 606 cod. proc. pen., evoca un vizio di motivazione e una violazione di legge in base ad un orientamento di legittimità citato (in ricorso si invoca Cass. pen. 6.3.18 n. 17753 ed il principio di diritto giusta il quale «l'omessa motivazione in ordine all'urgenza di provvedere determina l'invalidità del provvedimento del Questore e impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato»). Pur nella sintesi espositiva, dunque, sono stati sufficientemente specificati i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto (ricavate dall'orientamento di legittimità invocato) e degli elementi fatto che sorreggono la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. Non si verte, qui, in un caso di esposizione che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e non consente un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748, che tale conclusione ha invece affermato a causa di un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica). 3. Passando, dunque, al merito della doglianza sollevata, osserva il Collegio come sia stato da tempo chiarito che in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione, tra i quali figurano le ragioni di necessità e urgenza (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). Come anche precisato, mediante il richiamo a conformi pronunce precedenti, nella motivazione della sentenza da ultimo citata ed invocata dal ricorrente, la motivazione sul requisito della necessità e dell'urgenza deve riguardare l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294) e il difetto di motivazione sul punto - del provvedimento amministrativo, come di quello di convalida - può essere contestato dal destinatario nel solo caso in cui provi che l'obbligo di presentazione abbia in concreto avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256; Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 240244). Difatti, tale ultimo requisito - che non compare tra i presupposti previsti dall'art. 6 I. 401/1989 - si ricava, in via sistematica, dall'art. 13, terzo comma, Cost. (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 512 del 2002), secondo cui, nei casi tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale che debbono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e debbono essere convalidati, pena l'inefficacia, entro le 48 ore successive, soltanto «in casi eccezionali di necessità ed urgenza».La prescrizione adottata nel provvedimento del questore, invero, «ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato» (art. 6, comma 3, I. 401/1989) ed è quindi idonea ad integrare un provvedimento restrittivo della libertà personale provvisoriamente adottato dalla polizia con conseguente necessità di rispettare i principi fissati dall'art. 13, terzo comma, Cost. Laddove, invece, nessun evento sportivo abbia avuto luogo tra la notifica ed il giudizio di convalida, il destinatario non ha subito una restrizione della propria libertà personale conseguente ad un provvedimento provvisorio dell'autorità di pubblica sicurezza che si sarebbe potuto legittimamente adottare soltanto in caso di necessità ed urgenza e che, anche in questa parte, avrebbe necessitato di convalida. 4. Va conseguentemente affermato che l'ordinanza di convalida della prescrizione di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali opera il DASPO disposto ai sensi dell'art. 6 I. 401/1989 deve verificare, e motivare, la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza giustificative dell'immediata efficacia del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza nel solo caso in cui, prima dell'intervento del giudice, questo abbia avuto concreta esecuzione, limitando di fatto la libertà personale del destinatario e così determinando, anche in questa parte, la necessità della convalida. Altrimenti, l'ordinanza di convalida deve limitarsi alla verifica degli ulteriori presupposti di legittimità previsti dalla legge. 5. Nella fattispecie in esame, l'ordinanza impugnata non attesta che il provvedimento questorile abbia in questa parte avuto esecuzione prima del giudizio e, anzi, sembra implicitamente escluderlo, nell'affermare che in quel periodo le condizioni di emergenza sanitaria ed epidemiologica impedivano la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive. La sua mancata convalida, per la sola ragione sopra esposta, è dunque da ritenersi illegittima per erronea applicazione di legge. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, che si atterrà al principio qui fissato. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino in diversa persona fisica.Così deciso il 1° ottobre 20
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