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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:433
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0137

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA

presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑137/24 P [OSCURATO:PERSONA] Heßler contro [OSCURATO:PERSONA] europea (Impugnazione — Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 — [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari —Assegno per i figli a carico —Riduzione d’imposta — Nesso tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta — Rapporto intercorrente tra una direttiva interna di un’istituzione dell’Unione europea e atti legislativi gerarchicamente sovraordinati)

I. Introduzione

1. I dipendenti delle istituzioni dell’Unione europea sono legittimati a ottenere taluni benefici sociali.

Per i dipendenti che hanno figli a carico, tali benefici includono l’assegno per i figli a carico e la riduzione d’imposta.

2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Heßler, funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, ha effettuato una domanda di riduzione d’imposta a causa di sua figlia, la quale, sebbene di età superiore ai 26 anni, era ancora studentessa all’epoca della domanda.

Tale richiesta è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il sig.

Heßler ha impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della sua domanda dinanzi al Tribunale, il quale ha respinto il suo ricorso con sentenza del 20 dicembre 2023, Heßler / [OSCURATO:PERSONA] (T‑369/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2023:855 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Con il presente ricorso, il sig.

Heßler impugna tale sentenza.

3. Come richiesto dalla Corte di giustizia, le presenti conclusioni prenderanno in esame una sola delle questioni sollevate nel ricorso, cioè se sussista un nesso tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta per figli a carico prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ( 2 ).

4. Allo scopo di fornire una risposta a tale questione, la Corte deve interpretare due strumenti normativi dell’Unione europea: lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari ( 3 ) e il regolamento n. 260/68.

II. Normativa applicabile Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari

5. Le condizioni di ammissibilità all’assegno per figli a carico sono stabilite all’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, rubricato «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese», il quale dispone quanto segue: «1.

Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a (…) al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

3. L’assegno è concesso: a) d’ufficio, per il fìglio che non ha ancora raggiunto l’età di 18 anni; b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L’assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse Istituzioni dell’Unione europea.

7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell’autorità amministrativa competente alla custodia di un’altra persona, l’assegno è corrisposto a quest’ultima per conto e a nome del funzionario».

Il regolamento n. 260/68

6. La riduzione d’imposta è disciplinata dall’articolo 3 del regolamento n. 260/68, il quale dispone nelle sue parti rilevanti, quanto segue: «1.

L’imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all’imposta. (…)

3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile: a) gli assegni familiari: — (…) — l’assegno per i figli a carico; — (…) (…)

4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull’importo ottenuto dopo l’applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all’imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell’ammontare dell’assegno per figlio a carico. (…)».

III. Fatti e procedimento A. Antefatti della controversia

7. Il ricorrente è un funzionario della [OSCURATO:PERSONA].

Egli è padre di due figlie, nate nel 1993 e nel 1994, per le quali ha ricevuto un assegno per figli a carico fino a che esse non hanno raggiunto, ciascuna, l’età di 26 anni, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020.

8. In aggiunta al pagamento dell’assegno per figli a carico, il ricorrente ha beneficiato anche della riduzione d’imposta prevista dal secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68, fino al 31 luglio 2021, rispetto ad ognuna delle sue due figlie, che erano ancora studentesse a quella data.

9. Il 28 giugno 2021, il ricorrente ha inviato il certificato di studi della primogenita all’Ufficio per l’amministrazione e la liquidazione dei diritti individuali (in prosieguo: il «PMO») della [OSCURATO:PERSONA], per poter beneficiare di una proroga della riduzione d’imposta rispetto a tale sua figlia.

10. Con taluni messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021, in risposta a tale domanda, un amministratore del servizio responsabile per tale fascicolo del PMO ha informato il ricorrente del fatto che, sulla base della sentenza

XB / BCE

( 4 ), qualsiasi domanda di concessione o di proroga della riduzione d’imposta, in assenza di legittimazione all’assegno per figli a carico, versato ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, doveva essere respinta ( 5 ).

11. Il 15 luglio 2021, il ricorrente ha inviato una nota al capo del servizio responsabile del fascicolo del PMO, nella quale contestava le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021.

Il ricorrente non ha ricevuto esplicita risposta a tale nota.

12. Il 18 agosto 2021, il ricorrente ha chiesto al PMO di concedergli una proroga della riduzione d’imposta per la sua seconda figlia.

13. Con messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, l’amministratore del servizio del PMO responsabile per il fascicolo ha replicato al ricorrente.

Il contenuto di tale replica era in linea di massima lo stesso di quello della replica riguardante la prima figlia.

14. Il 24 novembre 2021, il ricorrente ha presentato un reclamo contro il rifiuto della proroga richiesta, derivante dalla mancata risposta del PMO, nel quale chiedeva la concessione della proroga della riduzione d’imposta richiesta per le sue due figlie.

15. Il 25 marzo 2022, il direttore della Direzione per gli Affari finanziari, legali e relativi alla cooperazione nell’ambito del Direttorato generale della [OSCURATO:PERSONA] per le Risorse umane e la Sicurezza, in qualità di Autorità che ha il potere di nomina, ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

B. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

16. Con il ricorso presentato al Tribunale il 24 giugno 2022, il ricorrente ha proposto un’azione diretta a ottenere che tale giudice, da un lato, annullasse la decisione di rigetto del reclamo e, dall’altro, obbligasse la [OSCURATO:PERSONA] a concedergli retroattivamente la riduzione d’imposta di cui trattasi, a decorrere dal 1 o agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne ricorrano le condizioni, nonché il pagamento degli interessi sugli importi non versati.

17. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

C. Motivi e principali argomenti invocati dalle parti dinanzi alla Corte di giustizia

18. Come indicato al paragrafo 3 supra , sebbene il presente ricorso sia basato su tre motivi, le mie Conclusioni, come richiesto dalla Corte di giustizia, esamineranno soltanto il terzo motivo ( 6 ).

19. Sebbene non chiaramente separati, gli argomenti del ricorrente nel terzo motivo di ricorso possono essere suddivisi in diverse parti.

In primo luogo, con riferimento al punto 93 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto fissando un nesso tra la riduzione d’imposta e l’effettivo pagamento dell’assegno per figlio a carico.

In secondo luogo, il ricorrente, prendendo in esame principalmente il punto 74 della sentenza impugnata, deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato la nozione di «figlio a carico» ed ha pertanto erroneamente respinto la sua domanda di riduzione d’imposta per sua figlia.

In terzo luogo, il ricorrente asserisce che, al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto della natura vincolante degli atti interni della [OSCURATO:PERSONA].

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che, al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricostruito in modo errato la natura legale della riduzione d’imposta richiesta.

20. Sulla base dei motivi di ricorso sollevati, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione di rigetto del reclamo; – disporre che la [OSCURATO:PERSONA] versi retroattivamente, a decorrere dal 1 o agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne ricorrano le condizioni, la riduzione d’imposta prevista al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68, come è esposto nelle Conclusioni dei Capi dell’amministrazione 222/04 ( 7 ); – disporre che la [OSCURATO:PERSONA] paghi gli interessi sugli importi dovuti in conformità al regolamento tributario; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

21. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; e – condannare il ricorrente alle spese.

IV. Valutazione

22. Secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia, le mie conclusioni si incentrano soltanto sul terzo motivo di ricorso e sono strutturate come segue.

23. Nella parte A, mi riferirò all’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore nel fissare un nesso tra la concessione dell’assegno per i figli a carico e quella della riduzione d’imposta rispetto ad un figlio a carico.

Nella parte B, discuterò la nozione di «figlio a carico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 260/68, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Nella parte C, esaminerò la possibile applicazione della decisione interna dei Capi dell’amministrazione e il rapporto tra gli atti interni delle istituzioni dell’Unione europea e gli atti normativi dell’Unione europea.

Da ultimo, nella parte D, valuterò brevemente la tesi del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe travisato la natura della riduzione d’imposta.

A. Il nesso intercorrente tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta

24. Il ricorrente sostiene che, subordinando la legittimazione alla riduzione d’imposta all’ effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico, il Tribunale, al punto 93 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente la disciplina di legge.

25. Concordo con il ricorrente che la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 non vincola la legittimazione alla riduzione d’imposta all’ effettivo pagamento di un assegno per figli a carico.

In ogni caso, la riduzione d’imposta è connessa, come spiegherò, all’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, in quanto è subordinata all’adempimento degli stessi requisiti dell’essere a carico che la legittimazione all’assegno per figli a carico. 26.

La formulazione del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 lascia intendere che la riduzione d’imposta è subordinata soltanto all’esistenza di un figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Inoltre, qualora una persona sia qualificata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, l’esistenza di tale figlio a carico può risultare nella legittimazione alla riduzione d’imposta per ogni funzionario che reca la responsabilità di tale figlio.

Pertanto, detta disposizione non subordina la legittimazione alla riduzione d’imposta all’ effettiva percezione dell’assegno per figlio a carico , sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

27. Pertanto, non sussiste alcun nesso tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta nel senso che l’assegno per figli a carico debba essere stato effettivamente pagato affinché il funzionario sia legittimato alla riduzione d’imposta.

In tal senso, il Tribunale ha in effetti commesso un errore quando ha dichiarato, al punto 93 della sentenza impugnata, che il funzionario è legittimato alla riduzione d’imposta soltanto quando l’assegno per figli a carico venga effettivamente pagato a detto funzionario.

28. Sotto questo profilo, il riferimento istituito dal Tribunale al punto 103 della sentenza nella causa

XB / BCE

è pertanto anch’esso errato ed è errata la conclusione che soltanto l’effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico può fornire la legittimazione alla riduzione d’imposta.

La questione principale in tale causa consisteva nello stabilire se un dipendente a tempo determinato della Banca centrale europea fosse anche legittimato ai benefici fiscali, e non il nesso intercorrente tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta.

In tal senso, la sentenza nella causa

XB / BCE

non è immediatamente rilevante nella presente causa.

29. Anche se posso essere d’accordo con il ricorrente sul fatto che la legittimazione alla riduzione d’imposta per un figlio a carico non dipenda dall’effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico, non concordo con il ricorrente sul fatto che il nesso tra i due tipi di beneficio non esista.

30. La giurisprudenza ha già chiarito che il nesso tra la riduzione d’imposta e l’assegno per figli a carico sussiste nel senso che entrambi perseguono il medesimo obiettivo sociale e riflettono la stessa preoccupazione, in quanto entrambi sono giustificati dai costi che sorgono dagli oneri attuali e certi connessi al figlio o alla figlia e al loro effettivo mantenimento ( 8 ).

Inoltre, sussiste un nesso tra i due benefici nel senso che le condizioni per ricevere entrambi i tipi di benefici sono le stesse, in quanto entrambi dipendono dalla nozione di «figlio a carico».

31. Poiché la legittimazione alla riduzione d’imposta dipende dall’esistenza di un figlio a carico, e poiché l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 fa riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari per la definizione di tale nozione, è necessario valutare qui di seguito se il Tribunale abbia errato nella sua interpretazione della nozione di «figlio a carico».

B. La nozione di figlio a carico 32.

Il ricorrente considera che Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «figlio a carico» al punto 74 della sentenza impugnata, laddove ha concluso che, nel definire il figlio a carico, occorre prendere in considerazione anche gli altri paragrafi dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, e non soltanto il secondo paragrafo di quest’ultimo.

A sostegno di tale argomento, il ricorrente asserisce che deriva dalla sentenza Brems / Consiglio ( 9 ) che la definizione di «figlio a carico» dev’essere valutata soltanto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

33. Non concordo con il ricorrente.

34. La legittimazione alla riduzione d’imposta sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 sorge se una persona ha un figlio a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

35. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari definisce figlio a carico, «il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario».

Tale disposizione non menziona alcun limite di età ai fini della definizione della nozione di «figlio a carico».

36. Ad ogni modo, come il Tribunale ha correttamente dichiarato al punto 79 della sentenza impugnata (che non è stato espressamente contestato dal ricorrente), tale disposizione non può essere letta isolatamente dalle altre disposizioni di tale articolo.

Per contro, soltanto leggendo l’intero articolo nel suo insieme, è possibile discernere l’intendimento della legislazione dell’Unione europea.

37. Sotto questo profilo, l’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari suggerisce che la legislazione dell’Unione europea intendeva introdurre un limite d’età, dopo il quale una persona non poteva più essere considerata figlio a carico, con le deroghe previste all’articolo 2, paragrafi 4 e

5. Tale limite è stato fissato all’età di 18 anni, prima del quale non è necessario dimostrare di essere a carico.

Comunque, tale limite di età può essere prorogato all’età di 26 anni in alcuni casi in cui la circostanza di essere «a carico» sussiste, cioè quando il figlio sia impegnato in una formazione scolastica o professionale e ne sia fornita la prova.

Dopo l’età di anni 26, comunque, il figlio o la figlia non sono più considerati a carico, neppure se ancora studiano.

38. Si può discutere sull’adeguatezza del limite d’età prescelto di 26 anni, data la possibile durata di alcuni tipi di studi.

Comunque, tale discussione riguarda il potere legislativo e non i giudici.

39. Inoltre, la legislazione dell’Unione europea ha previsto altre possibilità che legittimano i funzionari a benefici aggiuntivi, in situazioni in cui una persona può essere considerata figlio a carico sulla base delle condizioni stabilite ai paragrafi 4 o 5 dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Pertanto, il funzionario può essere legittimato alla riduzione d’imposta per un figlio che abbia superato l’età di anni 26 ma che ancora studi, qualora il mantenimento di tale figlio comporti per il funzionario notevoli spese, come previsto all’articolo 2, paragrafo

4. Il funzionario dovrebbe comunque dimostrare che tale condizione è soddisfatta.

40. Nella presente causa, il ricorrente non ha sostenuto che la sua legittimazione alla riduzione d’imposta sorgesse sulla base dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Il ricorrente ha sostenuto di essere legittimato alla riduzione d’imposta esclusivamente sulla base del fatto che sua figlia ancora studia, anche se ha superato l’età di 26 anni.

41. A sostegno del suo argomento secondo cui la nozione di «figlio a carico» è espressa all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, letto isolatamente, e pertanto non contiene un limite d’età, il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza Brems / Consiglio .

42. Non sono d’accordo con la lettura che il ricorrente dà di tale sentenza.

Il Tribunale, anche se ha dichiarato in essa che la definizione di «figlio a carico» è fornita dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, ha fatto riferimento anche ad altri paragrafi di tale articolo nel fornire risposte alle questioni sollevate ( 10 ).

43. La Corte di giustizia ha confermato tale interpretazione nella sentenza Consiglio / Brems ( 11 ), in cui ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, non può essere interpretato nel senso che sarebbero escluse dal beneficio dell’equiparazione le persone a carico del dipendente che si trovino in situazioni diverse da quelle previste ai paragrafi 3 e 5 della disposizione medesima.

44. In conclusione, concordo con il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto che la nozione di «figlio a carico» debba essere interpretata tenendo conto dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari nel suo insieme, in quanto non si può sostenere che la normativa dell’Unione europea intendesse procurare benefici ai figli dei funzionari dell’Unione europea, senza tenere conto della loro particolari situazione o a prescindere dalla loro età.

45. Allo stesso modo, se un figlio a carico che abbia compiuto 26 anni non può procurare la legittimazione all’assegno per figli a carico ad un funzionario europeo, lo stesso vale anche per la riduzione d’imposta, in quanto il regolamento n. 260/68 fa esplicito riferimento alla nozione di «figlio a carico», quale definita nello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

46. Il Tribunale ha, pertanto, correttamente argomentato che la legittimazione alla riduzione d’imposta dipende dagli stessi criteri fissati per la legittimazione all’assegno per figli a carico, in quanto entrambi sono determinati dalla nozione di «figlio a carico».

Tale nozione dev’essere interpretata alla luce dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari considerato nel suo insieme, e, in linea di principio, esclude i figli che hanno compiuto 26 anni anche se ancora studiano.

47. Gli argomenti del ricorrente secondo cui il Tribunale ha errato nell’interpretazione della nozione di «figlio a carico» devono pertanto essere disattesi in quanto infondati.

C. Se gli atti interni di un’istituzione possano elevare l’età per considerare un figlio come «figlio a carico»

48. Il ricorrente deduce che, al punto 94 della sentenza impugnata ( 12 ), il Tribunale ha inteso in modo errato la natura della direttiva interna della [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2004, 36-2004.

49. Con tale atto di natura interna, la [OSCURATO:PERSONA] ha recepito le conclusioni del 7 aprile 2004, 222/04, adottate dai Capi dell’amministrazione.

In queste ultime, i Capi dell’amministrazione hanno convenuto di concedere la riduzione d’imposta ai sensi del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 per i figli a carico che abbiano compiuto i 26 anni di età.

La riduzione deve essere approvata soltanto se il figlio ha intrapreso una formazione prima di raggiungere l’età di 26 anni e se sta regolarmente svolgendo la formazione di cui trattasi.

Essi hanno convenuto altresì che la riduzione d’imposta su tale base non sarà più concessa a partire dalla data in cui il figlio percepisce un reddito che eccede il 40% dello stipendio di un funzionario di grado 1, 1 o scatto, oppure quando il figlio raggiunge l’età di 30 anni.

50. Il ricorrente deduce che l’atto summenzionato non è una decisione interna di natura generale adottata sulla base dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, bensì una decisione adottata sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 260/68 allo scopo di garantire un’interpretazione uniforme di tale regolamento.

Inoltre, il ricorrente considera che le conclusioni del 7 aprile 2004, 222/04, adottate dai Capi dell’amministrazione costituiscono una lex specialis , il cui fine ultimo è la semplificazione del procedimento amministrativo.

Il ricorrente deduce, sostanzialmente, che i figli che sono ancora a carico perché studiano, ma che hanno compiuto l’età di 26 anni, sarebbero in ogni caso legittimati alla riduzione d’imposta in base all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, applicabile in base all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68.

L’accordo dei Capi dell’amministrazione avrebbe soltanto semplificato il procedimento di acquisto del beneficio su tale base.

51. A mio avviso, la tesi del ricorrente non può essere condivisa.

52. Deriva da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che gli atti interni delle istituzioni devono essere considerati quali disciplina di condotta, che indica la prassi da seguire, che l’amministrazione impone a se stessa e da cui non è possibile discostarsi senza specificarne i motivi ( 13 ).

Come tali, questi atti pongono limiti al potere discrezionale dell’istituzione che li ha emanati ( 14 ).

53. Comunque, tali atti interni adottati da un’istituzione dell’Unione europea non possono, in ogni caso, derogare ad atti vincolanti gerarchicamente superiori, quali il regolamento n. 260/68 o lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari ( 15 ).

54. In altri termini, la direttiva interna non può legittimamente stabilire norme che deroghino a disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari o di qualsiasi altro atto dell’Unione europea di diritto primario o di diritto derivato.

55. Non risulta chiaro dal fascicolo su quale base la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la direttiva di interna in questione.

Nondimeno, gli stessi argomenti si applicherebbero qualora la direttiva interna fosse, come sostenuto dal ricorrente, una decisione adottata sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 260/68 al fine di garantire un’interpretazione uniforme di tale regolamento, oppure qualora essa costituisse una decisione interna di natura generale adottata sulla base dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Indipendentemente dalla base su cui è stata adottata, tale decisione interna è inapplicabile se contrasta con la normativa dell’Unione europea.

56. La direttiva interna, come quella di cui alla presente causa, non può essere considerata coerente con la formulazione o con gli scopi vuoi dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari vuoi del regolamento n. 260/68.

Per contro, essa deroga a tali atti legislativi, introducendo un limite d’età che non è previsto da tali regolamenti o eliminando in modo ingiustificato l’esigenza di dimostrare il sussistere delle condizioni stabilite all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari ai fini dell’acquisto della legittimazione alla riduzione d’imposta.

57. Gli argomenti del ricorrente secondo cui il Tribunale ha errato al punto 94 della sentenza impugnata devono pertanto anch’essi essere disattesi perché infondati.

D. La natura della riduzione d’imposta

58. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 100 della sentenza impugnata, ha travisato l’effettiva natura della riduzione d’imposta.

Il ricorrente considera che la riduzione d’imposta non è soggetta a pagamento, ma determina soltanto una riduzione del reddito imponibile, e che per tale motivo egli ha richiesto il solo rimborso delle tasse versate, calcolate sulla base dell’importo al quale il reddito imponibile sarebbe stato ridotto per il fatto che egli avrebbe beneficiato della riduzione d’imposta.

59. Concordo con il ricorrente che la riduzione d’imposta non è un importo pagabile da parte della [OSCURATO:PERSONA] a un funzionario, ma piuttosto un importo che riduce la base imponibile su cui è calcolato l’importo dovuto.

60. Ad ogni modo, a mio avviso, nulla al punto 100 della sentenza impugnata indica che il Tribunale sia stato di diversa opinione.

Il motivo per cui il giudice ha considerato la domanda del ricorrente come una domanda pecuniaria, consiste nel fatto che, con il suo ricorso, il ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’indebito.

Tale qualifica dell’azione era necessaria per determinare la giurisdizione del Tribunale sulla domanda del ricorrente (allora richiedente), che consisteva in una dichiarazione a suo favore.

61. In conclusione, sebbene il Tribunale abbia errato dichiarando che la legittimazione alla riduzione d’imposta per figlio a carico dipende dall’ effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico, detto giudice non ha errato dichiarando che sussiste un nesso tra i due tipi di beneficio.

La legittimazione alla riduzione di imposta è subordinata alla condizione dell’adempimento dei requisiti previsti all’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, il quale deve essere letto nel suo insieme allo scopo di definire la nozione di «figlio a carico».

Tale nazione non include i figli che abbiano compiuto l’età di 26 anni, anche se studiano ancora, a meno che non soddisfino altre condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari.

Le norme relative alla legittimazione alla riduzione d’imposta, quindi stabilite dalla normativa dell’Unione europea, non possono essere modificate dagli atti interni delle istituzioni dell’Unione europea.

V. Conclusione

62. Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo dedotto dal ricorrente. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU 1968, L 56, pag. 8 ). ( 3 ) Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385) (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari»). ( 4 ) Sentenza del 12 marzo 2020 (T‑484/18; in prosieguo: la «sentenza

XB / BCE

» EU:T:2020:90 ). ( 5 ) Ogni mesaggio di posta elettronica conteneva una nota, recante la firma dell’amministratore responsabile del caso, in cui veniva constatato che i messaggi erano stati inviati al solo scopo informativo e non costituivano una decisione che potesse essere impugnata ai sensi dell’articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. ( 6 ) Il primo motivo di ricorso riguarda i punti 44 e 45 della sentenza impugnata e con esso il ricorrente considera che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la sua domanda di annullamento era irricevibile rispetto alla sua seconda figlia.

Il secondo motivo di ricorso concerne il punto 50 della sentenza impugnata.

Il ricorrente vi sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di riconoscere l’obbligo che incombe all’amministrazione e che è fondato sull’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e commettendo un errore nell’interpretazione del diritto di essere ascoltato, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. ( 7 ) Conclusioni dei Capi dell’amministrazione del 7 aprile 2004, n. 222/04, (SEC[2004]411). ( 8 )

V. sentenze del 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e a. / [OSCURATO:PERSONA] ( 81/79, 82/79 e 146/79 , EU:C:1980:270 , punto 15 ), del 28 novembre 1991, Schwedler / Parlamento ( C‑132/90 P , EU:C:1991:452 , punto 26 ), e del 7 maggio 1992, Consiglio / Brems ( C‑70/91 P , EU:C:1992:201 , punto 7 ). ( 9 ) Sentenza del 14 dicembre 1990 (T‑75/89; in prosieguo :la «sentenza Brems / Consiglio » EU:T:1990:88 ). ( 10 ) Sentenza Brems / Consiglio , punto

23. In tale causa, il Tribunale è stato interrogato per stabilire fino a quando le disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari consentono di concedere a un dipendente un assegno per figlio a carico per un figlio che ha già compiuto i 18 anni, che non frequenta corsi di formazione scolastica o professionale e che non è colpito da grave malattia o da un’infermità che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento.

In altri termini, il punto di diritto da risolvere nella fattispecie verteva sull’interpretazione da dare all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, e più precisamente sullo stabilire se il figlio di un dipendente fosse compreso nell’ espressione «qualsiasi persona», come sostenuto dalla ricorrente in quel caso, o se questa espressione andasse intesa come «qualsiasi altra persona» diversa dal figlio del dipendente, come sostenuto dalla controparte. ( 11 ) Sentenza del 7 maggio 1992 ( C-70/91 P , EU:C:1992:201 , punto 8 ). ( 12 ) Il ricorrente si riferisce al punto 84 della sentenza impugnata.

Deve trattarsi, in ogni caso, di un lapsus calami , poiché il punto è privo di collegamento con gli argomenti del ricorrente.

Procederò pertanto come se egli si fosse di fatto riferito al punto 94 della sentenza impugnata. ( 13 ) V., sotto questo profilo, sentenze del 30 gennaio 1974, Louwage / [OSCURATO:PERSONA] ( 148/73 , EU:C:1974:7 ) e del 1o dicembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ( 343/82 , EU:C:1983:360 ). ( 14 ) Conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa Libéros / [OSCURATO:PERSONA] ( C‑171/00 P , EU:C:2001:628 , paragrafo 33 ). ( 15 ) Sentenza del 1o dicembre 1983, Blomefield / [OSCURATO:PERSONA] ( 190/82 , EU:C:1983:358 , punto 21 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0137 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] ĆAPETA presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑137/24 P [OSCURATO:PERSONA] Heßler contro [OSCURATO:PERSONA] europea (Impugnazione — Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 — [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari —Assegno per i figli a carico —Riduzione d’imposta — Nesso tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta — Rapporto intercorrente tra una direttiva interna di un’istituzione dell’Unione europea e atti legislativi gerarchicamente sovraordinati) I. Introduzione 1. I dipendenti delle istituzioni dell’Unione europea sono legittimati a ottenere taluni benefici sociali. Per i dipendenti che hanno figli a carico, tali benefici includono l’assegno per i figli a carico e la riduzione d’imposta. 2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Heßler, funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, ha effettuato una domanda di riduzione d’imposta a causa di sua figlia, la quale, sebbene di età superiore ai 26 anni, era ancora studentessa all’epoca della domanda. Tale richiesta è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. Heßler ha impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della sua domanda dinanzi al Tribunale, il quale ha respinto il suo ricorso con sentenza del 20 dicembre 2023, Heßler / [OSCURATO:PERSONA] (T‑369/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata, EU:T:2023:855 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con il presente ricorso, il sig. Heßler impugna tale sentenza. 3. Come richiesto dalla Corte di giustizia, le presenti conclusioni prenderanno in esame una sola delle questioni sollevate nel ricorso, cioè se sussista un nesso tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta per figli a carico prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ( 2 ). 4. Allo scopo di fornire una risposta a tale questione, la Corte deve interpretare due strumenti normativi dell’Unione europea: lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari ( 3 ) e il regolamento n. 260/68. II. Normativa applicabile Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari 5. Le condizioni di ammissibilità all’assegno per figli a carico sono stabilite all’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, rubricato «Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese», il quale dispone quanto segue: «1.   Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a (…) al mese per ogni figlio a carico. 2.   È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario. Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione. È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori. 3.   L’assegno è concesso: a) d’ufficio, per il fìglio che non ha ancora raggiunto l’età di 18 anni; b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale. 4.   In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi. 5.   L’assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità. 6.   Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse Istituzioni dell’Unione europea. 7.   Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell’autorità amministrativa competente alla custodia di un’altra persona, l’assegno è corrisposto a quest’ultima per conto e a nome del funzionario». Il regolamento n. 260/68 6. La riduzione d’imposta è disciplinata dall’articolo 3 del regolamento n. 260/68, il quale dispone nelle sue parti rilevanti, quanto segue: «1.   L’imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all’imposta. (…) 3.   Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile: a) gli assegni familiari: — (…) — l’assegno per i figli a carico; — (…) (…) 4.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, si opera una detrazione del 10% per spese professionali e personali sull’importo ottenuto dopo l’applicazione delle disposizioni precedenti. Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all’imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell’ammontare dell’assegno per figlio a carico. (…)». III. Fatti e procedimento A. Antefatti della controversia 7. Il ricorrente è un funzionario della [OSCURATO:PERSONA]. Egli è padre di due figlie, nate nel 1993 e nel 1994, per le quali ha ricevuto un assegno per figli a carico fino a che esse non hanno raggiunto, ciascuna, l’età di 26 anni, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020. 8. In aggiunta al pagamento dell’assegno per figli a carico, il ricorrente ha beneficiato anche della riduzione d’imposta prevista dal secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68, fino al 31 luglio 2021, rispetto ad ognuna delle sue due figlie, che erano ancora studentesse a quella data. 9. Il 28 giugno 2021, il ricorrente ha inviato il certificato di studi della primogenita all’Ufficio per l’amministrazione e la liquidazione dei diritti individuali (in prosieguo: il «PMO») della [OSCURATO:PERSONA], per poter beneficiare di una proroga della riduzione d’imposta rispetto a tale sua figlia. 10. Con taluni messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021, in risposta a tale domanda, un amministratore del servizio responsabile per tale fascicolo del PMO ha informato il ricorrente del fatto che, sulla base della sentenza XB / BCE ( 4 ), qualsiasi domanda di concessione o di proroga della riduzione d’imposta, in assenza di legittimazione all’assegno per figli a carico, versato ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, doveva essere respinta ( 5 ). 11. Il 15 luglio 2021, il ricorrente ha inviato una nota al capo del servizio responsabile del fascicolo del PMO, nella quale contestava le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica del 29 giugno 2021. Il ricorrente non ha ricevuto esplicita risposta a tale nota. 12. Il 18 agosto 2021, il ricorrente ha chiesto al PMO di concedergli una proroga della riduzione d’imposta per la sua seconda figlia. 13. Con messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2021, l’amministratore del servizio del PMO responsabile per il fascicolo ha replicato al ricorrente. Il contenuto di tale replica era in linea di massima lo stesso di quello della replica riguardante la prima figlia. 14. Il 24 novembre 2021, il ricorrente ha presentato un reclamo contro il rifiuto della proroga richiesta, derivante dalla mancata risposta del PMO, nel quale chiedeva la concessione della proroga della riduzione d’imposta richiesta per le sue due figlie. 15. Il 25 marzo 2022, il direttore della Direzione per gli Affari finanziari, legali e relativi alla cooperazione nell’ambito del Direttorato generale della [OSCURATO:PERSONA] per le Risorse umane e la Sicurezza, in qualità di Autorità che ha il potere di nomina, ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). B. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 16. Con il ricorso presentato al Tribunale il 24 giugno 2022, il ricorrente ha proposto un’azione diretta a ottenere che tale giudice, da un lato, annullasse la decisione di rigetto del reclamo e, dall’altro, obbligasse la [OSCURATO:PERSONA] a concedergli retroattivamente la riduzione d’imposta di cui trattasi, a decorrere dal 1 o agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne ricorrano le condizioni, nonché il pagamento degli interessi sugli importi non versati. 17. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. C. Motivi e principali argomenti invocati dalle parti dinanzi alla Corte di giustizia 18. Come indicato al paragrafo 3 supra , sebbene il presente ricorso sia basato su tre motivi, le mie Conclusioni, come richiesto dalla Corte di giustizia, esamineranno soltanto il terzo motivo ( 6 ). 19. Sebbene non chiaramente separati, gli argomenti del ricorrente nel terzo motivo di ricorso possono essere suddivisi in diverse parti. In primo luogo, con riferimento al punto 93 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto fissando un nesso tra la riduzione d’imposta e l’effettivo pagamento dell’assegno per figlio a carico. In secondo luogo, il ricorrente, prendendo in esame principalmente il punto 74 della sentenza impugnata, deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato la nozione di «figlio a carico» ed ha pertanto erroneamente respinto la sua domanda di riduzione d’imposta per sua figlia. In terzo luogo, il ricorrente asserisce che, al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto della natura vincolante degli atti interni della [OSCURATO:PERSONA]. In quarto luogo, il ricorrente sostiene che, al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricostruito in modo errato la natura legale della riduzione d’imposta richiesta. 20. Sulla base dei motivi di ricorso sollevati, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione di rigetto del reclamo; – disporre che la [OSCURATO:PERSONA] versi retroattivamente, a decorrere dal 1 o agosto 2021 e per tutto il periodo in cui ne ricorrano le condizioni, la riduzione d’imposta prevista al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68, come è esposto nelle Conclusioni dei Capi dell’amministrazione 222/04 ( 7 ); – disporre che la [OSCURATO:PERSONA] paghi gli interessi sugli importi dovuti in conformità al regolamento tributario; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; e – condannare il ricorrente alle spese. IV. Valutazione 22. Secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia, le mie conclusioni si incentrano soltanto sul terzo motivo di ricorso e sono strutturate come segue. 23. Nella parte A, mi riferirò all’argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore nel fissare un nesso tra la concessione dell’assegno per i figli a carico e quella della riduzione d’imposta rispetto ad un figlio a carico. Nella parte B, discuterò la nozione di «figlio a carico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 260/68, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Nella parte C, esaminerò la possibile applicazione della decisione interna dei Capi dell’amministrazione e il rapporto tra gli atti interni delle istituzioni dell’Unione europea e gli atti normativi dell’Unione europea. Da ultimo, nella parte D, valuterò brevemente la tesi del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe travisato la natura della riduzione d’imposta. A. Il nesso intercorrente tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta 24. Il ricorrente sostiene che, subordinando la legittimazione alla riduzione d’imposta all’ effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico, il Tribunale, al punto 93 della sentenza impugnata, ha interpretato erroneamente la disciplina di legge. 25. Concordo con il ricorrente che la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 non vincola la legittimazione alla riduzione d’imposta all’ effettivo pagamento di un assegno per figli a carico. In ogni caso, la riduzione d’imposta è connessa, come spiegherò, all’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, in quanto è subordinata all’adempimento degli stessi requisiti dell’essere a carico che la legittimazione all’assegno per figli a carico. 26. La formulazione del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 lascia intendere che la riduzione d’imposta è subordinata soltanto all’esistenza di un figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Inoltre, qualora una persona sia qualificata come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, l’esistenza di tale figlio a carico può risultare nella legittimazione alla riduzione d’imposta per ogni funzionario che reca la responsabilità di tale figlio. Pertanto, detta disposizione non subordina la legittimazione alla riduzione d’imposta all’ effettiva percezione dell’assegno per figlio a carico , sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. 27. Pertanto, non sussiste alcun nesso tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta nel senso che l’assegno per figli a carico debba essere stato effettivamente pagato affinché il funzionario sia legittimato alla riduzione d’imposta. In tal senso, il Tribunale ha in effetti commesso un errore quando ha dichiarato, al punto 93 della sentenza impugnata, che il funzionario è legittimato alla riduzione d’imposta soltanto quando l’assegno per figli a carico venga effettivamente pagato a detto funzionario. 28. Sotto questo profilo, il riferimento istituito dal Tribunale al punto 103 della sentenza nella causa XB / BCE è pertanto anch’esso errato ed è errata la conclusione che soltanto l’effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico può fornire la legittimazione alla riduzione d’imposta. La questione principale in tale causa consisteva nello stabilire se un dipendente a tempo determinato della Banca centrale europea fosse anche legittimato ai benefici fiscali, e non il nesso intercorrente tra l’assegno per figli a carico e la riduzione d’imposta. In tal senso, la sentenza nella causa XB / BCE non è immediatamente rilevante nella presente causa. 29. Anche se posso essere d’accordo con il ricorrente sul fatto che la legittimazione alla riduzione d’imposta per un figlio a carico non dipenda dall’effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico, non concordo con il ricorrente sul fatto che il nesso tra i due tipi di beneficio non esista. 30. La giurisprudenza ha già chiarito che il nesso tra la riduzione d’imposta e l’assegno per figli a carico sussiste nel senso che entrambi perseguono il medesimo obiettivo sociale e riflettono la stessa preoccupazione, in quanto entrambi sono giustificati dai costi che sorgono dagli oneri attuali e certi connessi al figlio o alla figlia e al loro effettivo mantenimento ( 8 ). Inoltre, sussiste un nesso tra i due benefici nel senso che le condizioni per ricevere entrambi i tipi di benefici sono le stesse, in quanto entrambi dipendono dalla nozione di «figlio a carico». 31. Poiché la legittimazione alla riduzione d’imposta dipende dall’esistenza di un figlio a carico, e poiché l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 fa riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari per la definizione di tale nozione, è necessario valutare qui di seguito se il Tribunale abbia errato nella sua interpretazione della nozione di «figlio a carico». B. La nozione di figlio a carico 32. Il ricorrente considera che Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «figlio a carico» al punto 74 della sentenza impugnata, laddove ha concluso che, nel definire il figlio a carico, occorre prendere in considerazione anche gli altri paragrafi dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, e non soltanto il secondo paragrafo di quest’ultimo. A sostegno di tale argomento, il ricorrente asserisce che deriva dalla sentenza Brems / Consiglio ( 9 ) che la definizione di «figlio a carico» dev’essere valutata soltanto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. 33. Non concordo con il ricorrente. 34. La legittimazione alla riduzione d’imposta sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 sorge se una persona ha un figlio a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. 35. L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari definisce figlio a carico, «il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario». Tale disposizione non menziona alcun limite di età ai fini della definizione della nozione di «figlio a carico». 36. Ad ogni modo, come il Tribunale ha correttamente dichiarato al punto 79 della sentenza impugnata (che non è stato espressamente contestato dal ricorrente), tale disposizione non può essere letta isolatamente dalle altre disposizioni di tale articolo. Per contro, soltanto leggendo l’intero articolo nel suo insieme, è possibile discernere l’intendimento della legislazione dell’Unione europea. 37. Sotto questo profilo, l’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari suggerisce che la legislazione dell’Unione europea intendeva introdurre un limite d’età, dopo il quale una persona non poteva più essere considerata figlio a carico, con le deroghe previste all’articolo 2, paragrafi 4 e 5. Tale limite è stato fissato all’età di 18 anni, prima del quale non è necessario dimostrare di essere a carico. Comunque, tale limite di età può essere prorogato all’età di 26 anni in alcuni casi in cui la circostanza di essere «a carico» sussiste, cioè quando il figlio sia impegnato in una formazione scolastica o professionale e ne sia fornita la prova. Dopo l’età di anni 26, comunque, il figlio o la figlia non sono più considerati a carico, neppure se ancora studiano. 38. Si può discutere sull’adeguatezza del limite d’età prescelto di 26 anni, data la possibile durata di alcuni tipi di studi. Comunque, tale discussione riguarda il potere legislativo e non i giudici. 39. Inoltre, la legislazione dell’Unione europea ha previsto altre possibilità che legittimano i funzionari a benefici aggiuntivi, in situazioni in cui una persona può essere considerata figlio a carico sulla base delle condizioni stabilite ai paragrafi 4 o 5 dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Pertanto, il funzionario può essere legittimato alla riduzione d’imposta per un figlio che abbia superato l’età di anni 26 ma che ancora studi, qualora il mantenimento di tale figlio comporti per il funzionario notevoli spese, come previsto all’articolo 2, paragrafo 4. Il funzionario dovrebbe comunque dimostrare che tale condizione è soddisfatta. 40. Nella presente causa, il ricorrente non ha sostenuto che la sua legittimazione alla riduzione d’imposta sorgesse sulla base dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Il ricorrente ha sostenuto di essere legittimato alla riduzione d’imposta esclusivamente sulla base del fatto che sua figlia ancora studia, anche se ha superato l’età di 26 anni. 41. A sostegno del suo argomento secondo cui la nozione di «figlio a carico» è espressa all’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, letto isolatamente, e pertanto non contiene un limite d’età, il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza Brems / Consiglio . 42. Non sono d’accordo con la lettura che il ricorrente dà di tale sentenza. Il Tribunale, anche se ha dichiarato in essa che la definizione di «figlio a carico» è fornita dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, ha fatto riferimento anche ad altri paragrafi di tale articolo nel fornire risposte alle questioni sollevate ( 10 ). 43. La Corte di giustizia ha confermato tale interpretazione nella sentenza Consiglio / Brems ( 11 ), in cui ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, non può essere interpretato nel senso che sarebbero escluse dal beneficio dell’equiparazione le persone a carico del dipendente che si trovino in situazioni diverse da quelle previste ai paragrafi 3 e 5 della disposizione medesima. 44. In conclusione, concordo con il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto che la nozione di «figlio a carico» debba essere interpretata tenendo conto dell’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari nel suo insieme, in quanto non si può sostenere che la normativa dell’Unione europea intendesse procurare benefici ai figli dei funzionari dell’Unione europea, senza tenere conto della loro particolari situazione o a prescindere dalla loro età. 45. Allo stesso modo, se un figlio a carico che abbia compiuto 26 anni non può procurare la legittimazione all’assegno per figli a carico ad un funzionario europeo, lo stesso vale anche per la riduzione d’imposta, in quanto il regolamento n. 260/68 fa esplicito riferimento alla nozione di «figlio a carico», quale definita nello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. 46. Il Tribunale ha, pertanto, correttamente argomentato che la legittimazione alla riduzione d’imposta dipende dagli stessi criteri fissati per la legittimazione all’assegno per figli a carico, in quanto entrambi sono determinati dalla nozione di «figlio a carico». Tale nozione dev’essere interpretata alla luce dell’articolo 2 dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari considerato nel suo insieme, e, in linea di principio, esclude i figli che hanno compiuto 26 anni anche se ancora studiano. 47. Gli argomenti del ricorrente secondo cui il Tribunale ha errato nell’interpretazione della nozione di «figlio a carico» devono pertanto essere disattesi in quanto infondati. C. Se gli atti interni di un’istituzione possano elevare l’età per considerare un figlio come «figlio a carico» 48. Il ricorrente deduce che, al punto 94 della sentenza impugnata ( 12 ), il Tribunale ha inteso in modo errato la natura della direttiva interna della [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2004, 36-2004. 49. Con tale atto di natura interna, la [OSCURATO:PERSONA] ha recepito le conclusioni del 7 aprile 2004, 222/04, adottate dai Capi dell’amministrazione. In queste ultime, i Capi dell’amministrazione hanno convenuto di concedere la riduzione d’imposta ai sensi del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68 per i figli a carico che abbiano compiuto i 26 anni di età. La riduzione deve essere approvata soltanto se il figlio ha intrapreso una formazione prima di raggiungere l’età di 26 anni e se sta regolarmente svolgendo la formazione di cui trattasi. Essi hanno convenuto altresì che la riduzione d’imposta su tale base non sarà più concessa a partire dalla data in cui il figlio percepisce un reddito che eccede il 40% dello stipendio di un funzionario di grado 1, 1 o scatto, oppure quando il figlio raggiunge l’età di 30 anni. 50. Il ricorrente deduce che l’atto summenzionato non è una decisione interna di natura generale adottata sulla base dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, bensì una decisione adottata sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 260/68 allo scopo di garantire un’interpretazione uniforme di tale regolamento. Inoltre, il ricorrente considera che le conclusioni del 7 aprile 2004, 222/04, adottate dai Capi dell’amministrazione costituiscono una lex specialis , il cui fine ultimo è la semplificazione del procedimento amministrativo. Il ricorrente deduce, sostanzialmente, che i figli che sono ancora a carico perché studiano, ma che hanno compiuto l’età di 26 anni, sarebbero in ogni caso legittimati alla riduzione d’imposta in base all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, applicabile in base all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 260/68. L’accordo dei Capi dell’amministrazione avrebbe soltanto semplificato il procedimento di acquisto del beneficio su tale base. 51. A mio avviso, la tesi del ricorrente non può essere condivisa. 52. Deriva da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che gli atti interni delle istituzioni devono essere considerati quali disciplina di condotta, che indica la prassi da seguire, che l’amministrazione impone a se stessa e da cui non è possibile discostarsi senza specificarne i motivi ( 13 ). Come tali, questi atti pongono limiti al potere discrezionale dell’istituzione che li ha emanati ( 14 ). 53. Comunque, tali atti interni adottati da un’istituzione dell’Unione europea non possono, in ogni caso, derogare ad atti vincolanti gerarchicamente superiori, quali il regolamento n. 260/68 o lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari ( 15 ). 54. In altri termini, la direttiva interna non può legittimamente stabilire norme che deroghino a disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari o di qualsiasi altro atto dell’Unione europea di diritto primario o di diritto derivato. 55. Non risulta chiaro dal fascicolo su quale base la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la direttiva di interna in questione. Nondimeno, gli stessi argomenti si applicherebbero qualora la direttiva interna fosse, come sostenuto dal ricorrente, una decisione adottata sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 260/68 al fine di garantire un’interpretazione uniforme di tale regolamento, oppure qualora essa costituisse una decisione interna di natura generale adottata sulla base dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Indipendentemente dalla base su cui è stata adottata, tale decisione interna è inapplicabile se contrasta con la normativa dell’Unione europea. 56. La direttiva interna, come quella di cui alla presente causa, non può essere considerata coerente con la formulazione o con gli scopi vuoi dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari vuoi del regolamento n. 260/68. Per contro, essa deroga a tali atti legislativi, introducendo un limite d’età che non è previsto da tali regolamenti o eliminando in modo ingiustificato l’esigenza di dimostrare il sussistere delle condizioni stabilite all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari ai fini dell’acquisto della legittimazione alla riduzione d’imposta. 57. Gli argomenti del ricorrente secondo cui il Tribunale ha errato al punto 94 della sentenza impugnata devono pertanto anch’essi essere disattesi perché infondati. D. La natura della riduzione d’imposta 58. Il ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 100 della sentenza impugnata, ha travisato l’effettiva natura della riduzione d’imposta. Il ricorrente considera che la riduzione d’imposta non è soggetta a pagamento, ma determina soltanto una riduzione del reddito imponibile, e che per tale motivo egli ha richiesto il solo rimborso delle tasse versate, calcolate sulla base dell’importo al quale il reddito imponibile sarebbe stato ridotto per il fatto che egli avrebbe beneficiato della riduzione d’imposta. 59. Concordo con il ricorrente che la riduzione d’imposta non è un importo pagabile da parte della [OSCURATO:PERSONA] a un funzionario, ma piuttosto un importo che riduce la base imponibile su cui è calcolato l’importo dovuto. 60. Ad ogni modo, a mio avviso, nulla al punto 100 della sentenza impugnata indica che il Tribunale sia stato di diversa opinione. Il motivo per cui il giudice ha considerato la domanda del ricorrente come una domanda pecuniaria, consiste nel fatto che, con il suo ricorso, il ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’indebito. Tale qualifica dell’azione era necessaria per determinare la giurisdizione del Tribunale sulla domanda del ricorrente (allora richiedente), che consisteva in una dichiarazione a suo favore. 61. In conclusione, sebbene il Tribunale abbia errato dichiarando che la legittimazione alla riduzione d’imposta per figlio a carico dipende dall’ effettivo pagamento dell’assegno per figli a carico, detto giudice non ha errato dichiarando che sussiste un nesso tra i due tipi di beneficio. La legittimazione alla riduzione di imposta è subordinata alla condizione dell’adempimento dei requisiti previsti all’articolo 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, il quale deve essere letto nel suo insieme allo scopo di definire la nozione di «figlio a carico». Tale nazione non include i figli che abbiano compiuto l’età di 26 anni, anche se studiano ancora, a meno che non soddisfino altre condizioni previste all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. Le norme relative alla legittimazione alla riduzione d’imposta, quindi stabilite dalla normativa dell’Unione europea, non possono essere modificate dagli atti interni delle istituzioni dell’Unione europea. V. Conclusione 62. Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo dedotto dal ricorrente. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Regolamento del Consiglio del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU 1968, L 56, pag. 8 ). ( 3 ) Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385) (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari»). ( 4 ) Sentenza del 12 marzo 2020 (T‑484/18; in prosieguo: la «sentenza XB / BCE » EU:T:2020:90 ). ( 5 ) Ogni mesaggio di posta elettronica conteneva una nota, recante la firma dell’amministratore responsabile del caso, in cui veniva constatato che i messaggi erano stati inviati al solo scopo informativo e non costituivano una decisione che potesse essere impugnata ai sensi dell’articolo 90 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari. ( 6 ) Il primo motivo di ricorso riguarda i punti 44 e 45 della sentenza impugnata e con esso il ricorrente considera che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la sua domanda di annullamento era irricevibile rispetto alla sua seconda figlia. Il secondo motivo di ricorso concerne il punto 50 della sentenza impugnata. Il ricorrente vi sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di riconoscere l’obbligo che incombe all’amministrazione e che è fondato sull’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e commettendo un errore nell’interpretazione del diritto di essere ascoltato, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. ( 7 ) Conclusioni dei Capi dell’amministrazione del 7 aprile 2004, n. 222/04, (SEC[2004]411). ( 8 ) V. sentenze del 27 novembre 1980, Sorasio-Allo e a. / [OSCURATO:PERSONA] ( 81/79, 82/79 e 146/79 , EU:C:1980:270 , punto 15 ), del 28 novembre 1991, Schwedler / Parlamento ( C‑132/90 P , EU:C:1991:452 , punto 26 ), e del 7 maggio 1992, Consiglio / Brems ( C‑70/91 P , EU:C:1992:201 , punto 7 ). ( 9 ) Sentenza del 14 dicembre 1990 (T‑75/89; in prosieguo :la «sentenza Brems / Consiglio » EU:T:1990:88 ). ( 10 ) Sentenza Brems / Consiglio , punto 23. In tale causa, il Tribunale è stato interrogato per stabilire fino a quando le disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari consentono di concedere a un dipendente un assegno per figlio a carico per un figlio che ha già compiuto i 18 anni, che non frequenta corsi di formazione scolastica o professionale e che non è colpito da grave malattia o da un’infermità che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento. In altri termini, il punto di diritto da risolvere nella fattispecie verteva sull’interpretazione da dare all’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII allo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari, e più precisamente sullo stabilire se il figlio di un dipendente fosse compreso nell’ espressione «qualsiasi persona», come sostenuto dalla ricorrente in quel caso, o se questa espressione andasse intesa come «qualsiasi altra persona» diversa dal figlio del dipendente, come sostenuto dalla controparte. ( 11 ) Sentenza del 7 maggio 1992 ( C-70/91 P , EU:C:1992:201 , punto 8 ). ( 12 ) Il ricorrente si riferisce al punto 84 della sentenza impugnata. Deve trattarsi, in ogni caso, di un lapsus calami , poiché il punto è privo di collegamento con gli argomenti del ricorrente. Procederò pertanto come se egli si fosse di fatto riferito al punto 94 della sentenza impugnata. ( 13 ) V., sotto questo profilo, sentenze del 30 gennaio 1974, Louwage / [OSCURATO:PERSONA] ( 148/73 , EU:C:1974:7 ) e del 1o dicembre 1983, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ( 343/82 , EU:C:1983:360 ). ( 14 ) Conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl nella causa Libéros / [OSCURATO:PERSONA] ( C‑171/00 P , EU:C:2001:628 , paragrafo 33 ). ( 15 ) Sentenza del 1o dicembre 1983, Blomefield / [OSCURATO:PERSONA] ( 190/82 , EU:C:1983:358 , punto 21 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris