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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 36195/2022

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21373/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro ADELMAMEROI; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 145 , presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente – C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 303/2020 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE, depositata il2 luglio 2020 e notificata il 3 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 60 del 2014 il Tribunale di Gorizia condannò la IntercontinentaleOrganizzazione Turismo s.r.l. a pagare la somma di Euro 72.169,52, oltre accessori, al Fallimento GegoCentro Viaggi s.n.c. che aveva esercitato giudizialmente, ai sensi dell’art.43 legge fall., il credito retributivo vantato da [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita, quale ex lavoratrice dipendente della società convenuta; creditomaturato tra la data dell’illegittimo licenziamento (3 dicembre 2001) e la data del pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (21 agosto 2006). [OSCURATO:PERSONA], tornata sui iuris dopo la chiusura della procedura concorsuale ed ottenuta transattivamente la cessione del cr edito giudizialmente accertato in favore del fallimento, notificò la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, con il relativo precetto (intimandole il pagamento della somma di Euro 77.137,83) a IOT- [OSCURATO:PERSONA] of Tou rism s.r.l. , quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui la condannata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto del 10 dicembre 2008, aveva ceduto il ramo di azienda presso il quale la precettante aveva prestato la propria attività lavorativa.

L’opposizione al precetto, proposta dalla precettata IOT - IntercontinentalOrganization of Tourism s.r.l., fu accolta dal Tribunale di Gorizia, il quale, con sentenza n. 403 del 2018, statuì , per quanto rileva in questa sede,che nella fattispec ie non pote va configurarsi una responsabilità della cessionariadel ramo d ’azienda (e quindi della sua incorporante),non trovando operatività la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché il debito verso la sig.ra M e roi non C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. risultava tra le poste conferite alla società cessionaria in base alla perizia redatta ai sensi dell’art.2465 cod. civ., mentre invece risultava nel bilancio finale di liquidazione della società cedente.

La Corte dappello di Trieste , con sentenza 2 lugli o 2020, n. 303 – nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società incorporante Iot- IntercontinentalOrganization of Tourism, a sua volta già inco r p o rante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del ramo di azienda di IntercontinentaleOrganizzazione Turismo s.r.l., originaria condannata –in accoglimento dell’impugnazione di Adelma M eroi e in riforma della decisionedel Tribunale di Gorizia , ha invece rigettato l’opposizione a precetto.

La Corte territoriale ha ritenuto che la duplice circostanza evidenziata dal Tribunale (vale a dire, che il debito retributivoverso la sig.ra Meroi, da un lato, risultava nel bilancio di liquidazione finale della società cedente, mentre , dall’ altro lato, non ri sultava tra le p oste conferite alla società cessionaria), non foss e rilevant e ai fini dell’esclusione della resp onsabilità della cessionaria medesima (e quindi della sua incorporante) per i debiti relativi al ramo di azienda ceduto, ai sensi dell’art.2560, secondo comma, cod. civ..

Il giudice di appello ha richiamato, al riguardo , l’ orientamento di questa Corte secondo cui , in tema di cessione di azienda, il criterio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’ art . 2560, secondo comma, cod. civ. con rif erimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve es sere applicato considerando la “finalità di pr otezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore(è stata citata Cass. 10/12/2019, n. 32134).

Nel caso di specie– ha osservato la Corte di merito – , risultavano dalladocumentazione in atti le seguenti circostanze: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita con un unico socio mediante conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dello specifico ramo di azienda organizzato per l’esercizio dell’attività di agenziadi viaggi e turismo, in cui aveva prestato attività lavorativaAdelma Meroi; b) amministratore unico della Iotto ur Viaggi s.r.l. (società cessionaria)era stata la stessa persona fisica che era stata, dal 2008, amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società cedente); c)anco ra nel 2010, l’unico socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era la società [OSCURATO:PERSONA] of Tourism che, nello stesso anno, l’avrebbe incorporata; d)dal 2011 era stata presidente del consiglio di amministrazione della società incorporante la stessa persona fisica che era stata amministratore unico della IottourViaggi s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la carica di amministratore delegato era stata rivestita dall’altra persona fisica che, insieme al la prima, aveva costituito la compagine sociale della società cedente, attinta dall’originaria pronunciadi condanna.

Avuto riguardo a tali circostanze –e considerato che la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. si applica anche al trasferimentodi un ramo di azienda, con riguardo ai debiti inerenti alla gestione del ramo ceduto (è stata citata Cass.30/06/2015, n. 13319) – la Corte d ’ appello ha dunque ritenuto che , nella fattispecie, la cessione del ramo di azienda in cui [OSCURATO:PERSONA] roi aveva prestato il proprio lavoro fosse stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo allasocietà cedente la responsabilità per il debito retributivo verso C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la lavoratrice e fosse stata finalizzata a lasc i are non soddisfatto quel debito dopo l a messa in liquidazione e la successiva estinzione della società debitrice.

La Corte di merito, pertanto, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità , t enendo con t o, da un lato, dell’uso «distorto» (p. 12 della sentenza) dell’istituto del trasferimentodi ramo di azienda e, dall’altro, della provata conoscenza della sussistenza del debito in capo alla società cessionaria (che era stata gestita dallo stesso amministratoreunico che aveva già gestito la società cedente), ha ritenuto che la circostanza formale della eventuale non risultanza dell’obbligazione dalle scritture contabili obbligatorie della società cedente,inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto, dovesseritenersi superata e dovesse conseguentemente rico noscersi , in ordine all’obbligazione retributiva accertata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ne Turis mo s.r.l. (società cedente), la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società cessionaria),nonché, dopo l’estinzione di questa (a seguito della fusione che ne aveva comportato l’incorporazionenella Iot-[OSCURATO:PERSONA] of Tourism s.r.l.) la responsabilità della società incorporante , a cui debitamente era stato notificato il precetto; la Corte territoriale ha infine statuito che il precetto medesimo doveva ritenersi efficace anche in confronto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi nel giudizio di appello in quanto società incorporante la Iot - [OSCURATO:PERSONA] of Tourism s.r.l..

Avverso la sentenza della Corte friulana propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sullabase di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte.

Le parti hannodepositato memorie.

C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi e dell’art.2560, secondo comma, cod. civ. , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc.civ..

La sentenza di appello è censurata per aver «ritenuto che il requisito dell’iscrizione dei debiti nei libri contabili previsto dalla legge per la responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda ceduta non abbia valore costitutivo e possa essere supplito dalla conoscenza del debito in capo all’acquirente/cessionario, laddove risulti che la cessione d’azienda sia finalizzata ad evitare il pagamento del debito non iscritto nei libri contabili, perseguendo così un fine diverso da quello “di protezione” avuto di mira dalla norma»(p. 8 del ricorso) . 2.Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ..

La sentenza di appello è censurata per avere «affermato il carattere distorto della cessione in quanto finalizzata a non pagare il credito della signora Meroi – con conseguente superamento del requisito dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili ai fini della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, c. 2, cod. civ. affermato da Cass. 32134/19 per tali ipotesi – omettendo di considerare il fatto decisivo che la cessione aveva riguardato solo un ramo d’azienda e che quello rimasto in capo allacedente comprendeva beni ampiamente sufficienti a soddisfa re le ragioni di credito della signora Meroi»(p. 18 del ricorso) .

3. La delibazione del primo motivo di ricorso assume rilevanza nomofilattica in quanto pone la questione se, ai se nsi e per gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. , ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda (o del ramo di azienda) per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta (o del ramo di azienda trasferito) anteriori al trasferimento, l’iscrizione del debito nei libri contabiliobbligatori abbia sempre valore costitutivo o se, quanto meno C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in talune fattispecie, possa essere surrogato da requisiti equipollenti (quali, in particolare, la conoscenza dell’esistenza del debito acquisita aliunde da parte dell’acquirente dell’azienda), av uto riguardo alla natura e al fondamento della norma, nonché alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto. 4.In proposito, la società ricorrente pone in evidenza il carattere eccentrico ed isolato dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità pedissequamente applicato dalla sentenza di appello im p ugnata, secondo il quale, posta la necessità di interpretare la norma codicistica considerandone la “finalità di protezione”, la responsabilità solidale del cessionario dovrebbe essere sempre affermata qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma s tessa volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore(Cass. 10/12/2019, n. 32134) . 4.1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che ad una tale interpretazione osterebbe anzitutto la naturaeccezionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art.2560 cod. civ., la quale farebbe, appunto, eccezione alla regola generale contenuta nel primo comma del medesimo articolo – nonché desumibile dai principi in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni –, secondo la quale il soggetto ordinariamente responsabile per i debiti relativi all’azienda ceduta anteriori al trasferimento andrebbe individuato esclusivamentenell’alienante.

Stante il suo carattere eccezionale, il regime di solidarietà previsto dalla disposizionecodicistica non potrebbe dunque formare oggetto di applicazione estensiva od analogica oltre il caso specifico da essa stessa contemplato, che si riconduce alla fattispecie in cui l’obbligazione di cui il cessionario dell’azienda è chiamato a rispondere «risulti dai libri contabili obbligatori».

C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

4.2. L a non condivi s i bilità dell’orientamento – definito isolato – applicato dalla sentenza impugnata emergerebbe, inoltre, dal fondamento della norma, la cui ratio non risiederebbe in una pretesa finalità di protezione dei creditori, ma, al contrario, nella diversa finalità di tutelare l’interesse generale al la certezza dei rapporti giuridici e l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda; finalità il cui soddisfacimento troverebbe il suo presupposto proprio nella condizione oggettiva dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili e che invece verrebbe frustrata nell’ipotesi in cui si ammettesse «la possibilità di bypassare quella condizione oggettiva attraverso accertamenti da condursi caso per caso in ordine alle finalità della cessione e ai possibili stati di conoscenza (dei debiti) dei cessionari» (p.17 del ricorso). 4.3.La specifica finalità perseguita con l’operazione di cessione nel caso concreto non assumerebbe,dunque, rilievo ai fini dell’applicazione del regime di solidarietà previsto dall’art.2560, secondo comma, cod. civ., poiché l’esigenza di tutela dei creditori dell’azienda ceduta da eventuali manovre collusive dirette a frodare le loro ragioni di credito attraverso operazioni di trasferimento dell’azienda o di un ramodi essa, sarebbe efficacemente soddisfatta dal ricorso ai rimedi previsti dall’ordinamento, quali, in particolare, l’azione revocatoria di cui all’art.2901 cod. civ.e, più in generale, il risarcimento del danno.

5. Le argomentazioni della società ricorrente richiamano l’attenzione sulla sussistenza di un tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – rispetto al quale i principi affermati dalla decisione n. 32134 del 2019, pedissequamente applicati dalla sentenza impugnata, si porrebbero in posizione eccentrica– secondo cui la corresponsabilità del cessionario (in solido con il cedente) nei con fronti dei creditori aziendali postula necessariamente l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., non surrogabile da C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. altri elementi di conoscenza della sussistenza delle medesime obbligazioni.

6. Il tradizionale ori e ntamento richiamato dalla ricorrente si riconduce alle decisioni che hanno riconosciuto all’iscrizione nei libri contabili obbligatori la natura di elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti e, su tale presupposto, hanno enunciato il principio che chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro lo stesso acquirente ha l’onere di provare, tra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, mentre il giudice, se non può effettuare d’ ufficio l’ indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto,non sia stata provata (cfr., tra le altre, Cass. 20/06/1998, n. 6173; C ass. 15/11/2000, n. 14 823; Cass.26/09/2017, n. 22418; nello stesso senso, con riguardo al carattere costitutivo dell’iscrizione, Cass. 20/02/1999, n. 1429; Cass.03/04/2002, n. 4726; Cass.14/08/2004, n. 15911; Cass. 27/04/2005, n. 8721;recentemente, Cass. 26/09/2019, n. 24101 ).

In funzione dell’affermazione di questi principi, le decisioni in esame traggono argomento – oltre che dalla natura eccezionale della disposizione contenuta nell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., che non ammetterebbe altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell’azienda eventualmente a disposizione dell’acquirente ( Cass.20/06/2000, n. 8363; Cass. 10/11/2010, n. 22831 ) – principalmente dalla considerazione della ratio della norma medesima , la quale avrebbe lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori ( già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560), quanto piuttosto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (cfr., in particolare, Cass. 21/12/2012, n. 23828; Cass. 03/09/2021, n. 23881).

C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Alla norma codicistica vengono dunque ricondotte due distinte rationes, sul presupposto che, oltre all’interesse dei terzi creditori sarebbe meritevoledi tutela anche quello del cessionario dell’azienda , quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; questo secondo interesse, inoltre , assumerebbe un rilievo prevalente nel fondamento della disposizione di cui al capove rso dell’art.2560, poiché il primo già troverebbe adeguata protezione nella previsione contenuta nel comma precedente.

7. La ratio di tutela del l e ragioni del creditore assume invece rilevanza preminente –alla luce del peculiare principio affermato dalla decisione n. 32134 del 2019 di questa Corte, di cui la sentenza di appello ha fatto pedissequa applicazione nella fattispecie di cui all’odierno ricorso –nell’ipotesi in cui vi sia stato un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta, risultando dimostrato, in particolare, in base alle evidenze processuali, che la cessione dell’azienda abbia costituito lo strumento per precludere al creditoreil recupero del credito.

In tal caso , secondo la pronuncia in esame , il principio di responsabilità solidale del cessionario (da ritenersi principio generalee non già particolare) dovrebbe comunque prevalere in considerazione della detta “finalità di protezione”della norma. 8.Alla luce di quanto illustrato , è evidente il rilievo nomofilattico della questione delvalore costitutivo, o meno, dell’iscrizione dei debiti aziendali nei libri contabili ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda, contemplata dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., in quanto la sua soluzione postula il previo riconoscimento della natura della norma (se si tratti, cioè, di norm a generale o di norma eccezionale), l’individuazione della sua ratio (se essa trovi fondamento, in via esclusiva o concorrente, nelle esigenze di tutela del terzo creditore, o in quelle dell’acquirente dell’azienda o, ancora nell’interessegenerale alla certez za dei rapporti giuridici e all a C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. facilità di circolazione dell’azienda) e la precisazione del rilievo da attribuire alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto(la causa concreta della cessione di azi enda o di ramo d’azienda) quale risulta delle emergenze processuali.

9. Nell’esaminare la questione occorre anche chiedersi quale incidenza abbia, su di essa, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 28/02/2017, n. 5054.

Questa pronuncia – peraltro diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un’azienda commerciale risponda, a norma dell’art. 2560, secondo comma, c.c. ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente – , pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento –e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale» –ha, peraltro, affermato, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560, secondo comma, c.c., «incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda», chiarendo, con indicazioni esemplificative (e, dunque, verosimilmente non tassative), che tale difetto di alterità soggettiva si riscontra nel caso di trasformazione della forma giuridica del soggetto e del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale.

C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Tenuto conto di tutto ciò e della complessità delle questioni da affrontare, il Collegio ritiene, inoltre, necessario richiedere all’Ufficio del Massimario un adeguato approfondimento.

10. Deve, pertanto, disporsi la trattazione del ricorso in pubblica udienza, con rinvio della causaa nuovo ruolo.

P. Q. M. Dispone la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21373/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro ADELMAMEROI; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 145 , presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente – C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 303/2020 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE, depositata il2 luglio 2020 e notificata il 3 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 60 del 2014 il Tribunale di Gorizia condannò la IntercontinentaleOrganizzazione Turismo s.r.l. a pagare la somma di Euro 72.169,52, oltre accessori, al Fallimento GegoCentro Viaggi s.n.c. che aveva esercitato giudizialmente, ai sensi dell’art.43 legge fall., il credito retributivo vantato da [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita, quale ex lavoratrice dipendente della società convenuta; creditomaturato tra la data dell’illegittimo licenziamento (3 dicembre 2001) e la data del pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (21 agosto 2006). [OSCURATO:PERSONA], tornata sui iuris dopo la chiusura della procedura concorsuale ed ottenuta transattivamente la cessione del cr edito giudizialmente accertato in favore del fallimento, notificò la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, con il relativo precetto (intimandole il pagamento della somma di Euro 77.137,83) a IOT- [OSCURATO:PERSONA] of Tou rism s.r.l. , quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui la condannata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto del 10 dicembre 2008, aveva ceduto il ramo di azienda presso il quale la precettante aveva prestato la propria attività lavorativa. L’opposizione al precetto, proposta dalla precettata IOT - IntercontinentalOrganization of Tourism s.r.l., fu accolta dal Tribunale di Gorizia, il quale, con sentenza n. 403 del 2018, statuì , per quanto rileva in questa sede,che nella fattispec ie non pote va configurarsi una responsabilità della cessionariadel ramo d ’azienda (e quindi della sua incorporante),non trovando operatività la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché il debito verso la sig.ra M e roi non C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. risultava tra le poste conferite alla società cessionaria in base alla perizia redatta ai sensi dell’art.2465 cod. civ., mentre invece risultava nel bilancio finale di liquidazione della società cedente. La Corte dappello di Trieste , con sentenza 2 lugli o 2020, n. 303 – nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società incorporante Iot- IntercontinentalOrganization of Tourism, a sua volta già inco r p o rante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del ramo di azienda di IntercontinentaleOrganizzazione Turismo s.r.l., originaria condannata –in accoglimento dell’impugnazione di Adelma M eroi e in riforma della decisionedel Tribunale di Gorizia , ha invece rigettato l’opposizione a precetto. La Corte territoriale ha ritenuto che la duplice circostanza evidenziata dal Tribunale (vale a dire, che il debito retributivoverso la sig.ra Meroi, da un lato, risultava nel bilancio di liquidazione finale della società cedente, mentre , dall’ altro lato, non ri sultava tra le p oste conferite alla società cessionaria), non foss e rilevant e ai fini dell’esclusione della resp onsabilità della cessionaria medesima (e quindi della sua incorporante) per i debiti relativi al ramo di azienda ceduto, ai sensi dell’art.2560, secondo comma, cod. civ.. Il giudice di appello ha richiamato, al riguardo , l’ orientamento di questa Corte secondo cui , in tema di cessione di azienda, il criterio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’ art . 2560, secondo comma, cod. civ. con rif erimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve es sere applicato considerando la “finalità di pr otezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore(è stata citata Cass. 10/12/2019, n. 32134). Nel caso di specie– ha osservato la Corte di merito – , risultavano dalladocumentazione in atti le seguenti circostanze: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita con un unico socio mediante conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dello specifico ramo di azienda organizzato per l’esercizio dell’attività di agenziadi viaggi e turismo, in cui aveva prestato attività lavorativaAdelma Meroi; b) amministratore unico della Iotto ur Viaggi s.r.l. (società cessionaria)era stata la stessa persona fisica che era stata, dal 2008, amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società cedente); c)anco ra nel 2010, l’unico socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era la società [OSCURATO:PERSONA] of Tourism che, nello stesso anno, l’avrebbe incorporata; d)dal 2011 era stata presidente del consiglio di amministrazione della società incorporante la stessa persona fisica che era stata amministratore unico della IottourViaggi s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre la carica di amministratore delegato era stata rivestita dall’altra persona fisica che, insieme al la prima, aveva costituito la compagine sociale della società cedente, attinta dall’originaria pronunciadi condanna. Avuto riguardo a tali circostanze –e considerato che la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. si applica anche al trasferimentodi un ramo di azienda, con riguardo ai debiti inerenti alla gestione del ramo ceduto (è stata citata Cass.30/06/2015, n. 13319) – la Corte d ’ appello ha dunque ritenuto che , nella fattispecie, la cessione del ramo di azienda in cui [OSCURATO:PERSONA] roi aveva prestato il proprio lavoro fosse stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo allasocietà cedente la responsabilità per il debito retributivo verso C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la lavoratrice e fosse stata finalizzata a lasc i are non soddisfatto quel debito dopo l a messa in liquidazione e la successiva estinzione della società debitrice. La Corte di merito, pertanto, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità , t enendo con t o, da un lato, dell’uso «distorto» (p. 12 della sentenza) dell’istituto del trasferimentodi ramo di azienda e, dall’altro, della provata conoscenza della sussistenza del debito in capo alla società cessionaria (che era stata gestita dallo stesso amministratoreunico che aveva già gestito la società cedente), ha ritenuto che la circostanza formale della eventuale non risultanza dell’obbligazione dalle scritture contabili obbligatorie della società cedente,inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto, dovesseritenersi superata e dovesse conseguentemente rico noscersi , in ordine all’obbligazione retributiva accertata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ne Turis mo s.r.l. (società cedente), la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società cessionaria),nonché, dopo l’estinzione di questa (a seguito della fusione che ne aveva comportato l’incorporazionenella Iot-[OSCURATO:PERSONA] of Tourism s.r.l.) la responsabilità della società incorporante , a cui debitamente era stato notificato il precetto; la Corte territoriale ha infine statuito che il precetto medesimo doveva ritenersi efficace anche in confronto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi nel giudizio di appello in quanto società incorporante la Iot - [OSCURATO:PERSONA] of Tourism s.r.l.. Avverso la sentenza della Corte friulana propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sullabase di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Le parti hannodepositato memorie. C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi e dell’art.2560, secondo comma, cod. civ. , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc.civ.. La sentenza di appello è censurata per aver «ritenuto che il requisito dell’iscrizione dei debiti nei libri contabili previsto dalla legge per la responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda ceduta non abbia valore costitutivo e possa essere supplito dalla conoscenza del debito in capo all’acquirente/cessionario, laddove risulti che la cessione d’azienda sia finalizzata ad evitare il pagamento del debito non iscritto nei libri contabili, perseguendo così un fine diverso da quello “di protezione” avuto di mira dalla norma»(p. 8 del ricorso) . 2.Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ.. La sentenza di appello è censurata per avere «affermato il carattere distorto della cessione in quanto finalizzata a non pagare il credito della signora Meroi – con conseguente superamento del requisito dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili ai fini della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, c. 2, cod. civ. affermato da Cass. 32134/19 per tali ipotesi – omettendo di considerare il fatto decisivo che la cessione aveva riguardato solo un ramo d’azienda e che quello rimasto in capo allacedente comprendeva beni ampiamente sufficienti a soddisfa re le ragioni di credito della signora Meroi»(p. 18 del ricorso) . 3. La delibazione del primo motivo di ricorso assume rilevanza nomofilattica in quanto pone la questione se, ai se nsi e per gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ. , ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda (o del ramo di azienda) per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta (o del ramo di azienda trasferito) anteriori al trasferimento, l’iscrizione del debito nei libri contabiliobbligatori abbia sempre valore costitutivo o se, quanto meno C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in talune fattispecie, possa essere surrogato da requisiti equipollenti (quali, in particolare, la conoscenza dell’esistenza del debito acquisita aliunde da parte dell’acquirente dell’azienda), av uto riguardo alla natura e al fondamento della norma, nonché alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto. 4.In proposito, la società ricorrente pone in evidenza il carattere eccentrico ed isolato dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità pedissequamente applicato dalla sentenza di appello im p ugnata, secondo il quale, posta la necessità di interpretare la norma codicistica considerandone la “finalità di protezione”, la responsabilità solidale del cessionario dovrebbe essere sempre affermata qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma s tessa volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore(Cass. 10/12/2019, n. 32134) . 4.1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che ad una tale interpretazione osterebbe anzitutto la naturaeccezionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell’art.2560 cod. civ., la quale farebbe, appunto, eccezione alla regola generale contenuta nel primo comma del medesimo articolo – nonché desumibile dai principi in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni –, secondo la quale il soggetto ordinariamente responsabile per i debiti relativi all’azienda ceduta anteriori al trasferimento andrebbe individuato esclusivamentenell’alienante. Stante il suo carattere eccezionale, il regime di solidarietà previsto dalla disposizionecodicistica non potrebbe dunque formare oggetto di applicazione estensiva od analogica oltre il caso specifico da essa stessa contemplato, che si riconduce alla fattispecie in cui l’obbligazione di cui il cessionario dell’azienda è chiamato a rispondere «risulti dai libri contabili obbligatori». C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.2. L a non condivi s i bilità dell’orientamento – definito isolato – applicato dalla sentenza impugnata emergerebbe, inoltre, dal fondamento della norma, la cui ratio non risiederebbe in una pretesa finalità di protezione dei creditori, ma, al contrario, nella diversa finalità di tutelare l’interesse generale al la certezza dei rapporti giuridici e l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda; finalità il cui soddisfacimento troverebbe il suo presupposto proprio nella condizione oggettiva dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili e che invece verrebbe frustrata nell’ipotesi in cui si ammettesse «la possibilità di bypassare quella condizione oggettiva attraverso accertamenti da condursi caso per caso in ordine alle finalità della cessione e ai possibili stati di conoscenza (dei debiti) dei cessionari» (p.17 del ricorso). 4.3.La specifica finalità perseguita con l’operazione di cessione nel caso concreto non assumerebbe,dunque, rilievo ai fini dell’applicazione del regime di solidarietà previsto dall’art.2560, secondo comma, cod. civ., poiché l’esigenza di tutela dei creditori dell’azienda ceduta da eventuali manovre collusive dirette a frodare le loro ragioni di credito attraverso operazioni di trasferimento dell’azienda o di un ramodi essa, sarebbe efficacemente soddisfatta dal ricorso ai rimedi previsti dall’ordinamento, quali, in particolare, l’azione revocatoria di cui all’art.2901 cod. civ.e, più in generale, il risarcimento del danno. 5. Le argomentazioni della società ricorrente richiamano l’attenzione sulla sussistenza di un tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità – rispetto al quale i principi affermati dalla decisione n. 32134 del 2019, pedissequamente applicati dalla sentenza impugnata, si porrebbero in posizione eccentrica– secondo cui la corresponsabilità del cessionario (in solido con il cedente) nei con fronti dei creditori aziendali postula necessariamente l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., non surrogabile da C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. altri elementi di conoscenza della sussistenza delle medesime obbligazioni. 6. Il tradizionale ori e ntamento richiamato dalla ricorrente si riconduce alle decisioni che hanno riconosciuto all’iscrizione nei libri contabili obbligatori la natura di elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti e, su tale presupposto, hanno enunciato il principio che chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro lo stesso acquirente ha l’onere di provare, tra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, mentre il giudice, se non può effettuare d’ ufficio l’ indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto,non sia stata provata (cfr., tra le altre, Cass. 20/06/1998, n. 6173; C ass. 15/11/2000, n. 14 823; Cass.26/09/2017, n. 22418; nello stesso senso, con riguardo al carattere costitutivo dell’iscrizione, Cass. 20/02/1999, n. 1429; Cass.03/04/2002, n. 4726; Cass.14/08/2004, n. 15911; Cass. 27/04/2005, n. 8721;recentemente, Cass. 26/09/2019, n. 24101 ). In funzione dell’affermazione di questi principi, le decisioni in esame traggono argomento – oltre che dalla natura eccezionale della disposizione contenuta nell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., che non ammetterebbe altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell’azienda eventualmente a disposizione dell’acquirente ( Cass.20/06/2000, n. 8363; Cass. 10/11/2010, n. 22831 ) – principalmente dalla considerazione della ratio della norma medesima , la quale avrebbe lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori ( già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560), quanto piuttosto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti (cfr., in particolare, Cass. 21/12/2012, n. 23828; Cass. 03/09/2021, n. 23881). C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Alla norma codicistica vengono dunque ricondotte due distinte rationes, sul presupposto che, oltre all’interesse dei terzi creditori sarebbe meritevoledi tutela anche quello del cessionario dell’azienda , quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; questo secondo interesse, inoltre , assumerebbe un rilievo prevalente nel fondamento della disposizione di cui al capove rso dell’art.2560, poiché il primo già troverebbe adeguata protezione nella previsione contenuta nel comma precedente. 7. La ratio di tutela del l e ragioni del creditore assume invece rilevanza preminente –alla luce del peculiare principio affermato dalla decisione n. 32134 del 2019 di questa Corte, di cui la sentenza di appello ha fatto pedissequa applicazione nella fattispecie di cui all’odierno ricorso –nell’ipotesi in cui vi sia stato un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta, risultando dimostrato, in particolare, in base alle evidenze processuali, che la cessione dell’azienda abbia costituito lo strumento per precludere al creditoreil recupero del credito. In tal caso , secondo la pronuncia in esame , il principio di responsabilità solidale del cessionario (da ritenersi principio generalee non già particolare) dovrebbe comunque prevalere in considerazione della detta “finalità di protezione”della norma. 8.Alla luce di quanto illustrato , è evidente il rilievo nomofilattico della questione delvalore costitutivo, o meno, dell’iscrizione dei debiti aziendali nei libri contabili ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda, contemplata dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., in quanto la sua soluzione postula il previo riconoscimento della natura della norma (se si tratti, cioè, di norm a generale o di norma eccezionale), l’individuazione della sua ratio (se essa trovi fondamento, in via esclusiva o concorrente, nelle esigenze di tutela del terzo creditore, o in quelle dell’acquirente dell’azienda o, ancora nell’interessegenerale alla certez za dei rapporti giuridici e all a C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. facilità di circolazione dell’azienda) e la precisazione del rilievo da attribuire alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto(la causa concreta della cessione di azi enda o di ramo d’azienda) quale risulta delle emergenze processuali. 9. Nell’esaminare la questione occorre anche chiedersi quale incidenza abbia, su di essa, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte 28/02/2017, n. 5054. Questa pronuncia – peraltro diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un’azienda commerciale risponda, a norma dell’art. 2560, secondo comma, c.c. ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente – , pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento –e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale» –ha, peraltro, affermato, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560, secondo comma, c.c., «incontra un limite solo nella carenza di un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda», chiarendo, con indicazioni esemplificative (e, dunque, verosimilmente non tassative), che tale difetto di alterità soggettiva si riscontra nel caso di trasformazione della forma giuridica del soggetto e del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale. C.C. 22.11.2022 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Tenuto conto di tutto ciò e della complessità delle questioni da affrontare, il Collegio ritiene, inoltre, necessario richiedere all’Ufficio del Massimario un adeguato approfondimento. 10. Deve, pertanto, disporsi la trattazione del ricorso in pubblica udienza, con rinvio della causaa nuovo ruolo. P. Q. M. Dispone la
Sentenza Cassazione n. 36195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris