CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Agenzia delle Entrate Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata – -avverso la sentenza n. 541/15/2022 emessa dalla CTR Campania in data 15/11/2022e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso una cartella di pagamento Cartella di pagamento ICI – Appello inammissibile per mancanza di specifici motivi di doglianza notificatale dall’Agenzia di Riscossione in data 20.3.2019 in relazione ad ICI 2011, asserendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella e che, per l’effetto, la relativa pretesa tributaria si era prescritta. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento e la conseguente nullità della cartella pur regolarmente notificata. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia di Riscossione, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che l’appello non conteneva specifici motivi di doglianza, essendo le censure sostanzialmente ripetitive di quelle esternatein primo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 342 cod. proc. civ. e 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che aveva proposto appello deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado, in considerazione del fatto che, sulla base della documentazione prodotta in quella sede, l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata era stato correttamente notificato. 1.1. Il motivo è fondato. In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non é richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione. Inoltre, la valutazione circa il rispetto, da parte dell'appellante, dell'obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche. Orbene, la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto, a pagina 5 del ricorso, l’atto di appello, dal quale si evince che, a fronte dell’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui difettava agli atti la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata, con la conseguenza che quest’ultima andava annullata, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha, in sede di appello, prodotto la relata di notifica relativa al detto avviso, evidenziando che lo stesso era stato regolarmente notificato in data 13.10.2016, con la conseguenza che non ricorrevano i presupposti per annullare la successiva cartella. La CTR, erroneamente, anziché valutare la documentazione prodotta con l’atto di appello, ha dichiarato infondato (recte, inammissibile) lo stesso per difetto di specificità dei motivi. Per mera completezza espositiva, va evidenziato che nel processo tributario, in base all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. In particolare, in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., fermo restando che tale attività processuale deve essere esercitata -stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021). 2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente c