CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 16176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29886/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] n. 136 ROMA; -intimato- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 3018 /2017 depositata il09/ 05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. otteneva da Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo di € 6.773,60per mancato guadagno cagionato dalla risoluzione anticipata del contratto di appalto del servizio di manuten- zione di un ascensorenonché per mancato pagamento del corrispettivo dilavori da parte del committente Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 136 a 2di 4 – 29 88 6/2017 – S2 – C C 23/01/2023 (n. 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Roma. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ilcommittente alle- gava gravi difetti di funzionamento dell’ascensore causati da cattiva esecuzione di lavori da parte dell’appaltatrice, come era stato affer- mato dalla ditta incaricata della manutenzione dopo che –previa diffida ad adempiere –il committente aveva comunicato all’appaltatrice la ri- soluzione del contratto. In primo grado, l’opposizione veniva accolta, il decreto ingiuntivo revocato, il contratto dichiarato risolto ex artt. 1662, 1454 c.c., la domanda proposta dall’appaltatricerigett ata. In secondo grado la pronuncia è stata confermata. Ricorre in cassazione l’appaltatrice con quattro motivi. Il commit- tenterimane intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia rimesso in discussione che i lavori siano stati eseguiti correttamente dall’appaltatrice, come sarebbe attestato dal verbale dell’ente di veri- fica e di controllo ( si deduce violazione degli artt. 1460 c.c., 13 e 14 d.p.r. 162/1999). Il primo motivo non è fondato. La Corte di appello ha espresso il convincimento che il verbale si limita a constatare l’esecuzione dei lavori. La motivazione non si espone a censure in sede di legittimità. La ricorrente si limita a sovrap- porre il proprio l’apprezzamento a quello giudiziale. Quanto alla cen- sura di violazione dell’art. 1460 c.c., essa sostiene per il caso di ecce- zione di inadempimentouna regola di ripartizione dell’onere della prova inversa rispetto a quella argomentata dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SU 13533/2001). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3di 4 – 29 88 6/2017 – S2 – C C 23/01/2023 (n. 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. -Con il secondo motivo si censura ex art. 112 c.p.c. che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento del corrispettivo del contratto di appalto per i lavori già eseguiti. Il secondo motivo è infondato. La domanda è stata oggetto di un rigetto di carattere simmetrico rispettoall’accoglimento della richiesta di ridu rre il corrispettivo di una somma equivalente agli esborsi necessari a ripristinare la funzionalità dell’ascensore(richiesta che il committente qualifica impropriamente come di compensazione). In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo, si censura che la Corte di appello abbia dichiarato la risoluzione del contratto di appalto pur non essendovi stata alcuna verifica ex art. 1662 c.c., richiesta da parte del commit- tente(si deduce violazione degli artt. 1662 e 1454 c.c. ) . Il terzo motivo è infondato. La verifica ex art. 1662 c.c. è un’attività che non richiede di essere preceduta da un atto diretto a manifestare la volontà di procedervi. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nonché di verificarne a proprie spese lo statoe semplicemente controlla e ve- rifica. In conclusione, il terzomotivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia deciso nel merito pur in assenza del fascicolo di primo grado della con- troparte( si deduce violazione degli artt. 76 disp. att. c.p.c. e 101 c.p.c.). Il quarto motivo è infondato. L’art. 76 disp. att. c.p.c.disciplina il potere delle parti sui fascicoli di causa non l’obbligo che costoroli producano nel grado successivo. Ove tale produzione manchi, il giudice deve comunque decidere in base agli 4di 4 – 29 88 6/2017 – S2 – C C 23/01/2023 (n. 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. atti a sua disposizione (cfr. Cass. 18287/2021). Inoltre, la parte ricor- rente non profila un pregiudizio specifico e concreto che ciò abbia ar- recato al contraddittorio. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. -L’infondatezza di ogni motivo determina il rigetto del ricorso . La parte resistente è rimasta intimata, quindi non vi è da provvedere sulle spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ult