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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30896/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn.2 e 7 cod. pen. commesso ai danni dell'esercizio commerciale denominato Piazza Italia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole del travisamento della prova e della manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità della aggravante del fatto commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede, è manifestamente infondato, poiché, secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, integra il reato cii furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn.2 e 7 cod. pen. commesso ai danni dell'esercizio commerciale denominato Piazza Italia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole del travisamento della prova e della manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità della aggravante del fatto commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede, è manifestamente infondato, poiché, secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, integra il reato cii furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 30896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris