Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26924/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

2/09/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Triesteha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2025 del Tribunale di Udine con laquale era stata affermata la penale responsabilità della predetta imputata inrelazione ai reati di rapina impropria aggravata (capo A della rubrica delleimputazioni) e di lesioni volontarie aggravate (capo B) commessi in data 3 aprile2024.All’imputata risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica,reiterata ed infraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputata, deducendo:1.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. permancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nuova raccolta dellatestimonianza della persona offesa dal reato ritenuta credibile nonostante cheavesse proceduto a rimettere la querela senza ottenere alcun risarcimento.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inquanto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata sarebbe statafondata sulla credibilità della persona offesa dal reato non essendo tuttavia statotenuto in debito conto il fatto che in sede dibattimentale sono emersi pregressirapporti personali tra le parti e che il narrato della stessa persona offesa ècaratterizzato da una grave contraddizione (legata al deposito del denaro in unarmadio al piano terra nonostante la presenza dell’imputata nella stanza) nonadeguatamente vagliata dalla Corte territoriale.

Non sarebbero stati altresìadeguatamente valutati i distacchi temporali tra i vari momenti in cui sarebbestata consumata l’azione delittuosa;3.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione alla richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva che la Corte diappello ha ritenuto viziata da inammissibilità intrinseca ed al mancatoriconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieveentità.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;che, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di nuova audizione dellapersona offesa ritenendola “ultronea” e “meramente esplorativa”;che, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la richiesta dirinnovazione di prova può essere ammessa solo se il giudice ritenere non esserein grado di decidere allo stato degli atti;che, inoltre, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nelgiudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza diprimo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01) e chetale non può certo considerarsi la remissione di querela da parte della personaoffesa (oltretutto ininfluente nel caso in esame trattandosi di reati procedibili diufficio);considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato ciò in quanto la sentenza impugnata risulta congruamente motivataproprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente.

Inoltre, detta motivazione, nonè certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria; percontro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazionedel materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte dilegittimità un nuovo giudizio di merito; al Giudice di legittimità è infatti preclusa -in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferitia quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questaCorte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione; in sostanza, in temadi motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente,o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965); a ciò si aggiunge che in tema di prove, la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale,non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso inmanifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv.257241), vizio certamente non emergente nel caso in esame;considerato altresì che la valutazione di manifesta infondatezza investeanche il terzo motivo di ricorso in entrambi i profili evidenziati nello stesso;che quanto alla contestata recidiva la Corte di appello, indipendentementeo meno dalla inammissibilità del motivo di appello sul punto (il motivo di appelloera comunque caratterizzato da una mera richiesta), ha sostanzialmente fattoproprie le argomentazioni del Tribunale circa l’indice di maggiore pericolositàravvisabile nella condotta dell’imputata nei fatti di cui è processo rispetto aiprecedenti penali della stessa (plurimi, gravi e della stessa indole) e ciò basta perritenere correttamente motivata la ritenuta sussistenza della predettacircostanza aggravante;che quanto al mancato riconoscimento dell’invocata circostanzaha sottolineato non solo che il danno economico è tutt’altro che lieve ma ancheche le modalità della condotta (avendo la giovane donna fatto cadere a terra unuomo di più di ottant’anni) escludono l’applicazione del predetto parametro;che la Corte di appello risulta avere fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «L'attenuante della lieve entità del fatto, previstadall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difettiin rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valoredei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/09/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Triesteha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2025 del Tribunale di Udine con laquale era stata affermata la penale responsabilità della predetta imputata inrelazione ai reati di rapina impropria aggravata (capo A della rubrica delleimputazioni) e di lesioni volontarie aggravate (capo B) commessi in data 3 aprile2024.All’imputata risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica,reiterata ed infraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputata, deducendo:1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. permancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nuova raccolta dellatestimonianza della persona offesa dal reato ritenuta credibile nonostante cheavesse proceduto a rimettere la querela senza ottenere alcun risarcimento.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inquanto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputata sarebbe statafondata sulla credibilità della persona offesa dal reato non essendo tuttavia statotenuto in debito conto il fatto che in sede dibattimentale sono emersi pregressirapporti personali tra le parti e che il narrato della stessa persona offesa ècaratterizzato da una grave contraddizione (legata al deposito del denaro in unarmadio al piano terra nonostante la presenza dell’imputata nella stanza) nonadeguatamente vagliata dalla Corte territoriale. Non sarebbero stati altresìadeguatamente valutati i distacchi temporali tra i vari momenti in cui sarebbestata consumata l’azione delittuosa;3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione alla richiesta difensiva di disapplicazione della recidiva che la Corte diappello ha ritenuto viziata da inammissibilità intrinseca ed al mancatoriconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieveentità.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;che, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di nuova audizione dellapersona offesa ritenendola “ultronea” e “meramente esplorativa”;che, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. la richiesta dirinnovazione di prova può essere ammessa solo se il giudice ritenere non esserein grado di decidere allo stato degli atti;che, inoltre, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nelgiudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza diprimo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337-01) e chetale non può certo considerarsi la remissione di querela da parte della personaoffesa (oltretutto ininfluente nel caso in esame trattandosi di reati procedibili diufficio);considerato poi che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato ciò in quanto la sentenza impugnata risulta congruamente motivataproprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, nonè certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria; percontro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio dimotivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazionedel materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte dilegittimità un nuovo giudizio di merito; al Giudice di legittimità è infatti preclusa -in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferitia quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questaCorte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione; in sostanza, in temadi motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizidella motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente,o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv.262965); a ciò si aggiunge che in tema di prove, la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale,non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso inmanifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv.257241), vizio certamente non emergente nel caso in esame;considerato altresì che la valutazione di manifesta infondatezza investeanche il terzo motivo di ricorso in entrambi i profili evidenziati nello stesso;che quanto alla contestata recidiva la Corte di appello, indipendentementeo meno dalla inammissibilità del motivo di appello sul punto (il motivo di appelloera comunque caratterizzato da una mera richiesta), ha sostanzialmente fattoproprie le argomentazioni del Tribunale circa l’indice di maggiore pericolositàravvisabile nella condotta dell’imputata nei fatti di cui è processo rispetto aiprecedenti penali della stessa (plurimi, gravi e della stessa indole) e ciò basta perritenere correttamente motivata la ritenuta sussistenza della predettacircostanza aggravante;che quanto al mancato riconoscimento dell’invocata circostanzaha sottolineato non solo che il danno economico è tutt’altro che lieve ma ancheche le modalità della condotta (avendo la giovane donna fatto cadere a terra unuomo di più di ottant’anni) escludono l’applicazione del predetto parametro;che la Corte di appello risulta avere fatto corretta applicazione delprincipio secondo il quale «L'attenuante della lieve entità del fatto, previstadall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito dellasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difettiin rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valoredei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris