CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 43317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui solo genericamente si evocano presunte carenze motivazionali e vizi della valutazione probatoria in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, è connotato da indeterminatezza, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria avverso il decisum dei giudici di appello, risultando, dunque, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.