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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:763
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0798_RES

[OSCURATO:PERSONA]798/23 [Abbottly] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] for Justice contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4 bis , paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Esecuzione obbligatoria – Eccezioni – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia – Inosservanza delle condizioni imposte in relazione a tale sorveglianza – Decisione che converte la sottoposizione a sorveglianza della polizia in una pena privativa della libertà – Pena pronunciata in contumacia Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia – Mancata comparizione in giudizio dell’interessato – Nozione di processo terminato con la decisione – Nozione di decisione – Decisione che converte la sottoposizione a sorveglianza della polizia in una pena privativa della libertà sulla base di una proporzione fissa – Inclusione (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4 bis, § 1) (v. punti 36, 44-51, 54 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «mandato d’arresto europeo in discussione») emesso nei confronti di una persona fisica, ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta dopo la conversione di una pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza della polizia, la Corte ha interpretato la nozione di «processo terminato con la decisione» di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 ( 1 ).

La persona di cui si tratta, SH, è stata condannata nel 2014 dai giudici lettoni per due reati.

Nel 2015 tali condanne sono state raggruppate in una pena privativa della libertà della durata complessiva di quattro anni e nove mesi, accompagnata da una pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia della durata di tre anni, a decorrere dal momento in cui SH avesse scontato la sua pena privativa della libertà.

Poiché SH non ha rispettato l’obbligo, imposto nell’ambito della sorveglianza di polizia, di presentarsi al commissariato di polizia entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua liberazione, egli è stato dichiarato colpevole di aver commesso un illecito amministrativo e condannato al pagamento di due ammende.

Il 19 agosto 2020, su richiesta del servizio del commissariato di polizia lettone competente, il giudice lettone competente ha emesso una decisione con la quale ha disposto che il periodo non ancora scontato della pena accessoria della sorveglianza di polizia di SH, vale a dire due anni e due giorni, fosse convertito in una pena privativa della libertà di un anno e un giorno, conformemente alla possibilità prevista dal diritto penale lettone ( 2 ).

Tale decisione è stata emessa a seguito di un'udienza alla quale SH, non avendo ritirato l’atto di citazione a comparire che gli era stato indirizzato, non è comparso.

La decisione non è stata impugnata in appello da SH.

Il giudice lettone competente ha in seguito emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di SH ai fini dell’esecuzione della pena privativa della libertà pronunciata a suo carico il 19 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) ha chiesto alle autorità irlandesi competenti la consegna di SH alla Repubblica di Lettonia a titolo del mandato d’arresto europeo in discussione.

Dopo il rigetto della richiesta in primo grado, e poi in appello, sulla base della disposizione che recepisce nel diritto irlandese l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 ( 3 ), il Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità ha interposto appello straordinario dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda).

Secondo il giudice del rinvio, la decisione in discussione è assimilabile alla revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena che, conformemente a quanto concluso dalla Corte nella sentenza Ardic ( 4 ), non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

Da tale sentenza risulterebbe che la nozione di «decisione», ai sensi di detta disposizione, non comprende una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, quale la revoca di una sospensione dell’esecuzione, a meno che tale decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il quantum di detta pena e l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità .

Nel caso di specie, poiché il giudice lettone che ha emesso il mandato d’arresto europeo in discussione non ha adottato alcuna nuova decisione giudiziaria di modifica della natura e del quantum della pena privativa della libertà inflitta in precedenza, il giudice del rinvio ritiene che non si dovrebbe rifiutare la consegna di SH.

Infatti, in caso di violazione delle condizioni della sorveglianza di polizia, la durata della privazione della libertà che può essere irrogata è determinata da un calcolo aritmetico previsto dal diritto lettone.

La decisione che ha convertito la pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà potrebbe quindi assimilarsi a una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza e non rientrerebbe pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi in quanto, sebbene la prospettiva di una nuova pena detentiva sarebbe stata inerente alle pene inflitte in precedenza nei confronti di SH e riunite nel 2015, la pena irrogata il 19 agosto 2020 non avrebbe semplicemente imposto a SH di scontare le pene privative della libertà che erano state fissate inizialmente.

In siffatto contesto la Corte si chiede se rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà.

Giudizio della Corte La Corte ricorda che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo elencando tassativamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione, i casi di specie in cui il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati.

Infatti, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede i diritti della difesa dell’interessato o il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.

Prima di verificare l’esistenza di una delle fattispecie in parola, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se essa si trovi di fronte a una situazione in cui la persona ricercata non è comparsa personalmente al «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

Secondo una giurisprudenza costante, tale espressione della disposizione in discussione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 5 ).

La Corte ha dichiarato che una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, salvo il caso in cui incida sulla dichiarazione di colpevolezza o abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura oppure il quantum di tale pena e che l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato di un margine di discrezionalità al riguardo ( 6 ).

Orbene, nel caso di specie, il fondamento dell’emissione del mandato d’arresto europeo è stato la decisione che ha convertito la pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà.

Posto che il giudice del rinvio si chiede se una decisione del genere possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in quanto non avrebbe per oggetto o per effetto di modificare la natura e/o il quantum della pena inflitta in precedenza nei confronti della persona ricercata e l’autorità che l’ha pronunciata non avrebbe beneficiato, al riguardo, di un margine di discrezionalità, la Corte ha verificato se la decisione in discussione possa essere qualificata come «decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza», ai sensi della giurisprudenza, nel qual caso essa non costituirebbe una «decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

In proposito, la Corte ha rilevato che il diritto lettone sembra operare una distinzione tra una decisione che irroga una pena privativa della libertà e una decisione di sottoposizione a sorveglianza di polizia, quest’ultima decisione costituendo, per sua natura, sempre una pena accessoria a una pena privativa della libertà.

Oltre a ciò, il diritto lettone non sembra prevedere un meccanismo di conversione automatica di una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà se la persona interessata viola le condizioni di detta sorveglianza, giacché il tribunale dispone di un potere discrezionale per decidere a tale riguardo.

Inoltre, la pena privativa della libertà eventualmente inflitta a seguito dell’inosservanza delle condizioni della pena accessoria ha lo scopo di reprimere non già il reato iniziale che ha dato luogo alla pronuncia, quale pena accessoria, della pena di sorveglianza di polizia, bensì le specifiche violazioni delle condizioni inerenti a quest’ultima pena.

Di conseguenza, una decisione che infligge una pena privativa della libertà in luogo della pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia non costituisce una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, ma deve essere considerata come una decisione che infligge una nuova pena privativa della libertà, la cui natura è diversa da quella che era stata inizialmente fissata.

Una siffatta decisione deve essere qualificata come «decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e il procedimento al termine del quale essa è stata adottata dovrà essere considerato come rientrante nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione.

La Corte ha precisato che ciò che rileva ai fini della qualificazione come «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è che il procedimento relativo alla conversione della pena possa condurre a una privazione della libertà che, sebbene fosse prevedibile in caso di violazione delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia, non faceva parte, in quanto tale, della condanna iniziale e ha quindi richiesto la pronuncia di una nuova condanna che si sostituisca alla prima. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 e rettifica in GU 2003, L 43, pag. 47 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 2 ) Qualora due condanne siano pronunciate, nell’arco di un anno, per il mancato rispetto delle condizioni che disciplinavano la sorveglianza di polizia, il diritto penale lettone prevede la possibilità, per il tribunale nazionale competente, di convertire la pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà di una durata determinata sulla base di una proporzione fissa, vale a dire un giorno di detenzione per due giorni di sorveglianza di polizia ancora da scontare. ( 3 ) Tale articolo prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo in ipotesi previste al paragrafo 1, punti da a) a d) dell’articolo in parola. ( 4 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (

C-571/17 PPU

, EU:C:2017:1026 ). ( 5 ) V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C 396/22 , EU:C:2023:1029 , punti 26 e 27 e giurisprudenza citata). ( 6 ) Sentenze del 22 dicembre 2017, Ardic (

C 571/17 PPU

, EU:C:2017:1026 , punti 77 e 88 ), e del 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) ( C 514/21 e C 515/21 , EU:C:2023:235 , punto 53 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0798_RES [OSCURATO:PERSONA]798/23 [Abbottly] ( i ) [OSCURATO:PERSONA] for Justice contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Irlanda)] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4 bis , paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Esecuzione obbligatoria – Eccezioni – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia – Inosservanza delle condizioni imposte in relazione a tale sorveglianza – Decisione che converte la sottoposizione a sorveglianza della polizia in una pena privativa della libertà – Pena pronunciata in contumacia Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena pronunciata in contumacia – Mancata comparizione in giudizio dell’interessato – Nozione di processo terminato con la decisione – Nozione di decisione – Decisione che converte la sottoposizione a sorveglianza della polizia in una pena privativa della libertà sulla base di una proporzione fissa – Inclusione (Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 4 bis, § 1) (v. punti 36, 44-51, 54 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «mandato d’arresto europeo in discussione») emesso nei confronti di una persona fisica, ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta dopo la conversione di una pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza della polizia, la Corte ha interpretato la nozione di «processo terminato con la decisione» di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 ( 1 ). La persona di cui si tratta, SH, è stata condannata nel 2014 dai giudici lettoni per due reati. Nel 2015 tali condanne sono state raggruppate in una pena privativa della libertà della durata complessiva di quattro anni e nove mesi, accompagnata da una pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia della durata di tre anni, a decorrere dal momento in cui SH avesse scontato la sua pena privativa della libertà. Poiché SH non ha rispettato l’obbligo, imposto nell’ambito della sorveglianza di polizia, di presentarsi al commissariato di polizia entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua liberazione, egli è stato dichiarato colpevole di aver commesso un illecito amministrativo e condannato al pagamento di due ammende. Il 19 agosto 2020, su richiesta del servizio del commissariato di polizia lettone competente, il giudice lettone competente ha emesso una decisione con la quale ha disposto che il periodo non ancora scontato della pena accessoria della sorveglianza di polizia di SH, vale a dire due anni e due giorni, fosse convertito in una pena privativa della libertà di un anno e un giorno, conformemente alla possibilità prevista dal diritto penale lettone ( 2 ). Tale decisione è stata emessa a seguito di un'udienza alla quale SH, non avendo ritirato l’atto di citazione a comparire che gli era stato indirizzato, non è comparso. La decisione non è stata impugnata in appello da SH. Il giudice lettone competente ha in seguito emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di SH ai fini dell’esecuzione della pena privativa della libertà pronunciata a suo carico il 19 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) ha chiesto alle autorità irlandesi competenti la consegna di SH alla Repubblica di Lettonia a titolo del mandato d’arresto europeo in discussione. Dopo il rigetto della richiesta in primo grado, e poi in appello, sulla base della disposizione che recepisce nel diritto irlandese l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 ( 3 ), il Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità ha interposto appello straordinario dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda). Secondo il giudice del rinvio, la decisione in discussione è assimilabile alla revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena che, conformemente a quanto concluso dalla Corte nella sentenza Ardic ( 4 ), non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Da tale sentenza risulterebbe che la nozione di «decisione», ai sensi di detta disposizione, non comprende una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, quale la revoca di una sospensione dell’esecuzione, a meno che tale decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il quantum di detta pena e l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità . Nel caso di specie, poiché il giudice lettone che ha emesso il mandato d’arresto europeo in discussione non ha adottato alcuna nuova decisione giudiziaria di modifica della natura e del quantum della pena privativa della libertà inflitta in precedenza, il giudice del rinvio ritiene che non si dovrebbe rifiutare la consegna di SH. Infatti, in caso di violazione delle condizioni della sorveglianza di polizia, la durata della privazione della libertà che può essere irrogata è determinata da un calcolo aritmetico previsto dal diritto lettone. La decisione che ha convertito la pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà potrebbe quindi assimilarsi a una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza e non rientrerebbe pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi in quanto, sebbene la prospettiva di una nuova pena detentiva sarebbe stata inerente alle pene inflitte in precedenza nei confronti di SH e riunite nel 2015, la pena irrogata il 19 agosto 2020 non avrebbe semplicemente imposto a SH di scontare le pene privative della libertà che erano state fissate inizialmente. In siffatto contesto la Corte si chiede se rientri nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un procedimento al termine del quale un giudice nazionale può disporre, a causa dell’inosservanza delle condizioni che accompagnavano una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia alla quale l’interessato era stato precedentemente condannato in aggiunta ad una pena privativa della libertà, la conversione del periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena privativa della libertà. Giudizio della Corte La Corte ricorda che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo elencando tassativamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione, i casi di specie in cui il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati. Infatti, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede i diritti della difesa dell’interessato o il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo. Prima di verificare l’esistenza di una delle fattispecie in parola, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se essa si trovi di fronte a una situazione in cui la persona ricercata non è comparsa personalmente al «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Secondo una giurisprudenza costante, tale espressione della disposizione in discussione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 5 ). La Corte ha dichiarato che una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza non costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, salvo il caso in cui incida sulla dichiarazione di colpevolezza o abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura oppure il quantum di tale pena e che l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato di un margine di discrezionalità al riguardo ( 6 ). Orbene, nel caso di specie, il fondamento dell’emissione del mandato d’arresto europeo è stato la decisione che ha convertito la pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà. Posto che il giudice del rinvio si chiede se una decisione del genere possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in quanto non avrebbe per oggetto o per effetto di modificare la natura e/o il quantum della pena inflitta in precedenza nei confronti della persona ricercata e l’autorità che l’ha pronunciata non avrebbe beneficiato, al riguardo, di un margine di discrezionalità, la Corte ha verificato se la decisione in discussione possa essere qualificata come «decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza», ai sensi della giurisprudenza, nel qual caso essa non costituirebbe una «decisione» ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. In proposito, la Corte ha rilevato che il diritto lettone sembra operare una distinzione tra una decisione che irroga una pena privativa della libertà e una decisione di sottoposizione a sorveglianza di polizia, quest’ultima decisione costituendo, per sua natura, sempre una pena accessoria a una pena privativa della libertà. Oltre a ciò, il diritto lettone non sembra prevedere un meccanismo di conversione automatica di una pena di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà se la persona interessata viola le condizioni di detta sorveglianza, giacché il tribunale dispone di un potere discrezionale per decidere a tale riguardo. Inoltre, la pena privativa della libertà eventualmente inflitta a seguito dell’inosservanza delle condizioni della pena accessoria ha lo scopo di reprimere non già il reato iniziale che ha dato luogo alla pronuncia, quale pena accessoria, della pena di sorveglianza di polizia, bensì le specifiche violazioni delle condizioni inerenti a quest’ultima pena. Di conseguenza, una decisione che infligge una pena privativa della libertà in luogo della pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia non costituisce una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, ma deve essere considerata come una decisione che infligge una nuova pena privativa della libertà, la cui natura è diversa da quella che era stata inizialmente fissata. Una siffatta decisione deve essere qualificata come «decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e il procedimento al termine del quale essa è stata adottata dovrà essere considerato come rientrante nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione. La Corte ha precisato che ciò che rileva ai fini della qualificazione come «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, è che il procedimento relativo alla conversione della pena possa condurre a una privazione della libertà che, sebbene fosse prevedibile in caso di violazione delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia, non faceva parte, in quanto tale, della condanna iniziale e ha quindi richiesto la pronuncia di una nuova condanna che si sostituisca alla prima. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 e rettifica in GU 2003, L 43, pag. 47 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 2 ) Qualora due condanne siano pronunciate, nell’arco di un anno, per il mancato rispetto delle condizioni che disciplinavano la sorveglianza di polizia, il diritto penale lettone prevede la possibilità, per il tribunale nazionale competente, di convertire la pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà di una durata determinata sulla base di una proporzione fissa, vale a dire un giorno di detenzione per due giorni di sorveglianza di polizia ancora da scontare. ( 3 ) Tale articolo prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo in ipotesi previste al paragrafo 1, punti da a) a d) dell’articolo in parola. ( 4 ) Sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic ( C-571/17 PPU , EU:C:2017:1026 ). ( 5 ) V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) ( C 396/22 , EU:C:2023:1029 , punti 26 e 27 e giurisprudenza citata). ( 6 ) Sentenze del 22 dicembre 2017, Ardic ( C 571/17 PPU , EU:C:2017:1026 , punti 77 e 88 ), e del 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) ( C 514/21 e C 515/21 , EU:C:2023:235 , punto 53 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris