CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16804/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Invero, premesso che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ha individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il dato ponderale dello stupefante, pari ad oltre 20 gr. di marijuana, come accertato dal narcotest effettuato all'atto del controllo - ciò che esclude la prospettazione della concreta inoffensività della condotta - le modalità di occultamento, posto che il quantitativo maggiore, pari a 19,43 gr. era nascosto nelle mutande dell'imputato, il confezionamento in involucri termosaldati dell'ulteriore sostanza rinvenuta, l'assenza di un'attività lavorativa lecita che potesse giustificare l'acquisto della droga, la circostanza che l'imputato, all'atto del controllo presso un luogo di abituale spaccio, non disponesse di strumentazione (accendini, cartine, ecc.) atti al consumo personale, e considerando che l'imputato medesimo non ha fornito una spiegazione alternativa alla detenzione; ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen., è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito ribadito l'assenza dei presupposti integranti la circostanza in esame, stante la non speciale tenuità del lucro conseguibile dalla vendita dello stupefacente sequestrato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis